Con decreto ministeriale 27 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Philips, con sede in Milano e unita' di Roma-Milano-Monza (Milano) e filiali nazionali, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993; 2) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Philips Automation, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano), Roma e uffici periferici nazionali, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993; 3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Philips Lighting, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano), uffici di Roma e filiali nazionali, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993; 4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Philips Industrial Electronics gia' Philips S.p.a. div. ind. electr., con sede in Milano e filiali periferiche nazionali, ufficio di Roma, unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993; 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo del 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994. Comitato tecnico del 28 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 30 settembre 1993. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 15 aprile 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Laboratorio Confezione Maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unita' di Catraro (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 30 settembre 1993. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1 aprile 1993. Art. 2, comma 4, legge 223/91; 8) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo del 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994. Comitato tecnico del 2 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 29 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ausimont gia' Montefluos, con sede in Milano e unita' di Bussi (Pescara), per il periodo del 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993. Art. 1, comma 4, legge 451/94; 10) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Empoli, (Firenze), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 11) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Milano, via Rucellai, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 ottobre 1993. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1 agosto 1993; 12) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994; 13) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Oerlikon Macchine, con sede in Piacenza e unita' di Milano, per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 15 giugno 1993; 14) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' Costruzioni Sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo del 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Cagliari, via Dante, per il periodo del 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994; 16) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 16 maggio 1994. Comitato tecnico del 21 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 17 novembre 1993. Art. 2, comma 4, legge 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Slim Sicilia, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 2 maggio 1994. Comitato tecnico del 9 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 3 novembre 1993. Art. 2, comma 4, legge 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mas.Vil., con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Magazzino di Bastia Umbra (Perugia), Torgiano (Perugia), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993; 19) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mas.Vil., con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Magazzino di Bastia Umbra (Perugia), Torgiano (Perugia), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1994 con decorrenza 13 marzo 1994; 20) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dannaval, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994. Comitato tecnico del 17 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 21) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Texim, con sede in Forli' e unita' di Forli', Cesena (Forli'), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 17 gennaio 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993; 22) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Stanhome, con sede in Roma e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Comitato tecnico dell'11 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 23) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Norma, con sede in Vigolzone (Piacenza) e unita' di Vigolzone (Piacenza), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 7 marzo 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.