IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle  leggi  sull'istruzione  superiore
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312 - Delibera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia   di  procedimento  amministrativo,  ed  in  particolare  gli
articoli 16 e 17;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale  di
sviluppo dell'Universita';
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del  Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento didattico del corso di laurea in biotecnologie;
  Sentiti  l'Ordine  nazionale  dei  dottori  agronomi  e forestali e
l'Ordine nazionale dei biologi;
  Considerato che nel termine  fissato  l'Ordine  dei  farmacisti  ha
inviato  una  nota interlocutoria mentre gli ordini dei chimici e dei
veterinari non hanno risposto;
  Ritenuto di procedere  all'approvazione  del  corso  di  studio  in
biotecnologie,  alla  luce  dei  chiarimenti  forniti  dal  Consiglio
universitario nazionale nei pareri gia' citati;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'Ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XXIV del medesimo, la tabella XXIV-bis, relativa al corso  di
laurea in biotecnologie;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma di laurea in biotecnologie.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che le facolta' di scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,
agraria, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria possono
rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in biotecnologie.
  Dopo  la tabella XXIV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, e' aggiunta la tabella  XXIV-bis,  relativa  al  diploma  di
laurea in biotecnologie.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 marzo 1994
                                                 Il Ministro: COLOMBO
 Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Universita', foglio n. 27