IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 15 gennaio 1991,  n.  30,  sulla  "Disciplina  della
riproduzione  animale"  ed in particolare l'art. 3 che prevede che il
Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  stabilisca  con  proprio
decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di
allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici;
  Visto  il  decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992, recante
"attuazione della  direttiva  91/174/CEE"  relativo  alle  condizioni
zootecniche  e  genealogiche  che disciplinano la commercializzazione
degli animali di razza ed  in  particolare  l'art.  2,  comma  1  che
prevede  che  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca
con proprio decreto i requisiti che devono possedere le  associazioni
nazionali  di  specie o di razza per poter tenere i libri genealogici
ed i registri anagrafici;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491,  che  istituisce  il  nuovo
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  ed in
particolare l'art. 2,  comma  2,  che  prevede  che  detto  dicastero
succeda  in  tutti  i  rapporti attivi e passivi gia' facenti capo al
soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto il decreto 13  gennaio  1994,  n.  172,  del  Ministro  delle
risorse  agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro
della sanita' con il quale  e'  stato  approvato  il  regolamento  di
esecuzione della predetta legge n. 30/1991;
  Vista  la  decisione  n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile
1984, che determina i criteri di riconoscimento delle  organizzazioni
e  associazioni  di  allevatori  che  tengono  o  istituiscono  libri
genealogici per bovini riproduttori di razza pura;
  Vista la decisione n. 89/509/CEE della Commissione  del  18  luglio
1989  che  determina  i  criteri  di riconoscimento e di sorveglianza
delle  associazioni  di  allevatori   e   delle   organizzazioni   di
allevamento  che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini
riproduttori di razza pura;
  Vista la decisione n. 90/254/CEE della Commissione  del  10  maggio
1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e
associazioni   di   allevatori   che  tengono  o  istituiscono  libri
genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura;
  Vista la decisione n. 92/353/CEE della Commissione  dell'11  giugno
1992  che  determina  i  criteri  di approvazione o di riconoscimento
delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono  libri
per gli equidi registrati;
  Considerata l'importanza di determinare i criteri di approvazione o
di  riconoscimento  delle  associazioni  di allevatori che tengono od
istituiscono libri genealogici;
  Ritenuto opportuno, pertanto,  procedere  alla  predisposizione  di
quanto previsto dal citato art. 3 della legge 30/91 "Disciplina della
riproduzione animale";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono
tenere libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3,
comma  1, della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 o ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, devono;
    a)  avere  personalita' giuridica conformemente alla legislazione
vigente;
    b) essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni
tra i soci;
    c)  essere  in  possesso  dei   requisiti   tecnico-organizzativi
previsti dal presente decreto.
  2.  A  livello  periferico  l'attivita' dei libri genealogici e dei
controlli  funzionali  e'  svolta  da  associazioni   di   allevatori
organizzate su base provinciale, interprovinciale o regionale purche'
in possesso di personalita' giuridica conformemente alla legislazione
vigente.
  3. I requisiti indicati nel precedente comma 1 sono richiesti anche
alle  associazioni  di  allevatori,  organizzazioni  di allevamento e
imprese private che intendano tenere, ai sensi dell'art. 3, comma  4,
della  legge  15  gennaio  1991,  n.  30, registri per i suini ibridi
riproduttori.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, della legge  n.
          30/1991  (in  Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991)
          recante  "Disciplina  della  riproduzione  animale"  e'  il
          seguente:  "I  libri  genealogici  sono  istituiti,  previa
          approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          dalle associazioni nazionali di allevatori di specie  o  di
          razza,  dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei
          requisiti    stabiliti    con    decreto    del    Ministro
          dell'agricoltura  e  delle foreste. Detti libri genealogici
          sono tenuti dalle menzionate  associazioni  sulla  base  di
          appositi  disciplinari  approvati anch'essi con decreto del
          Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste.   Il   libro
          genealogico   del  cavallo  da  sella  italiano  e'  tenuto
          dall'Ente nazionale  cavallo  italiano  (ENCI).    Ciascuna
          organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche
          del  bestiame  iscritto  nel libro genealogico dalla stessa
          istituito".
             - Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del  D.Lgs.  n.
          529/1992  (in Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993)
          recante "Attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  relativa
          alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano
          la  commercializzazione  degli animali di razza pura" e' il
          seguente: "I libri genealogici  ed  i  registri  anagrafici
          sono   istituiti,   previa  approvazione  con  decreto  del
          Ministro   dell'agricoltura   e   delle   foreste,    dalle
          associazioni  nazionali di allevatori di specie o di razza,
          di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di  personalita'
          giuridica  ed  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  con
          provvedimento  del  Ministro   dell'agricoltura   e   delle
          foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono
          tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi
          disciplinari,  approvati anch'essi con decreto del Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste".
             - Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, della legge  n.
          491/1993 (in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 1993)
          recante "Riordinamento delle competenze regionali e statali
          in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero
          delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali"  e' il
          seguente: "Il Ministero succede in tutti i rapporti  attivi
          e   passivi,  non  attribuiti  alle  singole  regioni,  ivi
          compresi  quelli  finanziari,  facenti  capo  al  soppresso
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
             - D.M. 13 gennaio 1994, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale n.
          59 del 12 marzo 1994).
             -  La  decisione  n. 84/247/CEE della Commissione del 27
          aprile 1984 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea
          n.  L125  del  12  maggio  1984)  determina  i  criteri  di
          riconoscimento  delle  organizzazioni  e  associazioni   di
          allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per
          i bovini riproduttori di razza pura.
             -  La  decisione  n. 89/504/CEE della Commissione del 18
          luglio 1989 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea
          n.  L247  del  23  agosto  1989)  determina  i  criteri  di
          riconoscimento e  di  sorveglianza  delle  associazioni  di
          allevatori,  delle  organizzazioni  di  allevamento e delle
          imprese private che tengono o istituiscono registri  per  i
          suini riproduttori ibridi.
             -  La  decisione  n. 90/254/CEE della Commissione del 10
          maggio 1990 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea
          n.   L145  dell'8  giugno  1990)  determina  i  criteri  di
          riconoscimento  delle  organizzazioni  e  associazioni   di
          allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per
          gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura.
             -  La  decisione n. 92/354/CEE della Commissione dell'11
          giugno 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea
          n.  L192  dell'11  luglio  1992)  determina  i  criteri  di
          approvazione o di  riconoscimento  delle  organizzazioni  e
          assocaizioni  che  tengono o istituiscono libri genealogici
          per gli equidi registrati.
          Nota all'art. 1, punti 1:
             Vedi punti 1. e 2. delle note alle premesse.
          Nota all'art. 1, punto 3.
             - Il testo vigente dell'art. 3, comma 4, della legge  n.
          30/1991,   e'   il   seguente:   "In  considerazione  della
          particolarita' della specie suina  sono  istituiti,  previa
          approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          i   registri   dei   suini   ibridi,  cosi'  come  definiti
          nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La
          tenuta  di  detti  registri  e'  coordinata  dalla   stessa
          associazione  nazionale  allevatori  che  gestisce il libro
          genealogico  della   specie,   sulla   base   di   appositi
          disciplinari  approvati  anch'essi con decreto del Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste".