Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano Loro sedi All'ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. Roma Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Loro sedi Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Loro sedi Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Loro sedi Al Ministero della sanita' D.G. igiene, alimenti e nutrizione Roma Al Ministero dell'ambiente - D.G.A.R.S. Roma Al Ministero della finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D. Roma Alle prefetture Loro sedi Alla confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla confederazione italiana coltivatori Al coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane Roma A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Loro sedi Alla direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali Alla direzione delle risorse forestali, montane e idriche Sede PREMESSA L'applicazione della normativa comunitaria, relativa al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92, ha comportato l'emanazione di numerose disposizioni nazionali che hanno trovato collocazione nelle circolari n. D/1663/92, n. D/349/93, n. D/133/93, n. D/288/93, n. D/258/94 e n. 68/94. Al fine di adeguare le predette disposizioni alla piu' recente normativa del Consiglio, in particolare ai regolamenti (CE) n. 231/94 e n. 232/94 che hanno modificato da ultimo il regolamento (CEE) n. 1765/92 ed ai relativi regolamenti di applicazione della Commissione e, nel contempo, di aggiornare e codificare le disposizioni nazionali di applicazione fin qui adottate, viene emanata la presente circolare in vista della campagna di commercializzazione 1995/96, corrispondente alla campagna di semina 1994/95, e successive. La normativa prevede: a) lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una assicurata dal mercato e l'altra da un importo integrativo o compensazione per ettaro; b) la tipizzazione dei produttori in rapporto al regime prescelto dagli stessi (generale o semplificato); c) la corresponsione di una compensazione per ettaro o sulla base della resa "regionale" di tutti i cereali o in relazione alla resa specifica "regionale" della coltura; d) il regime del riposo delle terre; e) l'individuazione di una superficie di base (area di base) che non puo' essere superata senza incorrere nelle penalita' illustrate al titolo V, capitolo 2); f) l'introduzione di uno stabilizzatore produttivo di cui e' detto al paragrafo 2, capitolo 2 del titolo V); g) l'erogazione, a favore della produzione di grano duro ottenuta nelle zone identificate dall'allegato II del regolamento CEE n. 1765/92, modificato da ultimo dal regolamento in corso di adozione, di un aiuto supplementare, pari a 297 ecu/ha, che si aggiunge alla compensazione di cui al punto c); h) la possibilita' di investire gli appezzamenti di terreno posti a riposo a determinate colture da destinare ad usi non alimentari. TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE Capitolo 1.I - Colture e terreni ammessi Beneficiano del regime della compensazione gli agricoltori che investono i terreni a "seminativo" ad una o piu' colture elencate nell'allegato II della presente circolare. Le domande di compensazione non possono riguardare i terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, salvo quanto disposto dall'art. 4, par. 3 del regolamento n. 3766/91. Come stabilito nell'allegato al regolamento della Commissione (CEE) n.2780/92 del 24 settembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 1959/94 per pascoli permanenti si intendono i terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali, mentre per colture permanenti si intendono le colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti. Capitolo 2.I - Estensione al lino non tessile del regime di sostegno al reddito Con il regolamento (CEE) n.1552/93 del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n.1765/92, il Consiglio ha esteso al settore del lino non tessile il regime di compensazione previsto nell'ambito della riforma della Politica Agricola Comune. Le varieta' di lino non tessile (linum usitatissimum L.) ammissibili alla compensazione sono definite all'art.6 bis, par. 4 del regolamento (CEE) n.1765/92. TITOLO II REGIME DI COMPENSAZIONE AL REDDITO L'istituto della compensazione al reddito, previsto a favore dei coltivatori che seminano i prodotti di cui all'allegato II, agisce nell'ambito di un: Capitolo 1.II - Regime generale E' accessibile a tutti i produttori. In tale regime i "produttori", senza pregiudizio delle opzioni di cui al titolo VII (ritiro dei terreni), hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una quota dei terreni dell'azienda destinati a "seminativi" e per i quali e' stata presentata richiesta di compensazione al reddito. Capitolo 2.II - Regime semplificato E' riservato ai "piccoli produttori". Sono considerati piccoli produttori coloro che richiedono la compensazione per una superficie investita a "seminativi" equivalente ad una produzione cerealicola annua non superiore a 92 tonn., calcolata in base alla resa media di tutti i cereali rilevabile dal piano di regionalizzazione, di cui all'allegato III della presente circolare, per la "regione" in questione. Esempi 1: (Azienda interamente ubicata nella "regione" Mantova pianura: 92 tonn. diviso 6,694 tonn/ha (resa media cerealicola) = 13,74 ha) Esempio 2: Azienda ubicata in due "regioni" di produzione: A) Mantova pianura - "seminativi" ha 6,4 = = 6,4 ha x 6,694 (resa media unica tonn/ha) = = 42,84 tonn. B) "regione" Cremona pianura - "seminativi" ha 6,00 = = 6,00 ha x 8,185 (resa media unica tonn/ha) = 49,11 tonn. Produzione totale = (A + B) = (42,84 + 49,11)T. = 91,95 tonn. Superficie totale = (A + B) = ( 6,40 + 6,00)ha = 12,40 ha Nel primo caso per piccolo produttore s'intende il coltivatore che in detta "regione" chiede la compensazione per una superficie a "seminativi" non superiore a 13,74 ettari (superficie-limite per l'appartenenza al raggruppamento "piccoli produttori"). Nel secondo esempio risulta piccolo produttore colui che coltiva una superficie non superiore a 12,40 ha pari ad una produzione teorica di 91,95 tonn (< 92 tonn.). Il limite produttivo di 92 tonn costituisce la discriminante tra il produttore ed il "piccolo produttore". Se un produttore presenta domanda di compensazione con riferimento ad aree ubicate in due o piu' zone agricole, la superficie complessiva in causa, moltiplicata per i rendimenti stabiliti per le rispettive zone, dara' il risultato in tonnellate che, come sopra detto, ai fini dell'identificazione del "piccolo produttore", non potra' essere superiore a 92 tonn. Nell'ambito di tale regime, i produttori non sono soggetti all'obbligo della messa a riposo dei terreni a hanno diritto alla compensazione riservata ai "cereali", qualunque sia il tipo di coltura effettuata. In ogni caso, i produttori che, in base all'entita' delle superfici dichiarate, rientrano nel regime semplificato possono optare, con la facolta' di modificare tale scelta ogni anno, per il regime generale che comporta gli obblighi di cui al precedente capitolo 1.II. TITOLO III PREZZI ISTITUZIONALI, PIANI DI REGIONALIZZAZIONE E COMPENSAZIONE AL REDDITO (IMPORTI DI BASE E METODO DI CALCOLO). Capitolo 1.III - Prezzi istituzionali cereali I prezzi istituzionali applicabili a partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96 sono, salvo ulteriori adeguamenti di carattere agromonetario, i seguenti: indicativo intervento entrata 108,58 98,71 153,00 Il prezzo d'intervento e' soggetto a maggiorazione mensile il cui importo unitario e' determinato annualmente dal Consiglio Agricolo dell'Unione Europea. Per la campagna di commercializzazione 1994/95 detta maggiorazione e' pari a 1,20 ECU/tonn. Ai sensi di quanto disposto dal regolamento del Consiglio n. 1766/92 relativo all'Organizzazione Comune di Mercato del settore dei cereali, gli acquisti di cereali da parte dell'organismo d'intervento sono possibili in Italia nel periodo che va dal 1 agosto al 30 aprile di ogni campagna di commercializzazione ad un prezzo base pari al 100% del prezzo d'intervento. Capitolo 2.III - Piano di regionalizzazione Paragrafo 1 (2.III) - "Cereali" Il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e' stato cosi formulato: 1. Conformemente a quanto a suo tempo stabilito dalla Commissione CE, sono state prese a base le singole unita' amministrative e, all'interno di ciascuna di esse, e' stata operata una suddivisione altimetrica (pianura, collina e montagna) con riferimento alle "regioni" agrarie determinate dall'ISTAT ed utilizzate dallo stesso Istituto per la rilevazione statistica periodica delle coltivazioni interessate dalla riforma della Politica Agricola Comune. In pratica, il territorio nazionale e' stato suddiviso in 255 zone "omogenee". Cio' in relazione all'esigenza di: - adeguare il livello delle compensazioni alle diverse condizioni di produttivita' dei terreni interessati; - far riferimento, per ogni singola zona, a dati particolareggiati in ordine alle superfici e alle rese per i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche, relativi al quinquennio 1986/87-1990/91. 2. Per ogni singola "regione", inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, par. 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, sono stati eliminati, nell'ambito del summenzionato quinquennio 1986/91, i due valori estremi relativi alle rese cerealicole e si e' proceduto alla determinazione dei valori medi del triennio restante. 3. Esercitando la facolta' prevista al paragrafo 1, II capoverso del precitato regolamento comunitario, e' stato separato il valore relativo alla resa del mais nelle "regioni" agrarie dove lo scarto tra la media ponderata della resa dei cereali, meno il mais; e' quella relativa a tutti i cereali, mais compreso, e' risultato maggiore di 1,00 tonn/ha. Nel caso inverso, sono state determinate "regioni" con resa media unica per tutti i cereali. Il piano di regionalizzazione, quindi, prevede per il mais una resa specifica diversa da quella degli altri cereali nelle zone indicate nell'allegato III con la dizione "resa mais". Pertanto, per taluni ambienti dove la maiscoltura non assume rilevanza rispetto agli altri cereali, individuati dal piano di regionalizzazione con la dizione "resa unica", si applica la resa media unita di tutti i cereali, mais compreso. Paragrafo 2 (2.III) - Semi oleosi La compensazione per i semi oleosi, nel quadro del regime generale, e' differenziata a livello "regionale" ed e' calcolata sulla base, delle risultanze dello specifico piano di regionalizzazione presentato alla Commissione CEE in applicazione dell'art. 3 del Reg.(CEE) n. 1765/92 del Consiglio. Ai fini dell'elaborazione del piano in questione e' stata utilizzata procedura analoga a quella adottata per i cereali e descritta al precedente paragrafo 1 (2.III). Le rese medie regionali risultanti dal piano in questione, nonche' i conseguenti importi di riferimento regionali previsionali, sono contenuti nell'allegato III della presente circolare. Capitolo 3.III - Importo di base e calcolo delle compensazioni L'importo della compensazione per le superfici seminate o ritirate dalla produzione per adempiere all'obbligo del riposo e' calcolato secondo quanto di seguito riportato. Paragrafo 1 (3.III) - Regime generale a) Cereali e "Mais" L'importo di base per tonnellata e' fissato a 45 ECU/tonn a partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96. La compensazione, per le superfici seminate, e' calcolata nel modo seguente: - Cereali, escluso "Mais" Per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e' prevista l'applicazione della resa media unica di tutti i cereali, escluso il mais, la compensazione e' pari a 45 ECU/tonn. moltiplicati per la predetta resa. Esempio: "regione" Udine pianura = 45 ECU/tonn x 4,538 tonn/ha = 204,21 ECU/ha; - "Mais" Per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e' prevista l'applicazione della resa specifica per il mais, la compensazione per detto cereale e' pari a 45 ECU/tonn. moltiplicati per la predetta resa. Esempio: Udine pianura = 45 ECU/tonn x 7,77 tonn/ha = 349,65 ECU/ha; - Cereali, incluso "Mais" Per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e' prevista l'applicazione della resa media unica per tutti i cereali, mais compreso, la compensazione e' pari a 45 ECU/tonn. moltiplicati per la predetta resa. Esempio: "regione" Teramo montagna interna =45 ECU/tonn. x 2,87 tonn./ha = 129,15 ECU/ha. b) Semi oleosi L'importo regionale previsionale e' ottenuto adeguando l'importo di riferimento comunitario a carattere provvisorio (359 ECU/ha) (1) sulla base del rapporto fra la resa media dei semi oleosi stabilita, per la "regione" omogenea interessata, nel piano di regionalizzazione e la corrispondente resa media comunitaria (2,36 tonn./ha.). Per le "regioni" nelle quali la coltura dei semi oleosi non e' statisticamente rilevata l'adeguamento viene operato sulla base del rapporto rese medie (regionali/comunitarie) dei cereali. ************************************* (1) - Prezzo di riferimento dei cereali 150 ECU/tonn. - Relazione prezzi semi oleosi/cereali (2,1 : 1) - Equivalente prezzo semi oleosi 315 ECU/tonn. - Prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi 163 ECU/tonn. - Pagamento compensatorio semi oleosi (differenza = 315 - 163) 152 ECU/tonn. - Resa media comunitaria semi oleosi 2,36 tonn. - Importo (di riferimento previsionale comunitario 359 ECU/ha. ESEMPI DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PREVISIONALE -------------------------------------------------------------------- | RIFERIMENTO | RESA | CALCOLO | IMPORTO REGIONI | RESE | t/ha | | ECU/ha -------------------------------------------------------------------- Cuneo | | | | montagna | | | | interna | Cereali | 3,904 | 359 x 3,904 | 304,68 | | | ----- | | | | 4,6 | Verona | | | | pianura | Semi oleosi | 4,972 | 359 x 4,972 | 756,33 | | | ----- | | | | 2,36 | | | | | Perugia | | | | collina | | | | interna | Semi oleosi | 3,003 | 359 x 3,003 | 456,81 | | | ----- | | | | 2,36 | | | | | Oristano | | | | pianura | Cereali | 2,061 | 359 x 2,061 | 160,85 | | | ----- | | | | 4,6 | ---------------------------------------------------------------- L'importo regionale definitivo della compensazione viene determinato secondo lo stesso criterio di calcolo di cui al punto precedente, eventualmente corretto in relazione al prezzo di riferimento finale constatato per i semi oleosi (entro il 30 gennaio), tenendo conto di una franchigia di variazione (+/-) dell'8% rispetto al prezzo di riferimento previdenziale di 163 ECU/tonn, nonche' dell'eventuale penalita' derivante dal superamento della superficie massima garantita. c) Piante proteiche L'importo della compensazione per le piante proteiche, nel quadro del regime generale, e' pari a 65 ecu/tonn. moltiplicati per la resa media unica di tutti i cereali, mais compreso, della "regione" interessata. Qualora, invece, nella "regione" in causa e' stata determinata una resa specifica per il mais, la resa da prendere a base per il calcolo della compensazione delle piante proteiche e' quella relativa a tutti i cereali meno la resa del mais. d) Lino non tessile L'importo unitario della compensazione nell'ambito del regime generale, e' stato stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea nel quadro delle decisioni concernenti i prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1994/95. Il relativo importo e' fissato a 87 ECU/tonn ed e' applicabile per la predetta campagna di commercializzazione e quelle successive. Tale importo va moltiplicato per la resa media cerealicola della "regione" interessata. Inoltre, qualora, nella "regione" in causa sia stata determinata una resa specifica per il mais, la resa da prendere a base per il calcolo della compensazione e' quella relativa a tutti i cereali meno la resa del mais. e) Importo della compensazione per il riposo obbligatorio delle terre Per le superfici messe a riposo e' prevista una compensazione ad ettaro pari a 57 ECU/tonn moltiplicati per la resa media unica di tutti i cereali applicabile nella "regione" in questione, territorialmente individuata dal piano di regionalizzazione di cui all'allegato III. Paragrafo 2 (3.III) - Regime semplificato L'importo, della compensazione, per tutte le superfici investite a "seminativi" (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile) e' pari a 45 ECU/tonn moltiplicati per la resa media unica di tutti i cereali rilevabile dal piano di regionalizzazione di cui all'allegato III. Le disposizioni relative al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'art.7 del regolamento (CEE) n.1765/92 del Consiglio non si applicano in questo contesto come gia' precisato in precedenza. Il piccolo produttore puo' optare per il "regime generale" di cui al precedente paragrafo 1 (3.III), lettera a), con i conseguenti oneri. Paragrafo 3 (3.III) - Aiuto supplementare per il grano duro In aggiunta alla compensazione ordinaria, e' corrisposto ai produttori di (grano duro, per le superfici coltivate ricadenti nel territorio) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonche' dell'Umbria limitatamente a 5.000 ha, un aiuto supplementare pari a 297 ECU/ha. Paragrafo 4 (3.III) - Disposizioni comuni Nell'ipotesi in cui le superfici aziendali siano ubicate in due o piu' aree omogenee individuate dal piano di regionalizzazione, l'importo della compensazione e' determinato in base all'ubicazione di ciascuna superficie oggetto della domanda. Il tasso di conversione in lire italiane dell'importo della compensazione espresso in ECU e' quello valido il 1 luglio della campagna di commercializzazione in causa, eccezion fatta per l'anticipo della compensazione per i semi oleosi di cui e' detto al parag. 2 (4.III),. Gli importi della compensazione sono erogati integralmente e senza detrazione alcuna ai produttori beneficiari (art. 2, par.6, I trattino del regolamento n. 1765/92). Nel caso di consociazione di prodotti di cui all'allegato II della presente circolare, l'importo della compensazione e' calcolato sulla base della resa media unica dei cereali determinata nel piano di regionalizzazione per singola "regione". Capitole 4.III - Termini di pagamento Paragrafo 1 (4.III) - Cereali, piante proteiche, lino non tessile, nonche' semi oleosi dichiarati nell'ambito del regime semplificato La corresponsione della compensazione al reddito, nonche' della compensazione per il ritiro dei "seminativi" dalla produzione, e' effettuata dall'EIMA tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto. Paragrafo 2 (4.III) - Semi oleosi dichiarati nell'ambito regime generale La corresponsione di detta compensazione avviene in due tempi: - attraverso un acconto pari al massimo al 50% della compensazione regionale previsionale, entro il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale e' stata presentata la relativa domanda di compensazione; - attraverso un saldo pari alla differenza fra l'importo regionale definitivo della compensazione e l'importo pagato a titolo di anticipo. Tale saldo deve essere corrisposto, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, degli importi di riferimento regionali definitivi fissati dalla Commissione entro il 30 gennaio di ciascuna campagna. Il pagamento anticipato viene effettuato dall'EIMA previo accertamento del rispetto, da parte del produttore, delle condizioni e dei requisiti richiesti ai fini dell'acquisizione dell'effettivo diritto all'anticipo. Per gli anticipi versati ai produttori di semi oleosi anteriormente all'inizio della campagna di commercializzazione si applica il tasso di conversione in moneta nazionale vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. TITOLO IV AMMISSIBILITA' ALLA COMPENSAZIONE Capitolo 1.IV Requisiti generali Una superficie puo' essere oggetto di compensazione una sola volta per campagna. La superficie da prendere in conto e' quella seminata. Una superficie si intende seminata quando costituisce oggetto di una "ordinaria" tecnica di coltivazione per la zona di riferimento e la coltura ha raggiunto almeno lo stadio vegetativo della fioritura. In caso di presenza di alberi e di superfici "improprie" (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale e' richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie "impropria" non