IL MINISTRO DEL TESORO
 
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento  anche  attraverso  l'emissione  di  certificati di
credito del Tesoro, di  durata  non  superiore  a  dodici  anni,  con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10,  primo  e  secondo comma, del
suindicato decreto-legge n. 16 del 1993, il quale stabilisce che  per
l'estinzione   dei   crediti   risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte
sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi  entro  il
31  dicembre  1985,  il  cui ammontare, al netto degli interessi, non
risulta inferiore a lire 100  milioni  per  ciascuna  imposta  e  per
ciascun  periodo  di  imposta,  si  provvede mediante assegnazione ai
creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione;
  Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993,
con cui si stabilisce che:
   le disposizioni dei  menzionati  commi  1  e  2  dell'art.  10  si
applicano  all'estinzione  dei  crediti risultanti dalla liquidazione
delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni   annuali
dell'imposta  sul  valore aggiunto indicate nel comma 1 dell'art. 10,
relativi ai periodi di imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1986
nonche'  all'estinzione  dei  crediti  di cui al comma 1 del medesimo
art. 11 (contribuenti titolari di  crediti  per  imposta  sul  valore
aggiunto relativi all'anno 1992);
   la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;
   le  operazioni  di  riscontro devono essere completate entro il 30
giugno 1993;
   gli  interessi relativi a ciascun credito, devono essere computati
al 31 dicembre 1993;
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1› gennaio 1994;
   l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
7.500 miliardi con  imputazione  della  relativa  spesa  ad  apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1993;
   il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche,
le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi  deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993;
  Visto  il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  con  cui  il  Ministro
delle  finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da  ultimo
con  il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le
modalita' di presentazione delle richieste  e  le  procedure  per  la
rilevazione  dei  crediti  che  possono essere oggetto di estinzione,
stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del  tesoro
un  esemplare  degli  elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 con il quale si
e' provveduto a fissare alcune caratteristiche dei titoli medesimi;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono  state
disposte  emissioni  di  certificati  di  credito  del Tesoro per gli
importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come
previsto dalla citata normativa:
   decreto  ministeriale  n.  101410  in  data  17   dicembre   1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  (supplemento) del 29
dicembre 1993; emissione di certificati di  credito  del  Tesoro  per
nominali L. 2.183.156.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per
lire 2.182.970.607.000;
   decreto ministeriale n. 397563 del 31 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 89 (supplemento) del 18 aprile 1994; emissione
di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 870.592.000.000,
ad estinzione di crediti d'imposta per L. 869.844.766.000;
   decreto ministeriale n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  16  giugno  1994;   emissione   di
certificati  di  credito del Tesoro per nominali L.  240.650.000.000,
ad estinzione di crediti d'imposta per L.  240.469.144.000;
  Viste le lettere in data 28 luglio e 1› agosto 1994, con  le  quali
il  Ministero  delle  finanze,  in attuazione dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 16 del 1993, ha trasmesso apposito  elenco,  facente
parte     integrante     del     presente     decreto,    riguardante
cinquecentottantanove contribuenti, titolari di crediti  per  imposte
dirette  relativi  a periodi d'imposta 1986 e precedenti e per I.V.A.
relativi agli anni 1986 e precedenti e 1992, per un totale di crediti
ammessi al rimborso  pari  a  L.  399.243.651.000  ed  ha,  altresi',
comunicato che gli importi inclusi nel suddetto elenco inferiori a L.
100.000.000  riguardano  somme  da  rimborsare  a titolo di interessi
relativi a credito  di  importo  superiore  a  L.  100.000.000,  gia'
rimborsati  dai  competenti uffici e per i quali i contribuenti hanno
richiesto la sola liquidazione degli interessi, cosi'  come  previsto
dal citato decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, art. 3,
comma secondo;
  Ritenuto   che  occorre  procedere  all'emissione  di  un'ulteriore
tranche dei certificati  di  cui  sopra,  per  l'importo  debitamente
arrotondato di L. 399.536.000.000;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  e'  disposta
l'emissione di una quarta  tranche  di  certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore  per  l'importo di nominali L. 399.536.000.000,
alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1› gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile  posticipatamente  il  1›
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1› gennaio 1999.