L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979 n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 14 settembre 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore, ricadente nei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue: Territorio comunale di Siculiana. "partendo da Siculiana Marina, il limite del vincolo inizia dall'innesto con la terraferma del molo di ponente e segue il prolungamento di esso fino alla strada che attraversa l'abitato da est ad ovest. Quindi, segue quest'ultima verso levante fino al passaggio a livello della ex strada ferrata e prosegue lungo la strada che conduce al fiume Canne e alla ex statale 115 fino al ponte ad archi in cemento armato. Da qui il perimetro segue il corso del fiume sino al suo affluente Garebici, per poi risalire lungo il corso di quest'ultimo sino alla intersezione con il confine comunale. Segue, quindi, il limite comunale sino al fosso Gurra, che percorre sino alla foce. Da quest'ultimo punto, seguendo la battigia, il perimetro del vincolo ritorna verso Siculiana Marina ricongiungendosi con il punto di partenza". Territorio comunale di Montallegro. "ad oriente, partendo dalla foce del fosso della Gurra, il limite del vincolo ne segue i1 corso verso nord fino alla distanza di 300 metri dal bordo esterno della diga che chiude l'invaso del "Gorgo". Da questo punto, in senso antiorario, percorre la linea ideale che comprende la fascia di 300 metri dal massimo invaso del laghetto. All'intersezione con il confine comunale, che separa Montallegro da Cattolica Eraclea, segue, verso sud, tale confine sino al mare, per poi, seguendo la battigia, ricongiungersi con il punto di partenza. Sempre nel territorio comunale di Montallegro viene sottoposta a vincolo paesaggistico l'area del monte Suso, il cui perimetro ha inizio dall'incrocio tra la statale 115 e il ponticello sul ramo orientale del vallone Pantano. Da qui il limite segue la statale verso ovest fino alla stradella che costeggia il monte stesso e, percorrendo quest'ultima verso nord, arriva all'incrocio con la via Goito. Da questo incrocio prosegue sempre in direzione della suddetta stradella fino al prolungamento della discesa che conduce alla via Tagliamento. Percorre quest'ultima in direzione nord-ovest fino all'incrocio con la via Mameli. Da qui il perimetro di vincolo segue la linea ideale che congiunge quest'ultimo punto con lo spigolo sud-ovest del fabbricato posto al civico n. 25 della via Pierra Francesco. Costeggia quindi il fabbricato sino alla via Roma ed al prolungamento di quest'ultima verso la strada statale n. 115. Percorre la statale fino al ponticello, sulla diramazione orientale del vallone Pantano, dove si ricongiunge con il punto di partenza". Territorio comunale di Cattolica Eraclea. "dalla battigia, percorrendo il confine comunale orientale, il perimetro di vincolo segue quest'ultimo e, attraversato il laghetto Gorgo, si attesta ad una distanza di 300 metri dalla sponda orientale del massimo invaso lungo lo stesso confine comunale. Da qui, proseguendo in senso antiorario, percorre la linea ideale posta a 300 metri dal massimo invaso e che comprende il laghetto stesso, sino ad incontrare la strada che costeggia da sud il laghetto, gia' Regia Trazzera per Sciacca, che percorre fino all'altezza del bevaio esistente dopo il sottopasso della strada statale n. 115 e fino all'innesto con la strada che conduce alle zolfare di Agnello. Percorre, quindi, quest'ultima fino alla sua intersezione con la curva di livello posta a quota 30 metri, che segue fino all'incrocio con la strada che da Cattolica Eraclea conduce ad Eraclea Minoa. Da questo punto, seguendo una linea ideale di circa 150 metri, il perimetro di vincolo raggiunge il confine comunale tra Cattolica Eraclea e Ribera, che percorre fino al mare, alla foce del fiume Platani, per poi, seguendo la battigia, ricongiungersi con il punto di partenza". Territorio comunale di Ribera. "dalla foce del fiume Platani e seguendo il corso d'acqua verso nord, il limite di vincolo si immette nella strada che interseca, a distanza di circa 1500 metri in linea d'aria dalla foce, la sponda settentrionale del fiume. Segue, quindi, detta strada verso nord per tutta la sua lunghezza fino alla distanza di 50 metri dal fronte meridionale della casa S. Pietro Superiore. Da questo punto prosegue, verso occidente, fino al mare, seguendo parallelamente la strada che corre lungo il fronte della casa sopra detta. Seguendo la battigia, il limite di vincolo si ricongiunge con il punto di partenza". Accertato che il predetto verbale del 14 settembre 1990 e' stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il pe- riodo prescritto dalla legge n. 1497/1939. Esaminate le opposizioni proposte tutte nei termini di cui alla gia' menzionata legge n. 1497/39, da: