AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal governo successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  30  dicembre  1993,  n.
554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261". I DD.LL. n.
554/1993,  n. 139/1994 e n. 261/1994, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  ))
serie  generale  - n. 49 del 1 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994 e
n. 151 del 30 giugno 1994).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1994 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo e' costituito  ))
(( dal seguente: "In caso di conferimenti in societa' o in altri   ))
(( enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale    ))
(( delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati      ))
(( italiani o esteri";                                             ))
    a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "  a)  per  le  azioni,  obbligazioni e altri titoli negoziati in
mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  in  base   alla   media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;";
    b)  nell'articolo  9,  comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
    " c) per le obbligazioni e gli altri  titoli  diversi  da  quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli   aventi   analoghe   caratteristiche   negoziati  in  mercati
regolamentati italiani o esteri e, in  mancanza,  in  base  ad  altri
elementi determinabili in modo obiettivo.";
    c) nell'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79,
e' determinato apportando all'utile o  alla  perdita  risultante  dal
conto   economico,  relativo  all'esercizio  chiuso  nel  periodo  di
imposta, le  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  conseguenti
all'applicazione  dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni
del presente testo unico.";
    d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente:
    "  c)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  azioni  o  quote di
partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d)
del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle  non  rappresentate  da
titoli,  nonche'  di  obbligazioni  e  di  altri titoli in serie o di
massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,  anche  se
non  rientrano  tra  i  beni  al  cui  scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;";
    e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  " 2-bis. Ai fini delle imposte sui  redditi  i  beni  di  cui  alla
lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio.";
    f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c)
se sono iscritte nello stato patrimoniale;";
    2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  " 2-bis.  I  maggiori  valori  delle  immobilizzazioni  finanziarie
costituite  da  partecipazioni  in  imprese  controllate o collegate,
iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426,  n.  4,  del  codice
civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito
per  la  parte  eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella  misura
in cui siano comunque realizzati.";
    3) nel comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
beni  che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione
del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni  acquisiti
in data piu' recente.";
    g)  nell'articolo  55,  comma  3, lettera b) , (( dopo le parole:
"Tali proventi concorrono a formare  il  reddito"  sono  inserite  le
seguenti:  "nell'esercizio in cui sono stati incassati o"; la parola:
"conseguiti" e' sostituita dalla seguente: "incassati"; )) le parole:
"tuttavia il loro ammontare,  nel  limite  del  50  per  cento  e  se
accantonato  in  apposito  fondo  del  passivo, concorre a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia  utilizzato
o  i  beni  ricevuti  siano  destinati  all'uso personale o familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio  dell'impresa",   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"tuttavia  il  loro  ammontare,  nel  limite  del  50  per cento e se
accantonato in  apposita  riserva,  concorre  a  formare  il  reddito
nell'esercizio e nella misura in cui la riserva (( sia utilizzata per
scopi  diversi  dalla copertura di perdite dell'esercizio )) o i beni
ricevuti   siano   destinati   all'uso    personale    o    familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.";
    h)  nell'articolo  56,  dopo  il  comma  3-bis,  e'  aggiunto  il
seguente:
  " 3-ter. Gli interessi derivanti da  titoli  acquisiti  in  base  a
contratti   'pronti   contro  termine'  che  prevedono  l'obbligo  di
rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il  reddito  del
cessionario  per  l'ammontare  maturato  nel  periodo  di  durata del
contratto. La differenza positiva o negativa tra il  corrispettivo  a
pronti  e  quello  a termine, al netto degli interessi maturati sulle
attivita'  oggetto  dell'operazione  nel  periodo   di   durata   del
contratto,  concorre  a  formare  il  reddito  per  la quota maturata
nell'esercizio.";
    i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  "Variazioni  delle
rimanenze";
    2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Le  variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal  fine
le  rimanenze  finali,  la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore  non
inferiore  a  quello  che  risulta  raggruppando  i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a  ciascun  gruppo  un
valore  non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.";
    3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  " 3-bis. Per le imprese  che  valutano  in  bilancio  le  rimanenze
finali  con  il  metodo  della  media ponderata o del 'primo entrato,
primo uscito' o con  varianti  di  quello  di  cui  al  comma  3,  le
rimanenze   finali   sono   assunte   per   il   valore  che  risulta
dall'applicazione del metodo adottato.";
    4) il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal  seguente:  "Se
in  un  esercizio  il  valore  unitario medio dei beni, determinato a
norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al valore normale medio di
essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il  valore  minimo  di  cui  al
comma  1,  e'  determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per   il   valore
normale.";
    5)  il  terzo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Il
minor  valore  attribuito  alle   rimanenze   in   conformita'   alle
disposizioni   del   presente  comma  vale  anche  per  gli  esercizi
successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato
patrimoniale per un valore superiore.";
    l) nell'articolo 60 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture  e
