IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che sopprime alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina,; Visto l'art. 5, comma 2, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94 che attribuisce al Ministro dell'Industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica; Visto il provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993, Capitolo V, Disposizione finale n. 3; Viste le note della Cassa conguaglio per il settore elettrico con le quali si evidenzia un maggior fabbisogno per il conto onere termico di competenza 1993, di circa 1.000 miliardi di lire rispetto alle previsioni, nonche' un maggior fabbisogno per l'anno 1993 e 1994 per il conto sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate; Visto il provvedimento CIP n. 26/1989 del 22 novembre 1989 in ordine alla verifica della congruita' del parametro 0,80 da applicare alle quotazioni medie del petrolio greggio di importazione (P.G.I.); Considerata la necessita' di tenere conto, ai fini dei parametri di determinazione dell'onere termico dell'utilizzazione di crescenti quantitativi di olio combustibile STZ, per il rispetto dei vincoli ambientali; Ritenuto inoltre che, in conformita' delle sentenze del TAR del Lazio n. 824 e n. 565 del 1993, recanti parziale annullamento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'ammministrazione, dei provvedimenti CIP n. 26/1981 del 26 maggio 1981 e n. 29/1982 del 29 luglio 1982, l'Amministrazione stessa debba adottare gli opportuni interventi al fine di assoggettare agli stessi aumenti le aliquote di sovrapprezzo termico relative alle forniture utilizzate nei processi di cui al Provvedimento CIP n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e quelle di cui al provvedimento CIP n. 60/1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 contenente norme di attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente; Visti i precedenti provvedimenti CIP in materia di tariffe, sovrapprezzi e C.C.S.E.; Decreta: CAPITOLO I Tariffe Con le decorrenze di seguito indicate e con le modalita' di cui al punto I delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina delle tariffe delle forniture di energia elettrica: 1. A partire dal 1 ottobre 1994 le tariffe di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 delle tabelle A3 e A5 allegate al Provv. CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 relative alle forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle a media tensione non regolate dalle tariffe multiorarie sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti. A) Bassa tensione: ===================================================================== | Bassa | Media | Alta |utilizzazione| utilizzazione| utilizzazione _________________________|_____________|______________|______________ Corrispettivi di potenza | | | (Lire/kW-mese). . . . .| 4.300 | 11.500 | 19.100 Prezzi dell'energia | | | (Lire/kWh). . . . . . .| 173,00 | 92,00 | 58,00 I corrispettivi indicati in tabella si applicano alle forniture con potenza impegnata fino a 30 kW; per le forniture con potenza impegnata superiore i corrispettivi di potenza vengono ridotti dell'importo, espresso in lire per kW e per mese, risultante dalla seguente formula: 2.500 lire x (valore potenza impegnata - 30 kW) _______________________________________________ valore potenza impegnata I corrispettivi risultanti vengono arrotondati alle 10 lire con il criterio commerciale. B) Media tensione: ===================================================================== | Bassa | Media | Alta | Altissima |utilizza-|utilizza-|utilizza-| utilizza- | zione | zione | zione | zione _________________________|_________|_________|_________|_____________ Corrispettivi di potenza | | | | (Lire/kW-mese). . . . .| 3.200 | 9.000 | 14.800 | 24.000 Prezzi dell'energia | | | | (Lire/kWh). . . . . . .| 144,20 | 76,60 | 50,50 | 32,70 I corrispettivi indicati in tabella si applicano alle forniture con potenza impegnata fino a 50 kW; per le forniture con potenza impegnata superiore i corrispettivi di potenza vengono ridotti dell'importo, espresso in lire per kW e per mese, risultante dalla seguente formula: 2.500 lire x (valore potenza impegnata - 50 kW) _______________________________________________ valore potenza impegnata I corrispettivi risultanti vengono arrotondati alle 10 lire con il criterio commerciale. 