AVVERTENZA: Il titolo del presente decreto e' stato sostituito dalla legge di conversione con quelle soprariportato. Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Per (( prevenire e )) fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e' autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994. 2. La somma di cui al comma 1 e' destinata: a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonche' per la gestione dei nuclei elicotteri; b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonche' al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio; c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sara' realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente, mediante sistemi aventi requisiti di rapidita' di installazione e di rilocabilita', nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio.