IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n.1036;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e in particolare:
   l'art. 3, lettera n), che prevede che il Comitato  per  l'edilizia
residenziale  stabilisce  periodicamente  i  limiti  massimi  che  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  devono  osservare
nella  determinazione  dei  costi  ammissibili  per gli interventi di
edilizia residenziale pubblica;
   l'art. 4, lettera g), che stabilisce che le regioni  provvedono  a
definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti definiti
dal C.E.R.;
   l'art.  42 che prevede che il Comitato per l'edilizia residenziale
provvede alla formulazione della normativa tecnica nazionale;
   l'art. 43 che definisce le caratteristiche tecniche degli  edifici
e delle abitazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, e successive
modificazioni,  che  stabilisce  i  limiti  massimi  di   costo   per
l'edilizia sovvenzionata;
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 62, che stabilisce
i limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata;
  Considerato  che il comitato esecutivo del C.E.R., nella seduta del
20 aprile 1994,  ha  approvato  un  documento  contenente  i  criteri
relativi  alla  determinazione  dei  limiti  massimi di costo per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
  Vista la delibera adottata dal C.E.R. nella seduta  del  20  luglio
1994,  con  la quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di
costo per gli interventi di  edilizia  residenziale  sovvenzionata  e
agevolata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  costo  totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) e'
costituito dalla somma dei seguenti addendi:
   1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.),  che  rappresenta
il   costo,  riconosciuto  all'operatore,  per  interventi  di  nuova
edificazione.  Tale  costo  e'  determinato  dalle  regioni  e  dalle
provincie  autonome  di  Trento  e Bolzano in misura variabile tra L.
800.000 e L. 1.050.000 per metro quadrato di  superficie  complessiva
(S.C.),  cosi'  come  determinata all'art. 6, anche in funzione delle
condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree;
   2)  differenziale  di  costo  connesso  alla  qualita'  aggiuntiva
dell'intervento,   che  rappresenta  le  maggiorazioni  di  costo  da
riconoscersi in relazione alle indicazioni fornite  dalle  regioni  e
dalla provincie autonome di Trento e Bolzano con riferimento:
     a)   alla  dotazione  dell'intervento  di  polizze  assicurative
postume decennali o di maggiore  durata  a  garanzia  dei  rischi  di
costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;
     b)  all'adozione di un piano di qualita' relativo all'intervento
e/o al programma di manutenzione;
     c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento  agli
aspetti acustici ed igrotermici;
   3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:
    spese  tecniche  e  generali  (progettazione,  direzione  lavori,
gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);
    prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche;
    accantonamento per imprevisti;
    acquisizione area e urbanizzazioni;
    condizioni    aggiuntive,    connesse     alla     localizzazione
dell'intervento  e relative ad oneri complementari alla realizzazione
tecnica,  la  cui  determinazione  qualitativa  e   quantitativa   e'
demandata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.
  La  dotazione  di  polizze assicurative di cui al punto 2), lettera
a), costituisce elemento imprescindibile dall'intervento.
  I costi per la qualita' aggiuntiva dell'intervento  possono  essere
riconosciuti  nel loro complesso fino ad un massimo del 15% del costo
base di realizzazione tecnica e, comunque, fino ad  un  importo  tale
che  la  somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del
costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova  edificazione
(C.R.N.),  non  ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito
in L. 1.200.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
  Gli  oneri  complementari  possono  essere  riconosciuti  nel  loro
complesso  fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui
ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale  ell'intervento  di
nuova  edificazione  (C.T.N.),  non  ecceda  il  limite  massimo  del
medesimo costo stabilito  in  L.  1.700.000  per  metro  quadrato  di
superficie  complessiva  (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi
di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.