AVVERTENZA:
   Il  titolo del presente decreto e' stato sostituito dalla legge di
conversione con quelle soprariportato.
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
 
  1.  Per  ((  prevenire  e  ))  fronteggiare  le gravi situazioni di
pericolo e di danno  a  persone  o  cose  connesse  con  gli  incendi
boschivi sul territorio nazionale e' autorizzata la complessiva spesa
di lire 65 miliardi per l'anno 1994.
  2. La somma di cui al comma 1 e' destinata:
    a)  quanto  a  lire  30 miliardi, alle esigenze di competenza del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  con  riferimento  a  quelle
derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione
di  compensi  per  lavoro  straordinario  al  personale di ruolo, ivi
compresi i dirigenti, impiegato nella campagna  antincendi  boschivi,
per  l'acquisto  di mezzi e attrezzature, nonche' per la gestione dei
nuclei elicotteri;
    b) quanto a lire 30 miliardi, alle  esigenze  di  competenza  del
Ministero   delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  con
riferimento alla gestione  operativa  e  logistica  degli  aeromobili
antincendio  Canadair  CL-215/415,  alla gestione ed al potenziamento
degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale  dello  Stato,  alla
gestione  dei  centri  operativi  e  stazioni  forestali  A.I.B.,  al
potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e  mezzi
terrestri, nonche' al reclutamento di operatori antincendio volontari
nelle  regioni  a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla
superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella  percorsa
dal fuoco come media dell'ultimo triennio;
    c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento
degli  incendi,  che sara' realizzato d'intesa tra il Ministero delle
risorse  agricole,   alimentari   e   forestali   ed   il   Ministero
dell'ambiente,  mediante  sistemi  aventi  requisiti  di rapidita' di
installazione  e  di rilocabilita', nell'ambito dei parchi nazionali,
delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio
naturalistico e culturale a rischio.