seminata. La superficie minima ammissibile alla compensazione e' fissata a 0,3 ettari per ciascuno dei settori merceologici (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile) ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 0,05 ettari (500 metri quadrati). Tuttavia, la detta disposizione non si applica singolarmente nei confronti dei piccoli produttori di semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile che operano nell'ambito del regime semplificato, fermo restando che la domanda dovra' riguardare, nella sua globalita', la superficie minima di cui al precedente capoverso. Per i cereali e il lino non tessile, la superficie dichiarata deve essere interamente seminata conformemente agli usi locali e la relativa coltura deve essere mantenuta in campo almeno fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita. Ferme restando le condizioni di cui al capoverso precedente, per i semi oleosi e le piante proteiche, la relativa coltura deve essere inoltre mantenuta in campo almeno fino al 30 giugno di ogni anno, salvo il caso in cui la raccolta non sia giustificata dal raggiungimento della piena maturita' agronomica dei prodotti in causa prima di tale data. Capitolo 2.IV - Requisiti particolari per i semi oleosi E' da precisare, innanzitutto, che con il reg. (CEE). n. 243/94 della Commissione, vengono escluse dall'ammissibilita' alla compensazione specifica le varieta' di girasole da tavola di cui all'allegato IV della presente circolare. La compensazione prevista per i semi oleosi dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e' concessa esclusivamente per le superfici investite nella coltivazione di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per le quali: - si applica il regime generale e vige il conseguente obbligo di messa a riposo; - si constati l'ubicazione in "regioni" di produzione idonee sotto il profilo climatico ed agronomico alle medesime colture, tenuto conto dei dati storici risultanti dal piano di regionalizzazione; - e' stata effettuata la semina sull'intera superficie secondo i criteri localmente riconosciuti. I produttori di semi di colza e di ravizzone hanno diritto al pagamento della compensazione solo se utilizzano sementi: a) di qualita'; b) appartenenti a varieta' approvate di cui alla tabella 4 dell'allegato I della presente circolare. Nel caso di impiego di sementi prodotte nella medesima azienda dalle suddette varieta', queste devono risultare aventi un tenore di glucosinolati pari o inferiore a 18 micromoli/gr. di sementi con un tenore di umidita' del 9%, determinato secondo le modalita' di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 relativo ai metodi di analisi per i semi oleosi o all'art. 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione recante modalita' applicative del precedente regime di aiuto per i semi oleosi. In tal caso il produttore interessato dovra' presentare all'EIMA apposita richiesta anteriormente alla semina, e dovra' attenersi all'esito del controllo di qualita' sopra indicato, che sara' espletato dal medesimo Ente su un campione rappresentativo prelevato da un agente abilitato, secondo le procedure stabilite dagli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione. Nel caso di semi di colza o di ravizzone prodotti e destinati ad usi industriali, o utilizzati come sementi per detti usi, sulla base di un contratto di coltivazione concluso, anteriormente alla semina, con un primo acquirente "riconosciuto", le sementi dovranno avere un tenore di acido erucico pari o superiore al 40% del totale in acidi grassi. Il produttore che intende seminare varieta' di colza "Bienvenu" e/o "Jet Neuf", i cui semi prodotti sono destinati alla produzione di olio per usi alimentari specifici, dovra' concludere prima della semina un contratto di coltivazione con un acquirente che abbia ottenuto il riconoscimento specifico a tal fine. Ai fini del "riconoscimento" del "primo acquirente" si applicano le disposizioni di cui al successivo titolo VIII, capitolo 1, par. 3 della presente circolare. L'utilizzo di sementi di varieta' non indicate nell'allegato IV e' consentito solo nel caso in cui dette varieta' siano state registrate, prima della semina, ai fini del controllo di destinazione: a) a sementi selezionate; b) a sementi preselezionate; c) a sementi di base o certificate; d) a sementi prodotte per scopo di ricerca, sperimentazione ed in genere per verificarne l'idoneita' all'iscrizione nel registro nazionale. Capitolo 3.IV - Requisiti particolari per le piante proteiche Ai sensi di quanto disposto dal regolamento CEE n. 3347/93 della Commissione del 6 dicembre 1993, che ha modificato il regolamento (CEE) n.2295/92, recante modalita' di applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche di cui all'art.6 del regolamento (CEE) n.1765/92 del Consiglio, la corresponsione della compensazione al reddito e' subordinata, oltre che alle condizioni di carattere generale previste per le altre colture oggetto della riforma della politica agricola comune, al presupposto che il raccolto non deve essere effettuato nella fase di maturazione lattea. Capitolo 4.IV - Requisiti particolari per l'accesso all'aiuto supplementare per il grano duro. La richiesta dell'aiuto supplementare per il grano duro deve riferirsi alla produzione ottenuta da una varieta' riportata nella lista annualmente determinata dall'Amministrazione che non potra' contemplare varieta' precedentemente escluse. Per la campagna di commercializzazione 1995/96, corrispondente alla campagna di semina 1994/95, le varieta' ammissibili all'aiuto sono quelle riportate nella tabella n.3 dell'allegato I. Conseguentemente, il produttore e' tenuto a provare, con apposita documentazione, la coltivazione della varieta' specificata nella domanda. Inoltre, deve essere provata, come stabilito al successivo par. 3, utilizzazione di sementi certificate. Tale prova deve essere apportata relativamente alla campagna di semina 1994/95, per almeno il 60% delle sementi utilizzate per la semina. A decorrere dalla campagna di semina 1995/96, l'onere della prova di cui sopra riguardera' l'intera quantita' delle sementi utilizzate, salvo i reimpieghi aziendali di cui al successivo paragrafo 4. La relativa documentazione deve evidenziare che sono state acquistate quantita' di sementi certificate tali da far presumere che il relativo impiego e' stato effettuato almeno nella misura di 180 kg per ettaro. Paragrafo 1 (4.IV) - Importo supplementare al grano duro Nel caso in cui la domanda di compensazione ordinaria riguardi un numero di ettari investiti a grano duro superiore a quello spettante a titolo di aiuto supplementare, la differenza di superficie e' ammissibile alla sola compensazione ordinaria. Nell'ipotesi in cui la richiesta di aiuto supplementare riguardi un numero di ettari che, tenuto conto dei rendimenti unitari risultanti dal piano di regionalizzazione, collochi il produttore nell'ambito del regime generale, la domanda di compensazione deve riguardare almeno lo stesso numero di ettari dichiarati ai fini dell'aiuto supplementare. Cio' per rispettare la disposizione di cui all'art.7 - parag.1 del regolamento (CEE) n.2780/92, intesa ad evitare che il produttore, nell'ambito dello stesso regime di sostegno, per la stessa campagna e per la medesima superficie, si configuri, a titolo dell'aiuto supplementare, come grande produttore, mentre, ai fini della compensazione ordinaria, assuma la figura di "piccolo" produttore, che, come e' noto, non comporta l'obbligo del ritiro dei terreni dalla produzione. Fermo restando quanto sopra detto circa l'ammissibilita' delle superfici all'aiuto, si precisa che, nell'ipotesi di discordanza, si applicano le penalita' di cui al successivo titolo X. Paragrafo 2 (4.IV) - Diritto individuale di coltivazione In aggiunta alla compensazione ordinaria, e' corrisposto ai produttori di grano duro, limitatamente alle superfici ricadenti nel territorio delle regioni indicate al precedente titolo III, capitolo 3, paragrafo 3, un aiuto supplementare pari a 297 ECU/ha. In dette regioni, l'aiuto e' corrisposto limitatamente alla superficie attribuita dall'EIMA sulla base del registro costituito a norma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2780/92. Fermo restando la quota massima risultante dal registro dell'EIMA, il produttore puo' riferirsi anche ad una quota minore. Paragrafo 3 (4.IV) - Uso di seme certificato Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione della categoria, del numero di identificazione del lotto e della numerazione, anche in forma sintetica, delle etichette ufficiali, o la copia delle etichette ufficiali delle sementi certificate e delle relative fatture di acquisto. Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Si dispone, inoltre, che le fatture di acquisto delle sementi certificate contengano anche l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE". Nel caso di produttore che soggiace all'obbligo di fornire all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE), per la certificazione, le etichette delle varieta' coltivate, l'adempimento e' soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di apposita documentazione rilasciata dallo stesso Ente, attestante l'avvenuto ritiro delle stesse. Se il produttore, per la sola campagna di semina 1994/95, non dispone della documentazione di cui sopra, per la quota eccedente il 60% delle sementi certificate, deve farne menzione nella domanda di aiuto, barrando l'apposita casella. In tal caso, contestualmente alla verifica delle superfici delle aziende costituenti il campione individuato secondo i criteri e le modalita' di cui al successivo titolo X, l'organo di controllo procede anche all'accertamento della/e varieta' in causa sulla coltura in una fase di vegetazione tale da consentire l'acquisizione degli elementi morfologici differenziativi propri alla o alle varieta' di cui trattasi. In caso di contestazione circa l'identificazione delle varieta' coltivate, il produttore puo' richiedere l'intervento dell'organo tecnico regionale localmente operante (ispettorato agrario, ufficio agricolo di zona o altri uffici equipollenti) il quale puo' avvalersi della collaborazione dell'Ente Nazionale Sementi Elette - ENSE - organismo delegato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali per la certificazione varietale delle sementi. Il parere del funzionario tecnico di detto organo regionale viene allegato al verbale di accertamento ed assume carattere vincolante ai fini del provvedimento da adottare. Paragrafo 4 (4.IV) - Reimpieghi aziendali Il "reimpiego" di sementi certificate e' consentito esclusivamente nell'ambito della medesima azienda e soggiace alle medesime disposizioni di cui al paragrafo precedente: - per due anni, nel caso di acquisto di semente di base; - per un anno, nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione. Paragrafo 5 (4.IV) - Trasferimento del diritto di coltivazione ai fini dell'aiuto. Il regolamento (CEE) n. 2780/92 del 24 settembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, consente al produttore la possibilita' di superare la superficie individuale di pertinenza aggiungendovi quella appartenente ad altro produttore, il quale, a tal fine, deve cedere il proprio diritto di coltivazione per un numero di ettari al massimo pari alla quota di spettanza riconosciuta dall'EIMA. Il controllo di dette operazioni e' assicurato dall'apposito registro istituito dall'EIMA nel quale il predetto Ente annota le cessioni/acquisizioni, a qualsiasi titolo intervenute, delle superfici e del relativo diritto all'aiuto. Ai fini del riconoscimento dell'aiuto supplementare la cessione della quota, sia essa effettuata a titolo definitivo e/o temporaneo, deve essere utilizzata per una superficie ricadente in una delle zone tradizionali, indicate all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1765/92, che abbia lo stesso rendimento unitario di riferimento delle zone di provenienza. Il modello di trasferimento (allegato V della presente circolare) deve essere compilato in ogni sua parte e contenere la firma del produttore cedente e del produttore acquirente, debitamente autenticate secondo le modalita' di cui alla legge n. 15/68 In deroga a quanto suindicato, la firma del produttore cedente puo' essere omessa nel caso di trasferimento per successione; in tale ipotesi, al modello di trasferimento, va allegata copia dell'atto di successione, o documento equivalente. Puo' essere, altresi', omessa la firma nel caso in cui esista un atto notarile, sottoscritto dalle parti, che regola esplicitamente la cessione del diritto all'aiuto supplementare o dichiarazione sostitutiva di esso; in tale ipotesi, va allegata, al modello di trasferimento, fotocopia dell'atto notarile. Il modello di trasferimento, redatto in triplice copia, va allegato, in originale, alla domanda di compensazione al reddito del produttore acquirente, eventualmente accompagnato dai documenti suindicati, mentre le rimanenti due copie devono essere conservate rispettivamente dal produttore acquirente e dal produttore cedente. Il trasferimento del diritto all'aiuto supplementare puo' essere sia definitivo che temporaneo. In quest'ultimo caso, deve essere indicato il termine di scadenza della cessione temporanea del diritto che viene evidenziato nel registro degli aventi diritto all'aiuto istituito dall'EIMA e, di conseguenza, alla scadenza di tale periodo, verra' automaticamente ritrasferito al produttore originario. Le cessioni/acquisizioni del diritto all'aiuto supplementare devono essere notificate all'EIMA, utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato V della presente circolare, entro il termine annualmente stabilito per la presentazione della domanda di compensazione che, salvo proroghe dovute a situazioni eccezionali, e' fissato al 31 marzo. Paragrafo 6 (4.IV) - Estensione dell'aiuto supplementare a 5.000 ha ricadenti nel territorio della regione Umbria. Con recente decisione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea, la Regione Umbria e' stata inclusa nella lista delle zone tradizionali italiane, di cui all'allegato II del regolamento n. 1765/92, che beneficiano dell'aiuto supplementare al grano duro. Tale misura riguarda 5.000 ha al massimo ed e' applicabile con effetto dalla prossima campagna di commercializzazione 1995/96, corrispondente alla campagna di semina 1994/95. Cio' significa che qualsiasi produttore che opera nell'ambito territoriale di detta Regione puo' presentare una domanda di aiuto supplementare per il grano duro di produzione 1995. Tuttavia, per rispettare il limite di ettari ammissibili al beneficio di cui trattasi, stabilito dal Consiglio, le domande presentate saranno accoglibili integralmente solo nel caso che non superino, complessivamente, i 5.000 ha. Nel caso, invece, che la superficie totale dichiarata risulti superiore a detto limite, le singole domande presentate saranno ridotte proporzionalmente della percentuale di superamento constatata. Ai fini, peraltro, dell'iscrizione nel registro degli aventi diritto all'aiuto, gia' istituito dall'EIMA ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, par. 2 del regolamento n. 2780/92, e' da precisare che le domande presentate dai produttori hanno carattere definitivo per l'attribuzione delle rispettive quote che, ovviamente, in caso di superamento del limite di superficie globale ammissibile, saranno quelle derivanti dal meccanismo di riduzione sopra ricordato. E' data, altresi', facolta' ai produttori della Regione Umbria, che nella prossima campagna risultino ancora inseriti nel regime di riposo delle terre di cui al regolamento n. 2328/91, di indicare, a titolo definitivo, utilizzando l'apposito spazio previsto nello schema di domanda (allegato I della presente circolare), la superficie ritirata dalla produzione che sara' successivamente destinata alla coltura del grano duro. L'esercizio della facolta' di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota ammissibile all'aiuto (allegato 1) e' riservata, comunque, ai soli produttori in grado di dimostrare che, nell'ultimo anno di utilizzazione a fini produttivi, i terreni in questione sono stati investiti a grano duro. Le domande non conformi a quanto sopra precisato saranno ritenute inammissibili e conseguentemente non considerate ai fini dell'attribuzione delle quote individuali. Ovviamente, la valutazione del superamento o meno dei 5.000 ha ammissibili sara' effettuata anche in relazione a quest'ultima ipotesi. I produttori che si trovano nella predetta posizione saranno iscritti nel registro dell'EIMA, ma la loro quota di superficie sara' considerata acquisita definitivamente solo se nel primo anno successivo alla cessazione del riposo il terreno in causa sara' effettivamente destinato alla coltura del grano duro. In caso contrario, la quota di cui trattasi sara' attribuita ad altri produttori che ne faranno domanda nel limite ovviamente della superficie disponibile. TITOLO V AREA DI BASE SEMINATIVI, SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA (S.M.G.) SEMI OLEOSI E PENALITA' Capitolo 1.V - Area di base "seminativi" e Superficie Massima Garantita dei semi oleosi. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, par. 2, II comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, e' stata determinata, sulla base della media degli ettari investiti a "seminativi" o messi a riposo conformemente ad un regime sovvenzionato con fondi pubblici (regolamento (CEE) n. 2328/91) negli anni 1989, 1990 e 1991, un'area di base di riferimento che per l'Italia e' pari a 5,8012 mio/ha, di cui 1,2 relativi al mais (reg. (CEE) n. 845/93 e successive modifiche ed integrazioni). Con il reg. (CEE) n. 232/94 del Consiglio, sono stati apportati alcuni emendamenti al reg. (CEE) n.1765/92, conseguenti all'intesa sui semi oleosi intervenuta tra gli Stati Uniti e la Unione Europea nell'ambito del GATT ed adottata con decisione n.93/355/CE del Consiglio dell'8 giugno 1993. A partire, infatti, dalla campagna di commercializzazione 1994/95 e' istituita una Superficie Massima Garantita (S.M.G.) per i semi oleosi, ammissibile alla compensazione specifica nell'ambito del regime generale. Per la campagna 1995/96 e successive, la S.M.G. sara' pari a 5.128.000 ha per tutta l'Unione Europea e per l'intero settore dei semi oleosi. Detta superficie massima garantita, ripartita per quote nazionali di riferimento tra i Paesi membri (542.000 ha per l'Italia), sara' ridotta delle superfici relative all'obbligo di messa a riposo rotazionale stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea e comunque in misura non inferiore al 10%. Capitolo 2.V - Penalita' in caso di superamento dell'area di base "seminativi" La corresponsione integrale delle compensazioni al reddito indicate al titolo III , capitolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto a, e' subordinata, oltreche' al rispetto dei criteri, delle modalita' e dei termini illustrati nella presente circolare, alla constatazione del non superamento dell'"area di base". Nel caso in cui la superficie per la quale e' richiesta la compensazione, risultante dal complesso delle dichiarazioni presentate, supera la superficie di base, si applicano le seguenti disposizioni: - la superficie ammissibile alla compensazione per singolo agricoltore (regime generale e semplificato) viene ridotta proporzionalmente alla percentuale di detto supero; - nella campagna di commercializzazione successiva, ai produttori che rientrano nel regime generale e' imposto l'obbligo di ritirare dalla produzione, senza compensazione, una superficie supplementare. Tale superficie e' pari alla percentuale del supero della superficie di base e si aggiunge a quella prevista per la messa a riposo "ordinaria". Nel caso, invece, di superamento della sola superficie di base prevista per il mais (1,2 mio/ha), le sanzioni di carattere generale sopra descritte si applicano unicamente nei riguardi di maiscoltori che operano nell'ambito del regime generale. Nel caso di separazione dell'area di base per il mais da quella delle altre colture, e' introdotta la possibilita', qualora la superficie di base granturco non e' raggiunta nel corso di una campagna, di attribuire il saldo di ettari registrato alla superficie di base delle altre colture. Analoga