AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle publicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 febbraio 1994, n. 96, e 9 aprile 1994, n. 229". I DD.LL. n. 96/1994 e n. 229/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994 e n. 135 dell'11 giugno 1994). Art. 1. 1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213 (a), vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto e' assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254 (b), in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (c). 2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non puo' avvenire anteriormente al 1 gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (c). ------------ (a) Il D.L. n. 36/1992 reca: "Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1 (Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Fino a quando non sara' avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle. 2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. 3. Fino alla determinazione delle modalita' di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173. 4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993". Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 36/1992, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 6 marzo 1992. (b) Il D.L. n. 163/1993 reca: "Disposizioni urgenti per l'aumento dell'Organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti". (c) Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: "Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unita' nell'anno 1994. Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996".