IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421;
  Visto  l'art.  13, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, con il quale si stabilisce che sui contributi,  di  qualsiasi
provenienza  e  natura, il fondo pensione versa un'imposta del 15 per
cento secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, applicando, per quanto riguarda la
riscossione  della  predetta imposta, le disposizioni previste per le
imposte sui redditi;
  Visto l'art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 124, nel testo
modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre
1993,  n.  585,  che, nell'attribuire al fondo pensione un credito di
imposta pari a  quindici  ottantacinquesimi  dei  contributi  gravati
dall'imposta  del  15  per  cento  prevista  dal comma 5 dell'art. 13
sopracitato, stabilisce, tra l'altro, che detto credito di imposta e'
scomputato  dal  fondo  pensione  innanzitutto  dall'ammontare  della
predetta  imposta  del  15  per  cento  e,  in  caso  di  incapienza,
dall'imposta sostitutiva di cui all'art.  14,  comma  2,  del  citato
decreto  legislativo  n.  124,  nel  testo modificato dall'art. 4 del
menzionato decreto legislativo n. 585;
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre  1993,
n.  585,  che  modifica  l'art.  18,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 124, ai sensi del quale  le  disposizioni  di  cui  al
citato art. 13' commi 5 e 7, hanno effetto dal 1 luglio 1994;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  16  novembre 1989, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del  30  novembre  e  del  6
dicembre  1989,  con  i quali sono stati approvati la distinta per il
versamento allo sportello dei concessionari Mod. 1 e il bollettino di
conto corrente postale Mod. 11;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario
e mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti gli articoli  66  e  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Rilevato che i versamenti dell'imposta sui contributi  affluiti  al
fondo pensione non possono essere registrati sul conto fiscale;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire  un  condice-tributo per il
versamento della predetta imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il versamento dell'imposta di cui all'art. 13, comma 5,  del
decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, da effettuarsi si sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre   1973,  n.  602,  e'  istituito  il  codice-tributo  1124,
denominato:  "imposta sui contributi affluiti ai fondi pensione" e va
utilizzata la distinta Mod. 1, modulario F, riscossione n.  1,  o  il
bollet  tino  di  conto corrente Mod. 11, modulario F, riscossione n.
11, intestato al concessionario  della  riscossione.  Il  periodo  di
riferimento  da  riportare sul modello di versamento o sul bollettino
di conto corrente postale e'  il  mese  e  l'anno  di  ricezione  dei
contributi.  Le  avvertenze  riportate  sugli  indicati modelli vanno
integrate  con  il  predetto  codice-tributo,   ferma   restando   la
possibilita'   di   utilizzare   i   modelli   attualmente   in  uso,
opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.