IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli indirizzi correttivi di finanza pubblica; Visto in particolare, l'art. 8, comma 12, della sopracitata legge che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalita' applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialita' medicinali; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, che prevede che il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale con l'emanazione della conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile; Viste le precedenti delibere in data 25 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 1994 concernenti i criteri per la definizione del prezzo medio europeo e per il regime di sorveglianza; Vista la propria delibera in data 24 giugno 1994 con la quale e' stata sospesa per quarantacinque giorni l'efficacia delle suddette deliberazioni al fine di poter acquisire dati informativi certi per poter operare le opportune modifiche tese ad accrescere la razionalita' e la coerenza del nuovo sistema di determinazione del prezzo dei farmaci, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti: a) l'estensione del confronto al maggior numero di Paesi dell'U.E. compatibilmente con l'acquisizione di dati certi ed omogenei; b) il metodo di calcolo dei prodotti non commercializzati negli altri Paesi; c) il costo degli elementi importati dall'industria farmaceutica da valutare con il cambio corrente; d) il regime di confrontabilita' per le specialita' e per i prodotti generici; Considerato, per quanto riguarda il punto a), che per poter disporre dei dati necessari ad estendere il confronto ad altri Paesi occorre modificare la convenzione con IMS prevista dalla delibera 16 marzo 1994 e che e' stata acquisita la disponibilita' della suddetta Banca dati a fornire in un periodo massimo di 60/75 giorni i dati necessari; Considerato che anche la valutazione degli altri punti di cui sopra alle lettere b), c) e d) e' in qualche misura influenzata dalla disponibilita' dei dati di cui al punto a); Ritenuto che non essendo al momento disponibili tutti gli elementi informativi necessari ad una corretta revisione delle precedenti decisioni occorre confermare la validita' delle deliberazioni gia' adottate; Considerato che le comunicazioni della CUF ai sensi del punto 3 della delibera 25 febbraio 1994 sono pervenute in alcuni casi oltre il termine fissato dalla delibera medesima; Ritenuto che l'incertezza e la mutevolezza di situazioni verificatesi per effetto del sovrapporsi di determinazioni diverse (delibera CIPE del 24 giugno 1994 sospensiva delle precedenti deliberazioni sopra citate; ordinanza n. 680/94 del 6 luglio 1994 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, che ha sospeso tale delibera; ordinanza n. 920/94 del 29 luglio 1994 del Consiglio di Stato, IV sezione, che, in riforma della suddetta ordinanza del tribunale amministrativo regionale, ha rigettato l'originaria istanza di sospensione della delibera), giustificano e rendono necessaria la fissazione di un termine ulteriore ed ultimativo per la pubblicazione dei prezzi; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Fino a quando non sara' diversamente stabilito con una nuova delibera da assumere sulla base dei dati informativi relativi ai punti richiamati in premessa, restano validi i prezzi pubblicati o da pubblicare entro e non oltre il 31 agosto 1994, ai sensi delle delibere 25 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 1994. Roma, 3 agosto 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203