IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 26, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, di approvazione del
nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero  funzionale
e  sociale  dei  soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali  dipendenti  da  qualunque  causa,  revisionato  ai  sensi
dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, come
modificato con successivo decreto legislativo  7  dicembre  1993,  n.
517;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni
nella seduta del 24 febbraio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  ed  il  nomenclatore-tariffario delle protesi
approvati con decreto ministeriale 28 dicembre  1992  sono  prorogati
fino  al 31 ottobre 1994, fermo restando quanto previsto dall'art. 13
del decreto legislativo n. 502 del 1992, citato nelle premesse.
  2. Le regioni, garantendo  il  rispetto  del  livello  uniforme  di
assistenza, hanno facolta' di individuare, anche in via sperimentale,
sistemi  di distribuzione dei prodotti contemplati nell'allegato B di
cui al citato decreto, che  realizzino  l'ottimizzazione  dei  costi,
documentata  attraverso  il controllo di gestione, nella salvaguardia
della qualita' del servizio erogato e della liberta'  di  scelta  dei
cittadini   aventi  diritto,  nei  limiti  posti  dall'organizzazione
regionale.