IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  22,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, tra l'altro,  stabilisce  la
non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non e' richiesta
dal  cliente,  per  le  attivita' di commercio al minuto ed attivita'
assimilate;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  istituito,  dal  1  gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato   di
certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi
delle  cessioni  di  beni  e delle prestazioni di servizi di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali  non  e'
obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a  richiesta  del
cliente;
  Visto il comma 3 del sopra  citato  art.  12  che  prevede  che  il
Ministro  delle  finanze puo' stabilire, con proprio decreto, sentite
le commissioni parlamentari  competenti,  l'esonero  dall'obbligo  di
certificazione   dei   predetti   corrispettivi   nei   confronti  di
determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie  di
prestazioni  aventi  carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza
fiscale;
  Visto  il  proprio  decreto  21  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  22  dicembre  1992, che stabilisce
l'esonero  dall'obbligo  di  rilascio  della  ricevuta  fiscale   per
determinate  categorie  di  contribuenti  ed  operazioni,  nonche' il
decreto 17 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77  del
2  aprile  1994  che  sostituisce  il  n. 4) dell'art. 1 del predetto
decreto 21 dicembre 1992;
  Ritenuta la difficolta' di adempimento relativo alla documentazione
fiscale previsto nel comma 1 dell'art. 12  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  413,  per  coloro  che esercitano prestazioni di trasporto
mediante  servizio  di  taxi  ed  utilizzano  per  la  documentazione
contabile dei corrispettivi strumenti automatici quali i tassametri;
  Ritenuta,   pertanto,  la  necessita'  di  integrare  ulteriormente
l'elenco delle operazioni di cui ai citati decreti 21 dicembre 1992 e
17 marzo 1994, con le prestazioni di trasporto rese mediante servizio
di taxi;
  Visto il parere espresso dalle commissioni parlamentari in data  21
e 22 giugno 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'art.  1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  300  del  22  dicembre
1992,  il  n.  4),  come  sostituito  dal  decreto del Ministro delle
finanze 17 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77  del
2 aprile 1994, e' sostituito dal seguente:
   "4)  prestazioni  di traghetto rese con barche a remi, prestazioni
rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto
rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto  rese  a
mezzo servizio di taxi".
  2.  Il  presente  decreto  ha  effetto  dall'8  giugno 1994 e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI