IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli  indirizzi
correttivi di finanza pubblica;
  Visto  in  particolare, l'art. 8, comma 12, della sopracitata legge
che demanda al CIPE la competenza ad  indicare  criteri  e  modalita'
applicative  per  sottoporre  a regime di sorveglianza i prezzi delle
specialita' medicinali;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1994, n.  419,
che prevede che il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali,  compresi  i  farmaci
preconfezionati prodotti industrialmente  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario  nazionale  con  l'emanazione della conseguente disciplina,
stabilendo  le  procedure  relative   al   regime   di   sorveglianza
applicabile;
  Viste  le  precedenti  delibere  in data 25 febbraio, 16 marzo e 13
aprile 1994 concernenti i criteri per la definizione del prezzo medio
europeo e per il regime di sorveglianza;
  Vista la propria delibera in data 24 giugno 1994 con  la  quale  e'
stata  sospesa  per  quarantacinque giorni l'efficacia delle suddette
deliberazioni al fine di poter acquisire dati informativi  certi  per
poter   operare   le   opportune  modifiche  tese  ad  accrescere  la
razionalita' e la coerenza del nuovo sistema  di  determinazione  del
prezzo  dei  farmaci,  in  particolare per quanto riguarda i seguenti
punti:
    a)  l'estensione  del  confronto  al  maggior  numero  di   Paesi
dell'U.E.   compatibilmente  con  l'acquisizione  di  dati  certi  ed
omogenei;
    b) il metodo di calcolo dei prodotti non  commercializzati  negli
altri Paesi;
    c)  il costo degli elementi importati dall'industria farmaceutica
da valutare con il cambio corrente;
    d) il regime di confrontabilita'  per  le  specialita'  e  per  i
prodotti generici;
  Considerato,  per  quanto  riguarda  il  punto  a),  che  per poter
disporre dei dati necessari ad estendere il confronto ad altri  Paesi
occorre  modificare la convenzione con IMS prevista dalla delibera 16
marzo 1994 e che e' stata acquisita la disponibilita' della  suddetta
Banca  dati  a  fornire  in un periodo massimo di 60/75 giorni i dati
necessari;
  Considerato che anche la valutazione degli altri punti di cui sopra
alle lettere b), c) e d)  e'  in  qualche  misura  influenzata  dalla
disponibilita' dei dati di cui al punto a);
  Ritenuto  che non essendo al momento disponibili tutti gli elementi
informativi necessari ad  una  corretta  revisione  delle  precedenti
decisioni  occorre  confermare  la validita' delle deliberazioni gia'
adottate;
  Considerato che le comunicazioni della CUF ai  sensi  del  punto  3
della  delibera  25 febbraio 1994 sono pervenute in alcuni casi oltre
il termine fissato dalla delibera medesima;
  Ritenuto  che  l'incertezza  e   la   mutevolezza   di   situazioni
verificatesi  per  effetto  del sovrapporsi di determinazioni diverse
(delibera  CIPE  del  24  giugno  1994  sospensiva  delle  precedenti
deliberazioni sopra citate; ordinanza n. 680/94 del 6 luglio 1994 del
tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio, III sezione, che ha
sospeso tale delibera; ordinanza n. 920/94 del  29  luglio  1994  del
Consiglio  di  Stato,  IV  sezione,  che,  in  riforma della suddetta
ordinanza  del  tribunale  amministrativo  regionale,  ha   rigettato
l'originaria  istanza  di sospensione della delibera), giustificano e
rendono  necessaria  la  fissazione  di  un  termine   ulteriore   ed
ultimativo per la pubblicazione dei prezzi;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  Fino  a  quando  non  sara'  diversamente  stabilito  con una nuova
delibera da assumere sulla base  dei  dati  informativi  relativi  ai
punti richiamati in premessa, restano validi i prezzi pubblicati o da
pubblicare  entro  e  non  oltre  il  31  agosto 1994, ai sensi delle
delibere 25 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 1994.
   Roma, 3 agosto 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
 Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203