IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24  maggio  1925,  n.  1031,
convertito   nella  legge  16  marzo  1926,  n.  562,  relativo  alla
repressione della senseria in fatto di collocamento  della  gente  di
mare;
  Visto  l'art.  9  della  legge  16 dicembre 1928, n. 3042, relativa
all'istituzione  di  "uffici  movimento   ufficiali"   della   Marina
mercantile presso le capitanerie di porto;
  Visto  l'art. 125 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Considerato che le quote  a  carico  degli  armatori  previste  con
decreti ministeriali risultano inadeguate per fronteggiare le spese a
carico  delle  gestioni  degli  uffici di collocamento della gente di
mare e movimento ufficiali;
  Ritenuto, pertanto, opportuno aumentare le predette quote d'imbarco
per gli uffici di collocamento gente di mare;
                              Decreta:
  Le quote dovute dagli armatori agli uffici di collocamento gente di
mare e movimento ufficiali per l'imbarco effettuato per  mezzo  degli
uffici  stessi,  sono stabiliti nella misura di L. 10.000 (diecimila)
per ciascun marittimo di ogni ordine e grado.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 giugno 1994
                                                   Il Ministro: FIORI