AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e  sulle  publicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 8 febbraio 1994, n. 96,
e 9 aprile 1994, n. 229". I DD.LL.  n.  96/1994  e  n.  229/1994,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994 e  n.
135 dell'11 giugno 1994).
 
                               Art. 1.
 
  1.  Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei
al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti
nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle  disposizioni  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  29  gennaio  1992,  n.  36,
convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213 (a), vengono  assunti
in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso
del  1994,  secondo  l'originario  ordine cronologico di espletamento
delle  prove.  Il  personale  suddetto  e'  assunto  nell'ambito  del
contingente   previsto   per   l'anno  1994  dalle  disposizioni  del
decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  26  luglio  1993,  n.  254  (b),  in quanto fatte salve
dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (c).
  2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per  allievi
agenti  di  polizia  penitenziaria,  banditi  alla data di entrata in
vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994,
non puo'  avvenire  anteriormente  al  1  gennaio  1995,  nei  limiti
stabiliti,  per  tale  anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (c).
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             (a)  Il D.L. n. 36/1992 reca: "Provvedimenti urgenti per
          il   Corpo   di   polizia   penitenziaria   e   istituzione
          dell'Ufficio   centrale  per  la  giustizia  minorile".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art. 1 (Assunzioni del personale del Corpo  di  polizia
          penitenziaria).  -  1.  Fino a quando non sara' avvenuta la
          totale  copertura  degli  organici  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,  le  assunzioni  del  personale del medesimo
          Corpo per l'accesso alla qualifica di  agente  hanno  luogo
          anche  in  eccedenza  rispetto all'organico previsto per il
          ruolo degli agenti e degli assistenti di cui  alle  tabelle
          B,  parte  II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n.
          395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche
          esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di
          cui alle predette tabelle.
             2.  Le  eccedenze  nel  ruolo  degli  agenti   e   degli
          assistenti  derivanti  dall'applicazione  del  comma 1 sono
          riassorbite mediante le ordinarie procedure di  avanzamento
          o per effetto delle assunzioni.
             3.   Fino   alla   determinazione   delle  modalita'  di
          assunzione mediante decreto legislativo ai sensi  dell'art.
          14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione
          del  disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le
          procedure di assunzione previste  dal  regolamento  per  il
          Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto
          30  dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963,
          n. 173.
             4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 43  della
          legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  si applica sino al 31
          dicembre 1993".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato, consultare il testo del  D.L.  n.  36/1992,
          coordinato  con  la  legge di conversione, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  55  del  6  marzo
          1992.
             (b)  Il D.L. n. 163/1993 reca: "Disposizioni urgenti per
          l'aumento dell'Organico del Corpo di polizia  penitenziaria
          e per la copertura di posti vacanti".
             (c)  Il  comma  2  dell'art.  3  della legge n. 537/1993
          (Interventi correttivi di finanza  pubblica)  prevede  che:
          "Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n.
          163,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio
          1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo
          di polizia penitenziaria, le assunzioni dei  vincitori  dei
          concorsi  relativi a posti del personale amministrativo non
          ancora banditi alla data del 31  agosto  1993  non  possono
          superare  le  1.000  unita' nell'anno 1994. Per le restanti
          unita' le assunzioni non possono superare la quota  del  40
          per  cento  dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del
          60 per cento degli stessi nell'anno 1996".