Con decreto ministeriale 27 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  di riorganizzazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Philips, con sede in Milano e unita'  di  Roma-Milano-Monza
(Milano)  e filiali nazionali, per il periodo dal 29 novembre 1993 al
28 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza
29 novembre 1993;
    2) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione  aziendale,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Philips  Automation,  con sede in Milano e unita' di Monza
(Milano), Roma e uffici periferici nazionali, per il periodo  dal  29
novembre 1993 al 28 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza
29 novembre 1993;
    3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  di riorganizzazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Philips Lighting, con sede in  Milano  e  unita'  di  Monza
(Milano),  uffici  di Roma e filiali nazionali, per il periodo dal 29
novembre 1993 al 28 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza
29 novembre 1993;
    4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione  aziendale,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Philips Industrial Electronics gia' Philips S.p.a. div. ind.
electr.,  con sede in Milano e filiali periferiche nazionali, ufficio
di Roma, unita' di Monza (Milano), per il  periodo  dal  29  novembre
1993 al 28 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza
29 novembre 1993;
    5)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Keller, con sede in Palermo e  unita'  di  Palermo,  per  il
periodo del 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 28 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza
19 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e
unita'  di  Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre
1993 al 30 settembre 1993.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza
15 aprile 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Laboratorio  Confezione  Maglieria,  con  sede  in  Cetraro
(Cosenza) e unita' di  Catraro  (Cosenza),  per  il  periodo  dal  17
settembre 1993 al 30 settembre 1993.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza
1 aprile 1993.
   Art. 2, comma 4›, legge 223/91;
    8)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  5  aprile  1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Comind, con sede in Palermo e  unita'  di  Palermo,  per  il
periodo del 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 2 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza
19 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 29 settembre
1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ausimont gia' Montefluos, con sede in  Milano  e  unita'  di
Bussi  (Pescara),  per  il  periodo del 29 settembre 1993 al 28 marzo
1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza
29 settembre 1993.
   Art. 1, comma 4, legge 451/94;
    10)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   di   ristrutturazione
aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  La  Rinascente,  con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e
unita' di Empoli, (Firenze), per il periodo dal 14 marzo 1994  al  13
settembre 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza
14 marzo 1994;
    11)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   di   ristrutturazione
aziendale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a.  La  Rinascente,  con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e
unita' di Milano, via Rucellai, per il periodo dal 1 agosto  1993  al
31 ottobre 1993.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza
1 agosto 1993;
    12)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   di   ristrutturazione
aziendale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. La Rinascente, con sede in  Rozzano/Milanofiori  (Milano)  e
unita'  di  Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 28 febbraio 1994
al 27 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
28 febbraio 1994;
    13)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Oerlikon Macchine, con sede in Piacenza e unita' di  Milano,
per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza
15 giugno 1993;
    14)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  6  luglio  1994  con effetto dal 15 marzo 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Societa' Costruzioni Sud, con sede in Siracusa e cantieri in
provincia di Siracusa, per il periodo del 15  settembre  1993  al  14
marzo 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
15 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   di   ristrutturazione
aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Standa,  con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Cagliari,
via Dante, per il periodo del 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza
28 febbraio 1994;
    16) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Fidia Research  Sud,  con  sede  in  Siracusa  e  unita'  di
Siracusa, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 16 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 21 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza
17 novembre 1993.
   Art. 2, comma 4, legge 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto  dal  3  maggio  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Slim Sicilia, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per
il periodo dal 30 marzo 1994 al 2 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 9 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza
3 novembre 1993.
   Art. 2, comma 4, legge 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Mas.Vil.,  con  sede  in  Torgiano  (Perugia)  e  unita'  di
Magazzino  di  Bastia  Umbra  (Perugia),  Torgiano  (Perugia), per il
periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
13 settembre 1993;
    19) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal  13  settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Mas.Vil.,  con  sede  in  Torgiano  (Perugia)  e  unita' di
Magazzino di Bastia  Umbra  (Perugia),  Torgiano  (Perugia),  per  il
periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1994 con decorrenza
13 marzo 1994;
    20)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  26  aprile 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Dannaval, con sede in Palermo e unita' di  Palermo,  per  il
periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 17 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
28 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    21)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Texim, con  sede  in  Forli'  e  unita'  di  Forli',  Cesena
(Forli'), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 17 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza
5 ottobre 1993;
    22)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal  1  settembre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Stanhome,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Misterbianco
(Catania), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Comitato tecnico dell'11 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza
1 marzo 1994;
    23)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Norma,  con  sede  in  Vigolzone  (Piacenza)  e  unita'  di
Vigolzone  (Piacenza), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 7 marzo
1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza  20
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzata a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.