IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" che stabilisce che il prezzo di vendita delle targhe di veicoli a motore o da essi rimorchiati e' determinato sulla base di un costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato; Visto l'art. 260, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che stabilisce che il sistema di targatura individuato dal predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 239, comma 7, del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della M.C.T.C.; Visto l'art. 261, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che determina l'utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, mediante il quale e' stato fissato, con decorrenza 1 ottobre 1993 il prezzo di vendita dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi; Vista la lettera del 21 dicembre 1993, Div. XII, n. 3100985, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di produzione delle targhe previste dall'art. 100 del decreto legislativo n. 285/1992, nonche' dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori previsti dall'art. 97 del decreto legislativo n. 285/1992 citato; Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il prezzo di vendita delle targhe e dei contrassegni indicati nelle premesse, e' fissato nella misura seguente: Costo di Quota di Categoria di veicoli produzione maggiorazione ___ ___ ___ Ciclomotori: contrassegno di identificazione 12.300 6.150 Motoveicoli: targa, anche se con sigla EE (*) o di prova 17.900 8.950 Autoveicoli: targa anteriore + targa posteriore, anche se con sigla CD o EE (*) 35.700 17.850 targa di prova 19.200 9.600 Rimorchi di autoveicoli: targa di immatricolazione 19.200 9.600 targa ripetitrice 28.000 14.000 Macchine agricole: targa delle macchine semoventi, anche se di prova. 17.900 8.950 targa di immatricolazione delle macchine trainate 19.200 9.600 targa ripetitrice 17.900 8.950 Macchine operatrici: targa delle macchine semoventi, anche se di prova. 17.900 8.950 targa d'immatricolazione delle macchine trainate 19.200 9.600 targa ripetitrice 17.900 8.950 _____________ (*) Corredate di bollini autoadesivi.