servizi  pattuiti  come  oggetto  unitario  e con tempo di esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono  a  formare
il  reddito  dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, che
costituiscono  esistenze  iniziali  dell'esercizio  successivo,  sono
assunte   per   il  valore  complessivo  determinato  a  norma  delle
disposizioni che  seguono  per  la  parte  eseguita  fin  dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.";
    m) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59,  salvo
quanto stabilito nei seguenti commi.";
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  " 1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o
di 'pronti contro termine' che prevedono per il cessionario l'obbligo
di  rivendita  a termine dei titoli, non determinano variazioni delle
rimanenze dei titoli.";
    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. Ai fini dell'applicazione del comma  4  dell'articolo  59,  il
valore minimo e' determinato:
     a)  per  i  titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
     b) per le azioni e titoli  similari  non  negoziati  in  mercati
regolamentati   italiani  o  esteri,  riducendo  il  valore  unitario
determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso  articolo  in
misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali
risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato
dalle  societa'  o  enti  emittenti anteriormente alla data in cui le
azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o,  se  successive,  le
deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
     c)  per  gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera
c) del comma 4 dell'articolo 9.";
    4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  " 3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b),  del  comma
3,  relative  ad  azioni e titoli similari emessi da societa' ed enti
residenti in Stati  non  appartenenti  alla  Comunita'  europea  sono
ammesse,   sempre   che   siano  in  vigore  accordi  che  consentano
all'Amministrazione  finanziaria   di   acquisire   le   informazioni
necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.";
    5)  nel  comma  5  l'ultimo  periodo  e' sostituito dal seguente:
"Nella determinazione, a norma del comma 3,  del  valore  minimo  dei
titoli  non  negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non
si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di  debito  fatti  a
copertura di perdite della societa' emittente.";
    6) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "  5-bis.  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed  enti
non  rappresentate  da  titoli, indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 53.";
    n) nell'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  " 1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni  finanziarie  si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze
sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra  il  valore
fiscalmente  riconosciuto  e  quello  determinato  in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
   1-ter.  Per  le   immobilizzazioni   finanziarie   costituite   da
partecipazioni  in  imprese  controllate  o  collegate,  iscritte  in
bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del  codice  civile  o  di
leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la
parte  del  costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla
frazione  di  patrimonio  netto   risultante   dall'ultimo   bilancio
dell'impresa  partecipata.  Resta ferma l'applicazione dei criteri di
cui al comma 1-bis.";
    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  " 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o  in
conto capitale alle societa' indicate al comma 4 dai propri soci e la
rinuncia  dei  soci  ai  crediti  non sono ammessi in deduzione ed il
relativo ammontare si aggiunge al  costo  della  partecipazione;  nei
confronti dei soci di dette societa' non si applica la lettera b) del
comma 3 dell'articolo 61.";
    o) nell'articolo 67 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in
proporzione  alla  piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni
sono entrati in funzione per la prima volta e nei due  successivi,  a
condizione  che  l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata
imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita
riserva  che  agli  effetti  fiscali  costituisce  parte   integrante
dell'ammortamento;  nell'ipotesi  di beni gia' utilizzati da parte di
altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo'  essere  eseguito  dal
nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati
in  funzione.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, la indicata
misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione,  nei
limiti  di  un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei
beni in particolari processi produttivi.  Le  quote  di  ammortamento
stanziate  in  bilancio  dopo il completamento dell'ammortamento agli
effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva  concorre  a
formare  il  reddito  per  l'ammontare  prelevato dall'imprenditore o
distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.";
    p) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 71 (( (Svalutazione dei crediti e accantonamenti  per  rischi
su  crediti).  -  1.  ))  Le  svalutazioni  dei crediti risultanti in
bilancio, non coperti da garanzia assicurativa,  che  derivano  dalle
cessioni  di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'articolo 53, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel  limite
dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale  o di acquisizione dei
crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono  deducibili,  alle  medesime
condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di
erogazione  del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari
concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al
finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita'  ad  esse
collegate.  Nel  computo  del  limite  si  tiene  conto  anche  degli
eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su
crediti  effettuati  in  conformita'  a  disposizioni  di  legge.  La
deduzione  non  e'  piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per  cento  del
valore  nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio
alla fine dell'esercizio.
   2.  Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti
si comprende anche la rivalutazione delle operazioni 'fuori bilancio'
iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui  all'articolo
103-bis.
   3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
il  limite  dello 0,50 per cento puo' essere aumentato fino allo 0,75
per  cento  anche  per  specifici  settori  economici  o  particolari
categorie di crediti.