ed inversa operazione e' consentita solo nel caso in cui la resa del granturco risulti pari o inferiore a quella degli altri cereali. Poiche' negli areali italiani la resa per il granturco e', in ogni caso, superiore a quella degli altri cereali, nel nostro Paese non trova applicazione la disposizione di cui al paragrafo precedente. Capitolo 3.V - Stabilizzatore finanziario Si tratta di uno strumento di controllo della produzione che si aggiunge a quello costituito dall'area di base. In buona sostanza, tale meccanismo correttore ha la funzione di scoraggiare la formulazione di piani di regionalizzazione che, agevolando il trasferimento degli investimenti da aree a bassa resa ad altre con rendimenti piu' elevati, si traduca in un surrettizio accrescimento della produzione. Cio' in osservanza del principio di base, secondo il quale la partecipazione al regime di sostegno deve, in ogni caso, assicurare il rispetto della resa media cerealicola dello Stato membro, quale risulta dal dato storico del quinquennio 1986/91 depurato dei valori estremi. In pratica, se la resa media degli ettari dichiarati moltiplicata per la relativa superficie supera la cifra risultante dalla moltiplicazione della resa media storica dello Stato membro (per l'Italia 3,8 tonn/ha) per la superficie di base (5,8012 mio/ha) , gli importi di compensazione sono ridotti della stessa percentuale di superamento. E' da sottolineare, comunque, che l'eventuale riduzione degli importi di compensazione trova, applicazione nella campagna successiva a quella nel corso della quale stato constatato ii superamento. Si precisa che, in base alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio n. 231/94, le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dell'art. 2, par. 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, non sono prese in conto ai fini della verifica del superamento o meno dell'area di base predeterminata. Capitolo 4.V - Penalita' in caso di superamento superficie massima garantita semi oleosi Per ogni punto percentuale di supero della superficie massima garantita, la Commissione CE provvedera' a ridurre dell'1% gli importi di riferimento regionali definitivi. Cio' solo per i Paesi che abbiano superato la propria quota di superficie nazionale di riferimento fissata dal Consiglio, ridotta dell'obbligo di messa a riposo (per l'Italia 460.700). Pertanto, in Italia, i produttori di semi oleosi saranno penalizzati nel caso in cui sia stata superata la superficie massima garantita comunitaria, nonche' quella nazionale di riferimento (460.700 ha) sopra' definita. L'entita' e la ripartizione delle riduzioni delle compensazioni specifiche per i semi oleosi sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura del Comitato di gestione, assicurando che la riduzione media ponderata per la Comunita' nel suo complesso sia pari alla percentuale di supero della superficie massima garantita. L'eventuale riduzione degli importi della compensazione operata in una determinata campagna viene applicata anche alla campagna successiva, fatto salvo il caso in cui nel corso di quest'ultima campagna non si sia registrato alcun superamento della S.M.G. e che la Commissione decida di non applicare alcuna riduzione. Ai fini del calcolo del superamento della S.M.G. in questione, si terra' conto, in via prioritaria, della eventuale riduzione delle superfici ammissibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, par 6., primo trattino del reg.(CEE) n. 1765/92). TITOLO VI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO Capitolo 1.VI - Termini e modalita' di presentazione della domanda Ai sensi di quanto disposto dall'art.10, par.2 e dall'art.11, parr. 2 e 3 del regolamento 1765/92, la corresponsione degli importi di compensazione, quali figurano nell'allegato III della presente circolare 6, fatte salve le sanzioni previste all'art.2, par.6 del citato regolamento n. 1765/92, nonche' quelle riportate nel successivo titolo X, subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a. Il produttore interessato deve presentare una domanda, debitamente compilata e sottoscritta, su modello stampato e distribuito a cura dell'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo - EIMA -, conforme a quello di cui all'allegato I. Tuttavia e' consentita la riproduzione su "modulo continuo" previa autorizzazione dell'EIMA. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968. Tuttavia, nel caso in cui i produttori ricorrano, in sede di consegna e/o di compilazione della domanda di compensazione, all'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la verifica della identita' del produttore e della sottoscrizione del medesimo puo' essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio, nonche' il timbro dell'Organizzazione di appartenenza. b. La domanda, in duplice copia, deve pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno all'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi, al predetto Ente - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA. E' da precisare che le segnalazioni di rettifica delle domande di compensazione, precedentemente presentate a titolo definitivo o a titolo di intenzione di semina per le coltivazioni primaverili, devono essere, per la loro validita', improrogabilmente depositate presso l'EIMA non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito. E' appena il caso di rilevare che le domande di rettifica, tardivamente depositate, sono da ritenersi irricevibili e, pertanto, in conformita' del disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento n. 3887/92, le stesse non saranno prese in considerazione, restando pienamente valide quelle inizialmente presentate nei confronti delle quali si procedera' all'accertamento in "loco" e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Il produttore interessato deve indicare nell'apposito spazio, previsto nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella. I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto, l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda di cui all'allegato I, nonche' il mancato o tardivo deposito della stessa da parte dei terzi, non possono essere validamente opposti nei confronti dell'Amministrazione. Premesso che, nell'ipotesi di societa' giuridicamente costituita, spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di compensazione, si precisa che per le societa' di fatto (comproprieta' o qualsiasi altro tipo di contitolarita), l'adempimento in causa deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con le superfici per le quali si chiede la compensazione. Nell'ipotesi in cui piu' persone si trovano nella situazione sopra descritta, la domanda puo' essere presentata per l'intera superficie da uno solo degli aventi diritto allo scopo autorizzato dai cointeressati, oppure dai singoli soggetti per la superficie di spettanza. In quest'ultimo caso occorre fare massima attenzione alle indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo che la somma non ecceda la superficie catastale totale e venga rispettata la proporzionalita' tra la superficie seminata e quella messa a riposo nell'ipotesi di partecipazione al "regime generale". L'EIMA provvede a trasmettere la copia della domanda all'Assessorato regionale dell'Agricoltura competente per territorio. Cio' al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali che saranno disposti dall'Amministrazione. Nel caso di azienda con unita' produttive dislocate in Regioni diverse, la copia della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati regionali territorialmente competenti. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, deve pervenire, pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilita' della stessa, entro il termine massimo sopra precisato. Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunita' della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al termine di scadenza. La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all'allegato I, ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dai "seminativi" contemplate dal regolamento CEE n.1765/92, ed essere corredata della certificazione antimafia resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di evitarne il rinnovo nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 47 del 17 gennaio 1994, non e' richiesta alcuna certificazione per le erogazioni, il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni. Al fine di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia riferimento, nella compilazione della domanda, ai dati contenuti nella misura catastale piu' recente. Se la variazione catastale e' stata registrata al catasto periferico, ma non in quello centrale, al fine della verifica fara' fede il dato del catasto periferico. I dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are con arrotondamento nel difetto delle centiare. Nel corso del procedimento istruttorio, l'EIMA ha facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione. Paragrafo 1 (1.VI) - Penalita' per ritardato deposito In caso di ritardato deposito della domanda oltre i 20 giorni, gli importi delle compensazioni spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. La disposizione di cui sopra non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venti giorni, la domanda e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione. Paragrafo 2 (1.VI) - Modalita' particolari per il colza e il ravizzone I produttori di semi di colza e di ravizzone che presentano la domanda di compensazione nel quadro del regime generale dovranno allegare, in aggiunta alla documentazione di cui al titolo IV: - copia delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto delle sementi impiegate; - copia del contratto di coltivazione con un primo acquirente riconosciuto, nel caso di utilizzazione di sementi per uso industriale o per la produzione di olio alimentare (varieta' Bienvenu e Jet Neuf); - copia del verbale o dichiarazione di eseguito controllo dell'EIMA, in caso di utilizzazione di sementi prodotte nella stessa azienda da varieta' approvate; Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad esibirle agli organi di controllo