IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986,  n.
349;
  Visto  l'art.  11, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n.
319, come sostituito dall'art. 14 della legge 24  dicembre  1979,  n.
650,  e modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
e successivamente modificato dall'art. 4 della legge 8  luglio  1986,
n. 349;
  Vista  la  legge  25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione
della  convenzione  per  la   salvaguardia   del   Mar   Mediterraneo
dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottati a
Barcellona il 16 febbraio 1976;
  Visto  l'art.  62  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886;
  Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 2, nonche' gli  articoli  25,
26,  27,  comma 2, lettera a), della della legge 31 dicembre 1982, n.
979;
  Vista la legge 5 marzo 1985, n. 127, di ratifica ed esecuzione  del
protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo,
aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (in specie, gli articoli
3 e 7, comma 1, lettera b), protocollo medesimo);
  Visti gli articoli 2, comma 4; 18; 19, comma 3, lettera f); 20 e 21
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visti  gli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 9 gennaio
1991, n. 9;
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista la delibera del Comitato dei Ministri  per  la  tutela  delle
acque dall'inquinamento del 26 luglio 1978;
  Vista  la  delibera  del  Comitato  interministeriale per la tutela
delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986;
  Ritenuta la necessita' -  in  attesa  di  una  organica  disciplina
internazionale,  ai  sensi  dell'art.  7  della citata Convenzione di
Barcellona e dell'art. 3, comma 1,  del  relativo  protocollo,  sulla
prevenzione  dell'inquinamento  del  Mar  Mediterraneo  causato dalle
operazioni di scarico effettuate da navi o aeromobili  -  di  emanare
una  specifica  normativa  per  la  disciplina  del  procedimento  di
autorizzazione degli scarichi in mare provenienti  da  piattaforme  a
seguito  di  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione di
giacimenti di idrocarburi liquidi e  gassosi,  localizzati  nel  mare
territoriale  e  nella  piattaforma  continentale  e  in  altre  aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sez. II n. 501/92;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le attivita' istruttorie per il rilascio  dell'autorizzazione  allo
scarico  in mare dei materiali derivanti da attivita' di prospezione,
ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi  e  gassosi,
devono  essere  condotte  in  conformita' alle disposizioni riportate
negli allegati A, B /1 e B/2 che costituiscono parte  integrante  del
presente decreto.
   Roma, 28 luglio 1994
                                                Il Ministro: MATTEOLI