IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, tra l'altro, stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non e' richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che prevede che il Ministro delle finanze puo' stabilire, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei predetti corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, che stabilisce l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti ed operazioni, nonche' il decreto 17 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994 che sostituisce il n. 4) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992; Ritenuta la difficolta' di adempimento relativo alla documentazione fiscale previsto nel comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per coloro che esercitano prestazioni di trasporto mediante servizio di taxi ed utilizzano per la documentazione contabile dei corrispettivi strumenti automatici quali i tassametri; Ritenuta, pertanto, la necessita' di integrare ulteriormente l'elenco delle operazioni di cui ai citati decreti 21 dicembre 1992 e 17 marzo 1994, con le prestazioni di trasporto rese mediante servizio di taxi; Visto il parere espresso dalle commissioni parlamentari in data 21 e 22 giugno 1994; Decreta: Art. 1. 1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, il n. 4), come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e' sostituito dal seguente: "4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi". 2. Il presente decreto ha effetto dall'8 giugno 1994 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1994 Il Ministro: TREMONTI