AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal governo successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261". I DD.LL. n. 554/1993, n. 139/1994 e n. 261/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - )) serie generale - n. 49 del 1 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994 e n. 151 del 30 giugno 1994). Nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1994 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo e' costituito )) (( dal seguente: "In caso di conferimenti in societa' o in altri )) (( enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale )) (( delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati )) (( italiani o esteri"; )) a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;"; b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo."; c) nell'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico."; d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;"; e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: " 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio."; f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;"; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati."; 3) nel comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente."; g) nell'articolo 55, comma 3, lettera b) , (( dopo le parole: "Tali proventi concorrono a formare il reddito" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio in cui sono stati incassati o"; la parola: "conseguiti" e' sostituita dalla seguente: "incassati"; )) le parole: "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa", sono sostituite dalle seguenti: "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva (( sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio )) o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa."; h) nell'articolo 56, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: " 3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti 'pronti contro termine' che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio."; i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Variazioni delle rimanenze"; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono."; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: " 3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del 'primo entrato, primo uscito' o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato."; 4) il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale."; 5) il terzo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore."; l) nell'articolo 60 il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4."; m) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi."; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di 'pronti contro termine' che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli."; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo e' determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite; c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9."; 4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: " 3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da societa' ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste."; 5) nel comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della societa' emittente."; 6) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: " 5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53."; n) nell'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: " 1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis."; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette societa' non si applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61."; o) nell'articolo 67 il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte."; p) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: "Art. 71 (( (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti). - 1. )) Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni 'fuori bilancio' iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento puo' essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti. 4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora."; (( 6. (Soppresso dalla legge di conversione). )) q) nell'articolo 74 il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle considerate nei (( commi 1 e 2 )) sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio."; r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: (( 01) nel comma 1, lettera b), le parole da: "Tuttavia" fino a: )) (( "aumento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia )) (( per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio )) (( dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della )) (( loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente )) (( imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi )) (( alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli )) (( interessi passivi sui prestiti contratti per la loro )) (( acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad )) (( incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si )) (( possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi )) (( da quelli direttamente imputabili al prodotto"; e dopo le )) (( parole: "per la loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "o )) (( ristrutturazione"; )) 1) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo."; 2) nel comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: " c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio."; 3) nel comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti."; 3-bis) (( il comma 6 e' sostituito dal seguente: )) (( "6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte )) (( dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli )) (( esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle )) (( rettifiche operate e deve procedere a rettificare le )) (( valutazioni relative anche agli esercizi successivi."; )) s) dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente: s) dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente: "Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni 'fuori bilancio', in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61; c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. 3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e passivita'."; t) nell'articolo 104, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis.".