IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni tra cui, da ultimo, l'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha regolato la fruizione degli sgravi contributivi sino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1994; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che indica i settori delle aziende industriali che possono usufruie dello sgravio totale dei contributi; Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, che affida la definizione e l'attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto degli indirizzi dell'unione europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Viste la decisione della Commissione del 2 marzo 1988, 88/318/CEE, nonche' le comunicazioni della Commissione in materia di aiuti di Stato 94/C99/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee n. C99/3 dell'8 aprile 1994 e n. D/08135 del 3 agosto 1994, affermative del principio che gli aiuti al funzionamento, tra i quali rientrano le misure di riduzione selettiva degli oneri sociali, a causa dei loro effetti distorsivi sugli scambi: non possono essere considerati come compatibili con il mercato comune europeo se non in via del tutto eccezionale per le sole regioni piu' svantaggiate; che di conseguenza la loro compatibilita e' subordinata ad un certo numero di condizioni restrittive rapportate alla intensita' e durata degli aiuti e alle condizioni socio-economiche ed occupazionali degli ambiti di applicazione secondo parametri specificatamente individuati dalla Commissione medesima; che pertanto gli sgravi possono essere concessi secondo criteri di degressivita' ed uniformita', fino all'anno 1997 per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; Visto il citato articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che nel confermare la previsione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 21/1994, ha definito gli stanziamenti entro i quali vanno contenuti gli sgravi medesimi, rispettivamente fissati in lire 6.000 miliardi, 5.000 miliardi e 4.000 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996; Tenuto conto dei sopracitati indirizzi dell'Unione europea e considerate le risorse finanziarie per gli anni 1994-1995-1996 Decreta: Art. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1994 e' stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese gia' beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso e' riconosciuto per le attivita' svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure: 14,60 per cento dal 10 luglio 1994 al 30 novembre 1994; 14 per cento dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995; 10,60 per cento dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio e' riconosciuto per i periodi di paga dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento.