IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312 - Delibera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di laurea in biotecnologie; Sentiti l'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali e l'Ordine nazionale dei biologi; Considerato che nel termine fissato l'Ordine dei farmacisti ha inviato una nota interlocutoria mentre gli ordini dei chimici e dei veterinari non hanno risposto; Ritenuto di procedere all'approvazione del corso di studio in biotecnologie, alla luce dei chiarimenti forniti dal Consiglio universitario nazionale nei pareri gia' citati; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'Ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXIV del medesimo, la tabella XXIV-bis, relativa al corso di laurea in biotecnologie; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma di laurea in biotecnologie. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, agraria, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria possono rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in biotecnologie. Dopo la tabella XXIV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIV-bis, relativa al diploma di laurea in biotecnologie. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 1994 Il Ministro: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994 Registro n. 1 Universita', foglio n. 27