IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  ed  in
particolare  l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero
della sanita'  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
soggetti  in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione
di direttore generale delle unita' sanitarie locali e  delle  aziende
ospedaliere  e  che  l'elenco  e'  predisposto  da  una  commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il  quale  e'
stato  costituito  il  predetto  elenco,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18  marzo  1994  -  serie
generale;
  Vista  l'ordinanza  del tribunale amministrativo regionale Lazio n.
1242/94 del 16 maggio 1994 relativa al  ricorrente  Maioli  Francesco
D'Assisi,  con  la  quale e' stata respinta la domanda incidentale di
sospensione del provvedimento di cui alla nota  del  Ministero  della
sanita'   -   Direzione   generale   ospedali   -   Divisione   I  n.
900.1/DG/AO/90/A dell'8 marzo 1994;
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n.  721/94  del  7  giugno
1994,  a  seguito  di  appello  (ricorso  n.  4480/94)  proposto  dal
ricorrente Maioli Francesco  D'Assisi,  che  accoglie  il  suindicato
appello ed in riforma della impugnata ordinanza dispone l'inserimento
con  riserva  del ricorrente nell'elenco dei direttori generali delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
  Preso atto della decisione suindicata;
  Ritenuto, in ottemperanza della decisione del Consiglio  di  Stato,
di  integrare  l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio
1994 con il nominativo contenuto nell'allegato  al  presente  decreto
del  quale  fa parte integrante, fermo restando la riserva dell'esito
del giudizio di merito;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai
decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23  dicembre  1993  n.
546;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'elenco  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  direttore  generale  delle   unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere e' integrato con il
nominativo  indicato  nell'allegato  1  al  presente  decreto,  fermo
restando la riserva dell'esito del giudizio di merito.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1994
                                         Il direttore generale: D'ARI