AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul Terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1994 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive 1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che: a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita'; c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) sono portatori di (( handicap )) ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d-bis) (( iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza )) (( energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o )) (( assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9; )) d-ter) (( iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura )) (( naturale, biologica e biodinamica; )) d-quater) (( iniziano un'attivita' nel campo della raccolta )) (( differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; )) d-quinquies) (( iniziano un'attivita' nel campo del )) (( risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il )) (( ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di )) (( interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il )) (( restauro dei centri storici cittadini; )) d-sexies) (( iniziano un'attivita' per la produzione di )) (( prodotti ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica )) (( di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 )) (( marzo 1992. )) 2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attivita' commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi (( di reddito )) deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera (( , nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere )) d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies) (( , per le quali il limite e' fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; )) in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso anno il contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata. 3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'. 3-bis. (( Le disposizioni di cui al presente articolo si )) (( applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma )) (( associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle )) (( imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive )) (( modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma )) (( societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle )) (( stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso )) (( l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona )) (( fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non )) (( si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato )) (( testo unico approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. )) 3-ter. (( I soggetti che si avvalgono del regime di imposta )) (( sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico )) (( agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo )) (( unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 )) (( dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. )) 3-quater. (( Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si )) (( applicano: )) (( a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita' )) (( produttive gia' esistenti alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto o vi subentrano; )) (( b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di )) (( entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato )) (( alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo )) (( unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 )) (( dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle )) (( aziende coniugali non gestite in forma societaria. ))