IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.1036; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e in particolare: l'art. 3, lettera n), che prevede che il Comitato per l'edilizia residenziale stabilisce periodicamente i limiti massimi che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica; l'art. 4, lettera g), che stabilisce che le regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti definiti dal C.E.R.; l'art. 42 che prevede che il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione della normativa tecnica nazionale; l'art. 43 che definisce le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, e successive modificazioni, che stabilisce i limiti massimi di costo per l'edilizia sovvenzionata; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 62, che stabilisce i limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata; Considerato che il comitato esecutivo del C.E.R., nella seduta del 20 aprile 1994, ha approvato un documento contenente i criteri relativi alla determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata; Vista la delibera adottata dal C.E.R. nella seduta del 20 luglio 1994, con la quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata; Decreta: Art. 1. Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) e' costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione. Tale costo e' determinato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 800.000 e L. 1.050.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), cosi' come determinata all'art. 6, anche in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree; 2) differenziale di costo connesso alla qualita' aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla provincie autonome di Trento e Bolzano con riferimento: a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso; b) all'adozione di un piano di qualita' relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione; c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici; 3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi: spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.); prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche; accantonamento per imprevisti; acquisizione area e urbanizzazioni; condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa e' demandata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano. La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), lettera a), costituisce elemento imprescindibile dall'intervento. I costi per la qualita' aggiuntiva dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica e, comunque, fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova edificazione (C.R.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.200.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.). Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale ell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.700.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.