IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985,  n.  113,
il  quale  stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo  sono  adeguati  ogni  tre  anni,  con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base
alla  variazione  dell'indice  del   costo   della   vita   calcolato
dall'Istituto centrale di statistica";
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  centrale  di statistica n.
1029P del 20 giugno 1994 da cui risulta che la suddetta variazione e'
stata pari a + 14,5% nel periodo maggio 1991-maggio 1994;
                              Decreta:
  1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10  della  legge
29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 140.140 a
L. 160.460 e da L. 2.802.830 a L. 3.209.240.
  2.   Gli   importi  stabiliti  nel  secondo  comma  sono  aumentati
rispettivamente da L. 28.020 a  L.  32.082  e  da  L.  112.110  a  L.
128.365.
  3.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 luglio 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA