IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 11, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successivamente modificato dall'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976; Visto l'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 2, nonche' gli articoli 25, 26, 27, comma 2, lettera a), della della legge 31 dicembre 1982, n. 979; Vista la legge 5 marzo 1985, n. 127, di ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (in specie, gli articoli 3 e 7, comma 1, lettera b), protocollo medesimo); Visti gli articoli 2, comma 4; 18; 19, comma 3, lettera f); 20 e 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visti gli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 luglio 1978; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986; Ritenuta la necessita' - in attesa di una organica disciplina internazionale, ai sensi dell'art. 7 della citata Convenzione di Barcellona e dell'art. 3, comma 1, del relativo protocollo, sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate da navi o aeromobili - di emanare una specifica normativa per la disciplina del procedimento di autorizzazione degli scarichi in mare provenienti da piattaforme a seguito di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, localizzati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, sez. II n. 501/92; Decreta: Art. 1. Le attivita' istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi, devono essere condotte in conformita' alle disposizioni riportate negli allegati A, B /1 e B/2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. Roma, 28 luglio 1994 Il Ministro: MATTEOLI