IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco e' predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale e' stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 - serie generale; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio n. 1242/94 del 16 maggio 1994 relativa al ricorrente Maioli Francesco D'Assisi, con la quale e' stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di cui alla nota del Ministero della sanita' - Direzione generale ospedali - Divisione I n. 900.1/DG/AO/90/A dell'8 marzo 1994; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 721/94 del 7 giugno 1994, a seguito di appello (ricorso n. 4480/94) proposto dal ricorrente Maioli Francesco D'Assisi, che accoglie il suindicato appello ed in riforma della impugnata ordinanza dispone l'inserimento con riserva del ricorrente nell'elenco dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; Preso atto della decisione suindicata; Ritenuto, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato, di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con il nominativo contenuto nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fermo restando la riserva dell'esito del giudizio di merito; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993 n. 546; Decreta: Art. 1. 1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' integrato con il nominativo indicato nell'allegato 1 al presente decreto, fermo restando la riserva dell'esito del giudizio di merito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 1994 Il direttore generale: D'ARI