al momento del sopralluogo aziendale. In questo contesto, si fa, altresi', rinvio, in quanto applicabili al caso specifico, alle disposizioni contenute al precedente titolo IV in materia di certificazione delle sementi, di reimpieghi aziendali e di controllo per il grano duro ammissibile all'aiuto supplementare. Si ravvisa la necessita' di ribadire l'importanza di una puntuale osservanza, da parte del produttore, delle disposizioni inerenti l'ammissibilita' all'aiuto per i semi di colza, atteso che, qualora si constati in sede di controllo che il colza seminato non corrisponde ai requisiti richiesti dalla specifica normativa comunitaria e nazionale, non viene concesso alcun aiuto per le superfici in questione. Paragrafo 3 (1.VI) - Proroga della data limite, per le semine di soia La Commissione CE, con regolamento n. 1055/94 ha provveduto a prorogare, in via permanente, la data limite di semina della coltura della soia al 31 maggio antecedente la campagna di commercializzazione in causa per le seguenti zone: Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza. Il regolamento in questione prevede, inoltre, la facolta' per gli Stati membri di istituire una procedura di conferma implicita della semina, in virtu' della quale la mancata notifica da parte del produttore equivale alla conferma dell'avvenuta semina delle superfici indicate nella domanda di compensazione iniziale. In considerazione dei vantaggi in termini di semplificazione amministrativa derivanti dalla suddetta procedura, questa Amministrazione ritiene di adottarla avvalendosi della facolta' concessa al riguardo dalla citata normativa. Per gli stessi motivi si rende necessario applicare la deroga alla data limite di semina nei confronti di tutti i produttori operanti nell'intero territorio delle province sopra elencate. Pertanto, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, potranno effettuare le semine di soia entro la data limite del 31 maggio. Detti produttori di soia non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori adempimenti qualora le semine intervenute successivamente alla domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici gia' indicate nella medesima domanda. Qualora, invece, intervengano modifiche rispetto alla superficie dichiarata a soia nella domanda iniziale, il produttore e' tenuto a depositare entro il 31 maggio una nuova domanda di compensazione contenente l'indicazione delle superfici effettivamente seminate, provvedendo a barrare l'apposita casella prevista nel modello di domanda, secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative dello stesso (v. casella prevista nel frontespizio prima del quadro A "Variazione del piano colturale per semine primaverili"). E' appena il caso di rilevare che la suddetta variazione non puo' riguardare un numero di ettari superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale e, pertanto, nell'ipotesi in cui venga presentata domanda, in tal senso, la stessa e' ritenuta irricevibile. L'EIMA avra' cura di assicurare, attraverso l'espletamento dei prescritti controlli amministrativi e fisici, il rispetto da parte dei produttori interessati delle condizioni e dei requisiti previsti dalla richiamata normativa comunitaria per l'accesso alle misure derogatorie di cui trattasi. Capitolo 2.VI - Possibilita' di correzione della domanda Dopo la scadenza del termine fissato, la domanda di compensazione puo' essere modificata solo in caso di: - manifesto errore riconosciuto dall'EIMA; - eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne le particelle catastali. In dette ipotesi, le particelle, acquisite successivamente alla domanda, non possono essere considerate, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo della messa a riposo (15% dei seminativi). Tuttavia, tale possibilita' e' ammessa solo nel caso in cui le particelle di cui sopra risultano considerate a titolo di "ritiro" nell'ambito di una domanda presentata da altro agricoltore, domanda che ovviamente deve essere corretta in conseguenza. A tal fine l'interessato avra' cura di presentare all'Organo istruttorio (EIMA), nel piu' breve tempo possibile e preferibilmente non oltre il 30 settembre di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione. La domanda di rettifica puo' essere inoltrata successivamente alla data di presentazione, ma comunque in data precedente all'effettuazione dei controlli. E' data facolta' al produttore di modificare l'ordinamento colturale dell'azienda risultante dalla domanda di compensazione presentata, nel senso che un appezzamento di terreno, destinato ad una coltura contemplata dal regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 puo' essere non piu' considerata a tal fine e, in sostituzione, interessare un altro appezzamento per una superficie almeno pari a quella inizialmente destinata a colture non ammissibili al predetto regime. E' bene, comunque, precisare che la modifica di cui sopra e' ammissibile solo durante il periodo che va dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito delle domande di compensazione fino al 15 maggio successivo. TITOLO VII RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE Capitolo 1.VII - Superfici ammesse al regime L'istituto del riposo dei terreni e' disciplinato dall'art. 7 del regolamento (CEE) n.1765/92, modificato dai reg.ti - (CE) n.1541/93 e n.231/94. Le relative modalita' di applicazione sono contenute nel reg. della Commissione (CEE) n.762/94 del 6 aprile 1994. Per ciascun produttore che chiede la compensazione nel quadro del "regime generale", l'obbligo di ritiro dei terreni dalla produzione, e' fissato sulla base della superficie SAU destinata a "seminativi" e per la quale e' presentata la richiesta. Per ritiro dei "seminativi" dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenere un raccolto. Le superfici che precedentemente erano state ritirate dalla produzione, a norma dei regolamenti (CEE) n.1765/92 e n.2328/91 del Consiglio, sono assimilate alle superfici effettivamente seminate, salvo quanto disposto all'art.4, par. 1 del regolamento n. 762/94. Le superfici messe a riposo conformemente all'art.2 del regolamento (CEE) n.2328/91, possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo del ritiro delle terre, attuato nell'ambito del regime "non rotazionale", a condizione che il produttore scelga di abbandonare fra il 11 settembre ed il 15 dicembre tale regime. E' da precisare, tuttavia, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, par. 1 del regolamento n. 762/94, le superfici supplementari ritirate dalla produzione nell'anno precedente a titolo sanzionatorio per il superamento dell'area di base, nonche' quelle ugualmente ritirate dalla produzione durante uno dei cinque anni precedenti a titolo di riposo obbligatorio previsto all'art. 7 del regolamento n. 1765/92, non possono essere utilizzate per soddisfare all'obbligo del riposo fondato sulla "rotazione" di cui all'art. 7, par. 1, secondo comma del succitato regolamento n. 1765/92. In ogni caso, un appezzamento di terreno gia' ritirato dalla produzione puo' essere, ai fini sopra indicati, riutilizzato quando il produttore non dispone piu' delle superfici che gli consentano di rispettare il periodo di riposo quinquennale. I terreni ritirati dalla produzione devono avere una superficie non frazionata di almeno 0,3 ettari ed una larghezza minima di 20 metri; superfici inferiori possono essere prese in considerazione solo se sono delimitate da limiti permanenti (es. muri, corsi d'acqua, siepi, etc.). Nel caso in cui il produttore disponga di una superficie aziendale di un ettaro deve ritirare dalla produzione 0,3 ettari. Pertanto, il produttore in causa riceve una compensazione pari a 0,3 ha, a titolo di ritiro dei terreni dalla produzione e a 0,7 ha, per la coltivazione dei "seminativi". Le superfici a riposo non possono essere utilizzate a scopo di lucro, fatta eccezione per le produzioni di cui all'articolo 7 comma 4 del Reg. (CEE) n. 1765/92 disciplinate dai reg.ti (CEE) della Commissione nn. 334/93, 2295/93 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui le superfici aziendali siano ubicate in due diverse regioni di resa, il produttore deve aver cura di indicare nella domanda la ripartizione della superficie ritirata per "regione"; in tal caso in ciascuna "regione" dovra' essere mantenuta la proporzione fra la superficie coltivata, oggetto di richiesta di compensazione, e la superficie ritirata dalla produzione. L'importo della compensazione spettante per le superfici messe a riposo e' determinato moltiplicando la resa media unica di tutti i (cereali della "regione" in questione per l'imiporto di 57 ECU/tonn. Paragrafo 1 (1.VII) - Disposizioni derogatorie relative al ritiro delle terre dalla produzione In via generale, le superfici ritirate dalla produzione devono essere state condotte dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda. Tale disposizione non si applica nei seguenti casi considerati, a titolo esemplificativo dall'art. 3, parag. 