comune di Montallegro, in persona del sindaco pro-tempore, con atto del 25 maggio 1991; comune di Siculiana, in persona del sindaco pro-tempore, con atto del 25 maggio 1991; Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono cosi' riassumersi: 1) il verbale della commissione risulta viziato da difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento, in quanto la individuazione delle aree "contermini" del territorio proposto a vincolo paesaggistico, in gran parte gia' sufficientemente tutelato dalla stessa legge n. 431/85, nonche' dalla legge n. 1089/39 e da una serie di normative urbanistiche ed ambientali imposte a salvaguardia dell'area, non e' suffragata da elementi che ne dimostrino il pregio paesaggistico; 2) la commissione, esulando dai compiti conferitegli dalla legge, sottopone, con il verbale impugnato, l'area di che trattasi ad una serie di prescrizioni e direttive che sono invece atti propri della Soprintendenza in sede di valutazione generale e nei confronti dei singoli progetti; 3) tra i membri aggregati alla commissione nella seduta del 14 settembre 1990 non risulta essere presente il rappresentante del corpo forestale, viste le motivazioni del vincolo essenzialmente riferite al pregio naturalistico dell'area in oggetto; Osservato, nell'ordine che precede, che: a) il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la "proposta" della commissione. Nell'esaminare la proposta di vincolo della fascia costiera che da Siculiana Marina va sino a Borgo Bonsignore, la commissione non ha inteso estendere il vincolo paesaggistico a quelle aree cosiddette "contermini", cioe' escluse dalla perimetrazione gia' ivi esistente per effetto della legge n. 431/85, bensi' ha individuato e descritto esaurientemente le peculiarita' paesaggistiche di un territorio di "eccezionale bellezza i cui aspetti naturalistici, geomorfologici ed antropici si fondono in un contesto di unitarieta' ..", ritenendo che le aree gia' vincolate con la 431 e quelle "contermini", anche se diverse morfologicamente, fossero parte integrante ed inscindibile di un unico contesto paesistico ed ambientale di particolare pregio. E del resto, la legge n. 431/85, che individua, sottoponendole ope legis a regime di vincolo, alcune categorie di beni territoriali, non esclude che queste stesse categorie possano far parte di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e/o di bellezze naturali di insieme, la cui individuazione e dichiarazione di interesse e' data dalla legge n. 1497/39 alle commissioni per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche competenti per territorio; b) la commissione, cosi' come riportato nel verbale, piu' che indicare alcuni indirizzi generali, ha auspicato, al fine di una maggiore tutela ambientale, che la futura definizione degli strumenti urbanistico-territoriali e di gestione delle risorse tengano in debito rispetto i valori paesaggistico-ambientali dell'area in argomento. In ogni caso, eventuali indirizzi inseriti nella proposta di vincolo mai sarebbero potuti essere precettivi e non avrebbero potuto costituire alcuna limitazione alla discrezionalita' tecnica della soprintendenza, chiamata a valutare la compatibilita' degli interventi proposti con le valenze paesistico-ambientali dell'area protetta; c) risulta dagli atti che, precedentemente alla seduta del 14 settembre 1990, la commissione si era piu' volte riunita per discutere preliminarmente la proposta del vincolo di che trattasi e che in una di queste sedute (verbale n. 8 del 1 settembre 1989) era presente, perche' regolarmente convocato, il rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, il quale ha potuto rappresentare le proprie valutazioni nel merito; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 14 settembre 1990 a supporto della proposta di vincolo della fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore, come sopra descritta, sono sufficientemente congrue e testimoniano dell'interesse pubblico rivestito dall'area in questione per l'eccezionale valore rappresentato da tutti quegli aspetti naturalistici, geomorfologici ed antropici, che si fondano in un contesto di unitarieta' paesistica di rilevante pregio; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le su accennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 14 settembre 1990, che verra' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana unitamente al presente provvedimento; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico la fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore ricadente nei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, come sopra descritta, in conformita' della proposta del 14 settembre 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore ricadente nei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357.