IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, con il quale si stabilisce che sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa un'imposta del 15 per cento secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, applicando, per quanto riguarda la riscossione della predetta imposta, le disposizioni previste per le imposte sui redditi; Visto l'art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 124, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che, nell'attribuire al fondo pensione un credito di imposta pari a quindici ottantacinquesimi dei contributi gravati dall'imposta del 15 per cento prevista dal comma 5 dell'art. 13 sopracitato, stabilisce, tra l'altro, che detto credito di imposta e' scomputato dal fondo pensione innanzitutto dall'ammontare della predetta imposta del 15 per cento e, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 124, nel testo modificato dall'art. 4 del menzionato decreto legislativo n. 585; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che modifica l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124, ai sensi del quale le disposizioni di cui al citato art. 13' commi 5 e 7, hanno effetto dal 1 luglio 1994; Visti i decreti ministeriali del 16 novembre 1989, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre e del 6 dicembre 1989, con i quali sono stati approvati la distinta per il versamento allo sportello dei concessionari Mod. 1 e il bollettino di conto corrente postale Mod. 11; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Rilevato che i versamenti dell'imposta sui contributi affluiti al fondo pensione non possono essere registrati sul conto fiscale; Ritenuta la necessita' di istituire un condice-tributo per il versamento della predetta imposta; Decreta: Art. 1. 1. Per il versamento dell'imposta di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, da effettuarsi si sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' istituito il codice-tributo 1124, denominato: "imposta sui contributi affluiti ai fondi pensione" e va utilizzata la distinta Mod. 1, modulario F, riscossione n. 1, o il bollet tino di conto corrente Mod. 11, modulario F, riscossione n. 11, intestato al concessionario della riscossione. Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento o sul bollettino di conto corrente postale e' il mese e l'anno di ricezione dei contributi. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli vanno integrate con il predetto codice-tributo, ferma restando la possibilita' di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.