IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica"; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 1029P del 20 giugno 1994 da cui risulta che la suddetta variazione e' stata pari a + 14,5% nel periodo maggio 1991-maggio 1994; Decreta: 1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 140.140 a L. 160.460 e da L. 2.802.830 a L. 3.209.240. 2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 28.020 a L. 32.082 e da L. 112.110 a L. 128.365. 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 1994 Il Ministro: MASTELLA