2. Limitatamente alle forniture di cui al precedente punto 1 in atto alla data del 1 ottobre 1994 le imprese fornitrici procederanno all'applicazione del tipo di tariffa piu' conveniente per l'utente in base all'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa. Entro il 31 dicembre 1994 e senza attendere la scadenza del contratto in corso, gli utenti hanno la facolta' di modificare il tipo di tariffa stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto con la decorrenza prescelta, in ogni caso non antecedente la decorrenza di applicazione delle tariffe del presente decreto. L'impresa fornitrice sara' tenuta ad effettuare i conseguenti conguagli degli importi gia' fatturati. 3. Il termine del 31 agosto 1994 di cui al capitolo II, punto 2 del provvedimento CIP n. 15/1993, e' prorogato al 30 settembre 1994. CAPITOLO II Sovrapprezzi e C.C.S.E. 1. La quota parte delle aliquote di sovrapprezzo di cui al Provv. CIP n. 15 del 12 novembre 1992 e' prorogata con le destinazioni di cui al successivo punto 3 e 4. 2. Con riferimento alle disposizioni di cui ai Provvedimenti CIP n. 3 del 10 gennaio 1988 e n. 26 del 22 novembre 1989, l'ammontare a preventivo dell'onere termico per l'anno 1994 si determina assumendo per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ un consumo specifico medio di 0,225 kg/kWh ed un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,92 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.), per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore al 72% della quantita' complessiva di oli combustibili utilizzati. Per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti il consumo medio specifico viene assunto pari a 0,220 kg/kWh. La congruita' dei suddetti parametri viene verificata con le modalita' di cui al titolo I, punto 1 del provvedimento CIP n. 26 del 22 novembre 1989. Nella determinazione a consuntivo dell'ammontare dell'onere termico relativo all'esercizio 1993 si terra' conto dell'aggiornamento dell'attuale valore del parametro del P.G.I. pari a 0,8 in relazione all'andamento dei prezzi ed alla composizione quantitativa degli oli ATZ, BTZ e STZ impiegati. 3. Il gettito generato dalle aliquote di cui al precedente punto 1, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, viene destinato al ripianamento del "Conto dell'onere termico" relativo all'esercizio 1993 ed all'eventuale squilibrio relativo all'esercizio 1994. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aliquote di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al titolo VI, punto 1 del Provv. CIP n. 6 del 29 aprile 1992, sono sostituite dalle seguenti: 1,80 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione; 1,70 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione; 1,60 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione. All'incremento del fabbisogno commisurato a dette aliquote rispetto a quello derivante dalle aliquote di cui al titolo VI, punto 1 del Provv. CIP n. 6/1992 si provvede con parte del gettito delle aliquote di sovrapprezzo di cui al precedente punto 1. Con tale disponibilita' si provvede anche al ripianamento degli squilibri del "Conto sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate" registrati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Alla aliquota di sovrapprezzo termico di 10,30 L/kWh prevista dal punto 1) del provvedimento CIP n. 2/1981 del 14 febbraio 1981 e relativa alle forniture utilizzate nei processi produttivi di cui al provvedimento CIP n. 60/1979, si applica la medesima maggiorazione (+ 2,80 L/kWh) disposta dal provvedimento CIP n. 26/1981 per le forniture utilizzate nei processi produttivi di cui al provvedimento CIP n. 7/1978. Nella stessa misura prevista per queste ultime forniture si calcolano, a norma dei provvedimenti CIP n. 29/1982 del 29 luglio 1982 e n. 58/1982 del 23 dicembre 1982, rispettivamente la maggiorazione (+ 2,60 L/kWh) e la riduzione (- 2 L/kWh) da applicarsi alla aliquota di sovrapprezzo termico concernente le forniture di cui al provvedimento CIP n. 60/1979. 6. Per l'energia prodotta dall'Enel con l'impiego di carbone Sulcis mediante i propri impianti si assume un consumo specifico medio pari a 0,480 kg/kWh; ai fini del riconoscimento del prezzo di cessione e della individuazione delle quote del prezzo a carico della C.C.S.E., di cui al Titolo IV del Provvedimento CIP n. 6/1992 del 29 aprile 1992, l'energia elettrica ritirata dall'Enel, comunque prodotta, da impianti alimentati da gassificatori realizzati in attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1994, e' assimilata a fonte rinnovabile. 7. Sono abrogate le disposizioni in precedenza emanate che risultino incompatibili con le presenti norme. 8. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 1994 Il Ministro: GNUTTI