IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                  IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA
                      PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo 59 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi
nel   Mezzogiorno,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  tra  cui, da ultimo, l'articolo 19 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio  1994,  n.    451,  che  ha regolato la fruizione degli sgravi
contributivi sino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1994;
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE), adottata ai sensi dell'art. 14 della
legge  2  maggio  1976,  n.  183,  che indica i settori delle aziende
industriali che possono usufruie dello sgravio totale dei contributi;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21,  che  affida  la
definizione  e  l'attribuzione,  nei  limiti  dei fondi disponibili e
tenendo conto  degli  indirizzi  dell'unione  europea,  degli  sgravi
contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad un decreto del Ministro del
lavoro e della  previdenza  sociale,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro   del  tesoro  e  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Viste la decisione della Commissione del 2 marzo 1988,  88/318/CEE,
nonche'  le  comunicazioni  della  Commissione in materia di aiuti di
Stato 94/C99/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita
Europee  n.  C99/3 dell'8 aprile 1994 e n. D/08135 del 3 agosto 1994,
affermative del principio che gli aiuti al funzionamento, tra i quali
rientrano le misure di riduzione selettiva  degli  oneri  sociali,  a
causa  dei  loro  effetti distorsivi sugli scambi: non possono essere
considerati come compatibili con il mercato comune europeo se non  in
via  del tutto eccezionale per le sole regioni piu' svantaggiate; che
di conseguenza la loro  compatibilita  e'  subordinata  ad  un  certo
numero  di condizioni restrittive rapportate alla intensita' e durata
degli aiuti e alle condizioni socio-economiche ed occupazionali degli
ambiti di applicazione secondo parametri specificatamente individuati
dalla Commissione medesima; che pertanto gli  sgravi  possono  essere
concessi  secondo  criteri  di  degressivita'  ed  uniformita',  fino
all'anno 1997 per le regioni Campania, Puglia, Basilicata,  Calabria,
Sicilia e Sardegna;
  Visto  il  citato  articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451,  che  nel  confermare  la previsione di cui all'articolo 2 della
citata legge n. 21/1994, ha definito gli stanziamenti entro  i  quali
vanno  contenuti gli sgravi medesimi, rispettivamente fissati in lire
6.000 miliardi, 5.000 miliardi e 4.000 miliardi per  gli  anni  1994,
1995 e 1996;
  Tenuto  conto  dei  sopracitati  indirizzi  dell'Unione  europea  e
considerate le risorse finanziarie per gli anni 1994-1995-1996
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal periodo di paga  in  corso  al  1  luglio  1994  e'
stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei
datori  di  lavoro  da  corrispondere all'INPS da parte delle imprese
gia' beneficiarie dello sgravio generale previsto  dall'art.  19  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
  Tale  sgravio  va  calcolato  sulle  retribuzioni  assoggettate   a
contribuzione   per   l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti
al netto  dei  compensi  per  lavoro  considerato  straordinario  dai
contratti   collettivi   e,   in   mancanza,  dalla  legge.  Esso  e'
riconosciuto per le attivita'  svolte  nei  territori  delle  regioni
Campania,   Puglia,   Basilicata,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna  e
limitatamente  alle  retribuzioni  corrisposte  ai   dipendenti   che
effettivamente  lavorano nei predetti territori per i periodi di paga
afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure:
   14,60 per cento dal 10 luglio 1994 al 30 novembre 1994;
   14 per cento dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995;
   10,60 per cento dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996.
  Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio e'  riconosciuto
per  i  periodi  di  paga dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella
misura del 12 per cento.