IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 29 ottobre 1960, con il quale, ai sensi della predetta legge n. 1497/1939, e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dei laghi di Bracciano e Martignano, sita nel territorio dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano; Visto il piano territoriale paesistico della regione Lazio n. 3, tavola E/2.3; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 23882 del 1 febbraio 1992 e successive note n. 4257 del 2 aprile 1992 e n. 10170 del 25 giugno 1992, n. 4333 dell'8 marzo 1993 ha formulato una proposta di estensione del vincolo imposto con il predetto decreto ministeriale all'area denominata "Vicarello" ricadente nel comune di Bracciano, caratterizzata sia dalla presenza di colline degradanti verso il lago con, alle spalle, praterie quasi intatte, in sommita' e sulle pendici bosco, nella parte che piu' dolcemente scende verso il lago, sino alla strada che collega Bracciano con Trevignano Romano, oliveti e per finire, sino alla riva, prati e campi coltivati, che dalla presenza dei ruderi delle antiche Terme Romane e dal complesso dei Casali di Vicarello, visibile da molti punti del territorio dei comuni che si affacciano sul lago; Vista la nota n. 1693 del 10 febbraio 1993 e la successiva nota n. 15030 del 13 dicembre 1993 con la quale la regione Lazio ha formulato una proposta di estensione del vincolo predetto ad un'area piu' vasta includente la zona di Vicarello, cosi' perimetrata: "partendo in senso orario dall'incrocio della strada provinciale Settevene gia' perimetro del precedente vincolo con il Fosso di Grotta Renara, localita' Ponte Nuovo, si risale tale fosso sino alla localita' Ponte di Bocca di Lupo indi segue il tracciato stradale in direzione nord sino all'incrocio di tale tracciato con il confine comunale tra Bracciano e Manziana; segue tale confine fino ad incrociare il confine tra le province di Roma e Viterbo; risale il limite provinciale sino ad incrociare la strada proveniente da Monterosi, segue tale tracciato in direzione sud, sino ad incrociare di nuovo la provinciale Settevene Palo in localita' Grotta di Pianoro, ricongiungendosi in tale sito al perimetro del vincolo di cui al predetto decreto ministeriale 23 ottobre 1960", caratterizzata da zone con un'andamento collinare-montuoso, con ampie zone boscate vincolate a radure e da esempi di edilizia rurale formanti un quadro d'assieme storico-naturalistico di grande interesse; Rilevata pertanto la necessita' di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di salvaguardare la zona a nord del cratere vulcanico del lago di Bracciano ed allo scopo di formare un'insieme organico costituito dai due laghi di Bracciano e Martignano e dalle zone verdeggianti alle loro immediate adiacenze; Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla regione Lazio, nelle sedute del 10 novembre 1993, del 15 dicembre 1993 e del 1 e 2 febbraio 1994 dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che ha ritenuto indispensabile garantire la difesa delle aree non compromesse, in presenza di siti con rilevanza paesistica per gli aspetti storici-archeologici, floro-faunistici e naturali, attraverso un provvedimento che integri il succitato decreto ministeriale 23 ottobre 1960, al fine di attuare una tutela unitaria per tutta l'area; Decreta: L'area ricadente nei comuni di Bracciano e Trevignano Romano, cosi' come sopra perimetrata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1993, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 aprile 1994 Il Ministro: ROCHEY Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 106