IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla "Disciplina della riproduzione animale" ed in particolare l'art. 3 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici; Visto il decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992, recante "attuazione della direttiva 91/174/CEE" relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza ed in particolare l'art. 2, comma 1 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici ed i registri anagrafici; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che detto dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanita' con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991; Vista la decisione n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per bovini riproduttori di razza pura; Vista la decisione n. 89/509/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura; Vista la decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura; Vista la decisione n. 92/353/CEE della Commissione dell'11 giugno 1992 che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri per gli equidi registrati; Considerata l'importanza di determinare i criteri di approvazione o di riconoscimento delle associazioni di allevatori che tengono od istituiscono libri genealogici; Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 30/91 "Disciplina della riproduzione animale"; Decreta: Art. 1. 1. Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 o ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, devono; a) avere personalita' giuridica conformemente alla legislazione vigente; b) essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni tra i soci; c) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto. 2. A livello periferico l'attivita' dei libri genealogici e dei controlli funzionali e' svolta da associazioni di allevatori organizzate su base provinciale, interprovinciale o regionale purche' in possesso di personalita' giuridica conformemente alla legislazione vigente. 3. I requisiti indicati nel precedente comma 1 sono richiesti anche alle associazioni di allevatori, organizzazioni di allevamento e imprese private che intendano tenere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, registri per i suini ibridi riproduttori.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, della legge n. 30/1991 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991) recante "Disciplina della riproduzione animale" e' il seguente: "I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano e' tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito". - Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 529/1992 (in Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993) recante "Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza pura" e' il seguente: "I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste". - Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, della legge n. 491/1993 (in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 1993) recante "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali" e' il seguente: "Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste". - D.M. 13 gennaio 1994, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1994). - La decisione n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L125 del 12 maggio 1984) determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura. - La decisione n. 89/504/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L247 del 23 agosto 1989) determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini riproduttori ibridi. - La decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L145 dell'8 giugno 1990) determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura. - La decisione n. 92/354/CEE della Commissione dell'11 giugno 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L192 dell'11 luglio 1992) determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e assocaizioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati. Nota all'art. 1, punti 1: Vedi punti 1. e 2. delle note alle premesse. Nota all'art. 1, punto 3. - Il testo vigente dell'art. 3, comma 4, della legge n. 30/1991, e' il seguente: "In considerazione della particolarita' della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, cosi' come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri e' coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".