   4.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui al comma 1, determinate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono  deducibili,  a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti  dedotti  nei precedenti esercizi.  Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti  eccede  il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
   5. Per i crediti per interessi di  mora,  le  svalutazioni  e  gli
accantonamenti  di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza
dell'ammontare  dei  crediti  stessi  maturato   nell'esercizio.   Si
applicano  le  disposizioni  del comma 4, secondo periodo, calcolando
l'eccedenza con  riferimento  all'ammontare  complessivo  del  valore
nominale dei crediti per interessi di mora.";
(( 6. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
    q) nell'articolo 74 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Le  altre  spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle
considerate nei (( commi 1 e 2 )) sono deducibili  nel  limite  della
quota imputabile a ciascun esercizio.";
    r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
    r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) nel comma 1, lettera b), le parole da: "Tuttavia" fino a:   ))
(( "aumento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia   ))
(( per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio ))
(( dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della    ))
(( loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente         ))
(( imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi     ))
(( alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli    ))
(( interessi passivi sui prestiti contratti per la loro            ))
(( acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad   ))
(( incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si      ))
(( possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi ))
(( da quelli direttamente imputabili al prodotto"; e dopo le       ))
(( parole: "per la loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "o ))
(( ristrutturazione";                                              ))
   1)  nel  comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c)
il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle  plusvalenze
iscritte  nello  stato  patrimoniale  che hanno concorso a formare il
reddito o che per disposizione di legge  non  concorrono  a  formarlo
nemmeno in caso di successivo realizzo.";
    2)  nel  comma  1,  dopo  la  lettera c) e' aggiunta, in fine, la
seguente: " c-bis) per i titoli a reddito  fisso,  che  costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie  e sono iscritti come tali in bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
nell'esercizio.";
    3)  nel comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La
valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura  dell'esercizio,
dei  crediti  e  dei  debiti in valuta estera risultanti in bilancio,
anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, e' consentita se
effettuata per la totalita'  di  essi.  Si  applica  la  disposizione
dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti
di  copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che
intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in  valuta  estera  e'
consentita   la   tenuta   della   contabilita'   plurimonetaria  con
l'applicazione del cambio di fine esercizio  ai  saldi  dei  relativi
conti.";
    3-bis) (( il comma 6 e' sostituito dal seguente: ))
(( "6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte  ))
(( dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli       ))
(( esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle   ))
(( rettifiche operate e deve procedere a rettificare le            ))
(( valutazioni relative anche agli esercizi successivi.";          ))
    s) dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente:
    s) dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente:
  "Art.  103-bis  (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla formazione
del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati  nell'articolo
1  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 87, concorrono i
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione  delle
operazioni   'fuori   bilancio',  in  corso  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto  titoli,
valute  o  tassi  d'interesse,  o  che  assumono  come  parametro  di
riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione  di
titoli  o  valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o
tassi d'interesse.
   2. La valutazione di cui  al  comma  1  e'  effettuata  secondo  i
criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3,
20,  comma  3,  e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87. A tal fine i  componenti  negativi  non  possono  essere
superiori  alla  differenza  tra  il  valore  del  contratto  o della
prestazione  alla  data  della  stipula  o  a  quella   di   chiusura
dell'esercizio  precedente  e  il  corrispondente valore alla data di
chiusura  dell'esercizio.  Per  la  determinazione  di   quest'ultimo
valore, si assume:
    a)  per  i  contratti  uniformi  a  termine negoziati nei mercati
regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione  rilevata  entro
la chiusura dell'esercizio;
    b)  per  i  contratti  di  compravendita  di  titoli,  il  valore
determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3  dell'articolo
61;
    c)  per  i  contratti  di  compravendita  di  valute,  il  valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2  dell'articolo
21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
    d)  in  tutti  gli  altri  casi,  il valore determinato secondo i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
   3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono  poste  in  essere  con
finalita'  di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita'
produttive di interessi, i relativi componenti  positivi  e  negativi
concorrono  a  formare  il  reddito,  secondo  lo  stesso criterio di
imputazione  degli  interessi,  se  le  operazioni hanno finalita' di
copertura di rischi connessi a  specifiche  attivita'  e  passivita',
ovvero  secondo  la  durata  del  contratto,  se  le operazioni hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di  attivita'  e
passivita'.  A tal fine l'operazione si considera di copertura quando
ha l'obiettiva  funzione  di  ridurre  o  trasferire  il  rischio  di
variazione  del valore di singole attivita' e passivita' o di insiemi
di attivita' e passivita'.";
    t) nell'articolo  104,  comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  ", nonche' le disposizioni dell'articolo 71, comma
2, e dell'articolo 103-bis.".