IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 5 e 6  della  legge  13  maggio  1983,  n.  198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno  1983,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme
per il funzionamento del Comitato di  cui  all'art.  5  della  citata
legge n. 198/1983;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla  Corte
dei  conti  il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374,
concernente   la   determinazione   delle   aliquote   d'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 dicembre 1988, registrato alla
Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze,  foglio  n.
314,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1989,
concernente la variazione dell'aliquota  d'imposta  di  fabbricazione
sui  fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
singolo condizionamento;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio  n.  384,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il
quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato  fissato
nella misura del 10,00 per cento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  giugno 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  1  luglio  1993,  concernente   la
variazione  della  tariffa  di vendita al pubblico dei fiammiferi, la
rideterminazione delle  aliquote  di  imposta  di  fabbricazione  sui
fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1993 e radiazione dalla tariffa di
alcuni tipi di condizionamenti;
  Valutati  gli  elementi tecnico-economici forniti il 18 maggio 1994
dalla  commissione  di  cui  all'art.  2  del   decreto   legislativo
luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
  Viste  le  proposte presentate in data 3 giugno 1994 dall'anzidetto
Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto Comitato, di
non procedere ad una revisione della tariffa e dei prezzi di  vendita
al   pubblico   dei   fiammiferi,   si  riconosce  la  necessita'  di
rideterminare le aliquote  d'imposta  di  fabbricazione  nonche',  la
misura dell'imposta sul valore aggiunto.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  aliquote  di  imposta  di  fabbricazione  sui  fiammiferi  sono
stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:
 
Tipo di fiammiferi                       Imposta di     Imposta sul
                                       fabbricazione  valore aggiunto
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  1) Scatola di cartone con 80 cerini
al sesquisolfuro di fosforo,
denominati "Cerini S/80"                   45,835            55,825
  2) Scatola di cartone o di legno con
40 fiammiferi di legno paraffinato al
fosforo amorfo denominati "Svedesi S/40"   98,53             47,85
  3) Bossolo di cartone con 100 fiammi-
feri di legno paraffinato al sesquisol-
furo di fosforo con capocchia variamente
colorata                                  133,92            111,65
  4) Scatola di legno con 30 fiammiferi
controvento di legno paraffinato al
fosforo amorfo                            134,37            111,65
  5) Scatola di cartone con 100 fiammi-
feri di legno paraffinato al fosforo
amorfo denominati "Caminetto"             1108,81          1595
  6) Scatola di cartone con 20
fiammiferi di legno paraffinato
al fosforo amorfo denominati
"Lady-S"                                    41,365           39,875
  7) Bustina di cartone con 40 fiammi-
feri di legno paraffinato al fosforo
amorfo del tipo "Minerva"                    59,48           47,85
  8) Busta di cartone con 10 fiammiferi
giganti di legno paraffinato al fosforo
amorfo del tipo "Minerva"                    60,04           63,80
  9) Scatola di cartoncino con 100 fiam-
miferi di legno paraffinato al sesqui-
solfuro di fosforo denominati "Familiari
S/100"                                       87,28           63,80
  10) Busta di cartoncino con 100 fiam-
miferi di legno paraffinato al sesqui-
solfuro di fosforo denominati "Familiari"    88,70           63,80
  11) Scatola di cartoncino con 250
fiammiferi di legno paraffinato al se-
squisolfuro di fosforo denominati
"Maxi-Box"                                  166,90          159,50
  12) Scatola di cartoncino con 250
fiammiferi di legno paraffinato al
fosforo amorfo denominati "Maxi-Box S"      166,90          159,50