4, primo trattino del Reg. (CE) n. 762/94: a) ordinamento colturale preesistente in relazione al quale sussistevano esigenze di rotazione correlate a specifiche situazioni di ordine agronomico e pedoclimatico; b) ampliamento dell'azienda a causa di successione; c) nuovi insediamenti. La sussistenza di tali situazioni deve essere opportunamente documentata attraverso: - attestazione rilasciata dall'organo tecnico regionale localmente operante (Ispettorato agrario, Ufficio agricolo di zona o altri uffici equipollenti) per quanto concerne la fattispecie di cui alla lettera a); - certificazione rilasciata dall'Ufficio di registro per la fattispecie di cui alla lettera b) e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorieta' per la situazione di cui alla lettera c). L'art. 9, par. 2 del regolamento (CE) n. 762/94 prevede, in via generale, che il ritiro dei terreni dalla produzione deve essere effettuato proporzionalmente alle superfici dichiarate in domanda ricadenti nelle diverse "regioni" di rendimento. Tale disposizione non si applica in conformita' a quanto previsto dal par. 3 dello stesso art. 9, quando: - le superfici in causa siano situate in due o piu' regioni con rendimenti identici riferiti a tutti i cereali oppure - l'obbligo del ritiro in una "regione" considerata non sia superiore a 2 ettari o che le superfici in causa siano contigue. Premesso quanto sopra sul piano generale, si illustrano qui di seguito le varie forme di ritiro dei terreni dalla produzione ammissibili secondo la vigente regolamentazione comunitaria. Capitolo 2.VII - Ritiro delle terre basato sul regime a "rotazione" La normativa adottata a livello comunitario ha stabilito che le superfici ritirate dalla Produzione devono restare tali per un periodo che comincia al piu' tardi il 15 di gennaio e termina non prima del 31 agosto di ogni anno. E' tuttavia consentito ai produttori di provvedere, a partire dal 15 luglio di ogni anno, alle semine per ottenere un raccolto nell'anno successivo. Il produttore interessato deve farne specifica segnalazione nel modello di domanda di aiuto al reddito, barrando l'apposita casella. L'EIMA, sulla base di dette domande e con riferimento alle superfici ritirate dalla produzione e risultanti dalle richieste di compensazione presentate, effettuera' tempestivamente accurati accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate sugli appezzamenti, specificatamente indicati in domanda, destinati a soddisfare l'obbligo del riposo e che le stesse riguardino colture la cui produzione e' ottenibile solo nell'anno seguente. Nelle zone in cui e' pratica ordinaria la transumanza dei greggi ed e' quindi presente il rischio del pascolo casuale a partire dal 15 luglio, gli agricoltori, titolari dei terreni ritirati dalla produzione ed ubicati nelle zone di passaggio del bestiame, devono segnalare, contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, nell'apposito spazio riservato alla specifica fattispecie, le particelle di terreno, ritirate dalla produzione, che potrebbero essere interessate al transito degli animali. L'EIMA, sulla base delle indicazioni fornite dai produttori interessati, potra' ai fini di controlli mirati, richiedere alle competenti Autorita' locali certificazione o documentazione attestante la veridicita' delle dichiarazioni rese dai produttori in causa. Qualora l'EIMA, entro il 30 giugno di ogni anno, non opponga motivato diniego, la pratica del "pascolo casuale" si intende riconosciuta. Gli eventuali lavori di drenaggio o di bonifica dei terreni devono essere opportunamente segnalati dal produttore il quale, a tal fine, deve indicare il numero di riferimento della domanda presentata nell'ambito del regime di cui al regolamento (CEE) n.1765/92, e il numero della/e particella/e interessata/e oggetto della stessa domanda. Alle predette operazioni sono assimilate le lavorazioni straordinarie di sistemazione del terreno, quali spietramenti, livellamenti, ecc., a condizione che le stesse siano limitate allo stretto necessario per la migliore e razionale utilizzazione dei terreni, in relazione alle finalita' agricole programmate. I lavori di cui sopra si intendono autorizzati ove l'EIMA, entro 7 giorni dalla ricezione della domanda in causa, non opponga motivato diniego. L'EIMA, sulla base di dette istanze e con riferimento alle superfici ritirate dalla produzione e risultanti dalle domande di compensazione presentate, effettuera' tempestivamente accurati accertamenti intesi a verificare che i lavori di drenaggio e/o di bonifica dei terreni siano stati eseguiti sugli appezzamenti specificatamente indicati in domanda e destinati a soddisfare l'obbligo del riposo. Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra illustrate, l'EIMA utilizzera' tutti gli strumenti di rilevamento disponibili ed efficaci e provvedera', altresi', ad effettuare sopralluoghi aziendali a campione, secondo le modalita' di cui al reg. (CEE) n. 3887/92 Si precisa, inoltre, che le superfici ritirate dalla produzione in applicazione del regolamento (CEE) n.2328/91, per le quali l'impegno scade dopo il 15 gennaio e prima del primo giugno, possono essere ritirate dalla produzione a decorrere dal 15 gennaio ai fini del regime in questione. Capitolo 3.VII - Ritiro delle terre basato sul regime non a "rotazione" I produttori, che operano nell'ambito del regime generale e che si avvalgono della facolta' di assolvere all'obbligo derivante dall'art. 7 del regolamento (CEE) n.1769/92, attraverso il regime non fondato sulla "rotazione", sono tenuti a mettere a riposo una superficie aggiuntiva pari a cinque punti percentuali. Pertanto, tenuto conto che attualmente la percentuale "ordinaria" di messa a riposo e' fissata al 15%, i produttori interessati al regime basato sulla "non rotazione" hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una superficie pari al 20% dell'area aziendale dichiarata ai fini della compensazione. Al riguardo, si evidenziano le seguenti disposizioni: - il regime del riposo delle terre basato sulla "non rotazione" e' strettamente legato alla partecipazione al regime di sostegno di cui al regolamento n. 1765/92. Cio' significa che, salvo la facolta' di recesso e l'applicazione delle conseguenti penalita', il produttore che abbandona il regime di sostegno non potra' usufruire della compensazione, prevista per il riposo delle terre qualora negli anni successivi non presenti alcuna domanda di compensazione al reddito limitandosi a richiedere quella specifica del ritiro delle terre; - le superfici ricadenti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonche' quelle poste a riposo per la prima volta nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92, sono assimilate a quelle effettivamente coltivate. Cio' significa che, ai fini del rispetto delle disposizioni relative alla messa a riposo "non a rotazione", il produttore interessato puo' utilizzare gli appezzamenti gia' oggetto di ritiro dalla produzione sia in base al regime di carattere strutturale (regolamento (CEE) n. 2328/91) che di quello istituito con la riforma della Politica Agricola Comune (regolamento (CEE) n. 1765/92), in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 4, par. 1 del regolamento CE n. 762/94. La possibilita' di cui sopra non e' data, nel caso di riposo delle terre basato sul regime "rotazionale". Ai fini di cui al precedente primo trattino l'interessato deve, per la quota di superficie in causa, segnalare all'EIMA e al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali, nonche' agli Uffici periferici competenti per territorio delle Regioni interessate - tale opzione, nel periodo, che va dal 1 settembre al 15 dicembre di ogni anno, con apposita domanda, redatta sulla base del modello di cui all'allegato VI alla presente circolare, che costituisce, peraltro, irrevocabile recesso dal regime previsto dal succitato regolamento n. 2328/91; - il ricorso al riposo delle terre non fondato sulla "rotazione", comporta per il produttore l'impegno a ritirare dalla produzione, senza interruzione, le stesse superfici per un periodo di almeno 5 campagne. In questo ambito non possono essere prese in considerazione le superfici ritirate dalla produzione in relazione ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92 concernenti rispettivamente i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ed il regime comunitario di aiuti in materia di interventi forestali nel settore agricolo; - il produttore che opta per il regime di cui trattasi e' tenuto ad adeguare la superficie che ha costituito oggetto dell'obbligo del ritiro nel caso di: a) modifica della percentuale del ritiro non fondato sulla "rotazione"; b) modifica della struttura aziendale per la quale viene richiesta la corresponsione della compensazione. Il produttore ha facolta' di recedere dalla scelta effettuata in questo contesto, senza alcuna penalita', solo nei seguenti casi: 1) destinazione delle superfici in causa ad uno dei regimi previsti dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92 sopra richiamati. A tal fine l'interessato, entro il 15 dicembre di ogni anno, deve dare comunicazione della propria decisione all'EIMA che ne informa la Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Strutture e la Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato VII della presente circolare; 2) in presenza di eventi imprevisti ed imprevedibili, comunque indipendenti dalla volonta' del produttore, il verificarsi dei quali deve essere segnalato all'EIMA ai fini del riconoscimento della sussistenza delle predette circostanze. Nel caso in cui il produttore, al di la delle fattispecie sopra descritte, decida di recedere, prima della scadenza del periodo surrichiamato, dall'obbligo assunto, e' tenuto a versare all'EIMA un importo pari al 5% della compensazione ricevuta per il ritiro delle terre effettuato l'anno precedente moltiplicato per il restante numero di anni per il quale e' stato assunto l'impegno in causa (allegato VII). L'importo di cui sopra sara' detratto dall'EIMA, all'atto della liquidazione, dalla compensazione spettante al produttori interessato. Capitolo 4.VII - Riposo delle terre basato sulla "rotazione" e "non rotazione" Parallelamente agli istituti rispettivamente basati sul principio della "rotazione" e della "non rotazione", al produttore e' data la possibilita' di effettuare il riposo delle terre inserendo parte della superficie in causa nel regime basato sulla "rotazione" e parte in quello fondato sulla "non rotazione". In tal caso, la percentuale di messa a riposo, per la totalita' delle superfici ritirate dalla produzione, e' pari alla percentuale messa a riposo con "rotazione" maggiorata di 5 punti percentuali. Tenuto conto che attualmente l'obbligo di messa a riposo con rotazione e' del 15%, il produttore che opera nel regime in causa e' obbligato a ritirare dalla produzione una superficie pari al 20% di quella dichiarata ai fini della compensazione al reddito. In tale contesto, il produttore gode della piu', ampia discrezionalita', nel senso che non sono fissati limiti percentuali da rispettare relativamente ai due regimi in causa. La scelta effettuata per una determinata campagna non e' vincolante per l'anno successivo per cui il produttore puo' annualmente rivedere il piano di ripartizione o fra i due regimi precedentemente prescelto ed apportare allo stesso, a suo insindacabile giudizio, le variazioni ritenute piu' opportune. Tuttavia, si ricorda che la superficie interessata al riposo delle terre fondato sulla "rotazione" non puo' essere riferita agli appezzamenti ritirati ai sensi dell'art.2 - parag. 