IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 26, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, di approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni nella seduta del 24 febbraio 1994; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni ed il nomenclatore-tariffario delle protesi approvati con decreto ministeriale 28 dicembre 1992 sono prorogati fino al 31 ottobre 1994, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992, citato nelle premesse. 2. Le regioni, garantendo il rispetto del livello uniforme di assistenza, hanno facolta' di individuare, anche in via sperimentale, sistemi di distribuzione dei prodotti contemplati nell'allegato B di cui al citato decreto, che realizzino l'ottimizzazione dei costi, documentata attraverso il controllo di gestione, nella salvaguardia della qualita' del servizio erogato e della liberta' di scelta dei cittadini aventi diritto, nei limiti posti dall'organizzazione regionale.