6 - 2› trattino del regolamento (CEE) n.1765/92 (ritiro delle terre non compensato - effettuato in caso di superamento dell'area di base) o ritirata dalla produzione nel corso di uno dei cinque(5) anni precedenti nell'ambito delle disposizioni di carattere generale di cui all'art.7 del regolamento CEE n.1765/92. Il produttore e' tenuto, qualora decida di avvalersi di tale facolta', a barrare l'apposita casella prevista nel modulo di domanda e ad allegare alla stessa fotocopia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli apprezzamenti interessati ad ambedue le forme di ritiro dalla produzione, evidenziandoli con specifico richiamo grafico. Tale disposizione trova una deroga nel caso in cui il produttore non dispone piu' delle superfici necessarie per rispettare il limite temporale di utilizzazione sopra descritto. ESEMPLIFICAZIONI RITIRO DEI TERRENI (Art. 4, par. 1 reg. n. 762/94). Superficie totale a seminativi = 1.000 ha I anno II anno III anno rotaz. 15% fisso 20% rotaz. 15% -------------------------------------------------------------------- | | | | | ha 150 | ha 200 | ha 150 | eccetera | | | | IL COLTIVATORE PUOI MODIFICARE IL REGIME DI RITIRO ANNO PER ANNO SENZA POTER, PERO" UTILIZZARE LE PARTICELLE POSTE A RIPOSO IN PRECEDENZA (RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DEI CINQUE ANNI). ******************************** RITIRO DEI TERRENI A REGIME FISSO (cinque anni). L'OBBLIGO E' ANNUALE CON LA GARANZIA DI PAGAMENTO PER CINQUE ANNI. IL COLTIVATORE E' TENUTO AL RISPETTO DEL RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE COLTIVATA E QUELLA RITIRATA ENTRO LA PERCENTUALE MASSIMA DEL 25% (25% DI CUI 20% QUALE QUOTA DELL'OBBLIGO E 5% A TITOLO VOLONTARIO) STABILITA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, PAR. 4 REG. 762/94. Superficie totale a seminativi = 1.000 ha di cui Superficie totale Superficie dichiarata Superficie a "seminativi" coltivata ritirata dichiarata I ANNO 1.000 ha 800 ha + 200 II ANNO 800 ha 600 ha + 200 III ANNO 300 ha 225 ha + 75 IV ANNO 100 ha 75 ha + 25 V ANNO 0 ha 0 + 0 ACQUISIZIONE TERRENO lpotesi "A" ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI AMMISSIBILI ALL'AIUTO 100 ha RESA 3,0 tonn/ha ANNO 1994: ACQUISIZIONE SEMINATIVI 50 ha RESA 3,5 tonn/ha IL COLTIVATORE E' TENUTO A RITIRARE DALLA PRODUZIONE IL 15% DELLA SUPERFICIE DICHIARATA IN MISURA PROPORZIONALE TRA I DUE FONDI. Ipotesi "B" ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI AMMISSIBILI ALL'AIUTO 5 ha RESA 3,0 tonn/ha ANNO 1994: ACQUISIZIONE SEMINATIVI 95 ha RESA 3,0 tonn/ha IL COLTIVATORE E' TENUTO A RITIRARE DALLA PRODUZIONE IL 15% DELLA SUPERFICIE DICHIARATA (15 ETTARI) SULLA TOTALITA' DEL TERRENO DISPONIBILE NELL'ANNO 1993 E, PER LA RESTANTE PARTE, SUL TERRENO ACQUISITO NELL'ANNO 1994. Ipotesi "C" ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI AMMISSIBILI ALL'AIUTO 50 ha RESA 3,0 tonn/ha ANNO 1993: " " 20 ha RESA 4.0 tonn/ha ANNO 1994: ACQUISIZIONE SEMINATIVI 30 ha RESA 4,0 tonn/ha IL COLTIVATORE E' TENUTO A RITIRARE DALLA PRODUZIONE IL 15% DELL'APPEZZAMENTO DISPONIBILE E DICHIARATO E CIOE' CON RESA PARI A 3,0 TONN/HA 50 ha, MENTRE LA MESSA A RIPOSO RELATIVA AI RESTANTI 50 ETTARI (20+30) DEVE RIGUARDARE SOLO LA SUPERFICIE DISPONIBILE NELL'ANNO 1993, A RENDIMENTO 4 TONN/HA DEVE ESSERE CIOE' ATTUATA SU 20 ha (15% = 7,5 ha). Ipotesi "D" ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI AMMISSIBILI ALL'AIUTO 50 ha AZIENDA "X" RESA 4 tonn/ha ANNO 1994: ACQUISIZIONE SEMINATIVI 45 ha AZIENDA "Y" RESA 4 tonn/ha IN QUESTO CASO SI APPLICA LA REGOLA DI CUI ALL'IPOTESI "B". IL COLTIVATORE INTERESSATO, PERTANTO, DEVE RITIRARE DALLA PRODUZIONE IL 15% DELLA SUPERFICIE RELATIVA ALL'AZIENDA "X", POICHE' HA LA STESSA RESA ED E' UBICATA NELLA MEDESIMA ZONA OMOGENEA. IN CASO DI RESA DIVERSA, SI APPLICA LA REGOLA DI CUI ALL'IPOTESI "A". SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLA FORMA DI RITIRO DIVERSA DA QUELLA BASATA SULLA "ROTAZIONE" CON IMPEGNO A RITIRARE DALLA PRODUZIONE GLI STESSI TERRENI PER UN PERIODO DI CINQUE CAMPAGNE, LA DISPOSIZIONE PREVISTA ALL'ART. 5, PAR. 2 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 762/94, RESTA APPLICABILE, IN OGNI CASO. Capitolo 5.VII - Ritiro dei terreni a carattere volontario E' data facolta' ai produttori di ritirare dalla produzione, ai sensi dell'art. 1, par. 7 del regolamento (CE) n. 231/94 del 24 gennaio 1994, una quota di superficie, ugualmente compensata, che si aggiunge a quella dell'obbligo. Detta facolta' risulta comunque limitata, nel senso che il riposo delle terre totale (quota dell'obbligo piu' quota volontaria), non puo' superare il 50% delle superfici che costituiscono oggetto di domanda di compensazione. Tale limite puo' essere superato, salvo quanto precisato successivamente, solo nel caso di superfici obbligatoriamente ritirate dalla produzione, senza compensazione, a titolo di penalita' conseguente al superamento dell'area di base predeterminata. In tal caso, ovviamente, la superficie seminata e per la quale si richiede la compensazione al reddito dovra' essere ridotta per tener conto della quota di terreno ritirata dalla produzione a titolo di penalita', come precisato al capoverso precedente. L'accesso a tale misura, ai sensi di quanto previsto dal succitato art.1 - punto 7 parag.6 del regolamento n.231/94, puo' essere, a giudizio dello Stato membro interessato, vietato o limitato qualora sussistano particolari esigenze dell'agricoltura locale, quali la protezione dell'ambiente o il rischio di eccessiva riduzione dell'attivita' agricola in talune regioni. Cio' premesso, l'Amministrazione, alla luce dei dati ufficiali concernenti l'abbandono dell'attivita' agricola da parte dei coltivatori, abbandono che ha assunto in via generale proporzioni allarmanti che non possono non avere effetti indotti anche nei riguardi della gestione del territorio, ritiene che sussistano le condizioni previste dalla normativa comunitaria per limitare l'applicazione del regime del riposo delle terre a carattere volontario. Conseguentemente, l'Amministrazione e' venuta nella determinazione di consentire il riposo aggiuntivo a carattere volontario nel limite massimo del 5 % delle superfici che hanno costituito oggetto di domanda di compensazione. Detto limite potra' eventualmente essere rivisto nelle successive campagne. In pratica, gli agricoltori che operano nel regime generale, al di la delle quota dell'obbligo, che come sopra precisato e' pari al 15% nel caso di ritiro basato sulla "rotazione" e del 20% negli altri casi, possono ritirare dalla produzione rispettivamente al massimo il 20% e il 25% dei terreni dichiarati in domanda a "seminativi". E' appena il caso di precisare che il regime del riposo delle terre a carattere "volontario" soggiace alle medesime disposizioni concernenti il ritiro delle superfici effettuato per soddisfare l'obbligo di cui all'art. 7 del regolamento n. 1765/92 Capitolo 6.VII - Trasposizione nel regime del regolamento (CEE) n. 1765/92 dei ritiri effettuati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 Il regolamento (CE) del Consiglio n. 231/94 del 24 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L/30 del 3 febbraio 1994, concernente la modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92, all'art. 1, punto 7, secondo capoverso stabilisce che i terreni posti a riposo nell'ambito del regime del ritiro strutturale di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 possono essere utilizzati, per un ulteriore periodo di 60 mesi, per soddisfare gli obblighi derivanti dall'istituto del riposo delle terre correlato agli interventi di mercato. Tuttavia, detta disposizione conferisce agli Stati membri la facolta' di non avvalersi di tale possibilita' per le stesse motivazioni in base alle quali e' consentito di limitare il ricorso al riposo delle terre a carattere volontario, e cioe', la protezione dell'ambiente o il rischio di eccessiva riduzione dell'attivita' agricola. Pertanto, l'Amministrazione, tenuto conto delle stesse considerazioni prese a base per limitare l'accesso al riposo dai terreni a carattere volontario, e' venuta nella determinazione di avvalersi della possibilita' di divieto offerta dalla normativa comunitaria. Cio' significa che il regime in questione non trova applicazione in Italia. Capitolo 7.VII - Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo L'art. 1, punto 7 del regolamento (CEE) n. 231/94 del Consiglio istituisce la possibilita' del trasferimento dell'obbligo delle terre da un produttore all'altro nell'ambito di uno stesso Stato membro. Tale facolta' puo' essere esercitata qualora la normativa nazionale di tutela dell'ambiente implichi che il coltivatore che mette a riposo parte delle superfici destinate a "seminativi" e' costretto a ridurre la sua produzione animale. Il produttore puo', altresi', trasferire la totalita' o una parte del suo obbligo ad altro produttore alle condizioni e secondo le modalita' appresso descritte. In ordine alle condizioni, si precisa quanto segue: - Il trasferimento in causa deve essere limitato ad un raggio massimo di 20 km, da misurare a partire dall'edificio principale dell'azienda, o in mancanza, a partire dal luogo coperto dell'azienda in cui e' depositata l'attrezzatura agricola principale. - la percentuale di messa a riposo ordinaria (15%) e' aumentata di cinque punti; - se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata in conseguenza; - il diritto alla compensazione per il coltivatore che trasferisce il proprio obbligo di messa a riposo e' subordinato al completo adempimento dell'obbligo stesso da parte del coltivatore al quale detto adempimento e' stato trasferito; - gli obblighi trasferiti sono soggetti alle norme applicabili alle aziende in cui i "seminativi" vengono effettivamente messi a riposo. Cio' significa che detti obblighi devono essere assolti sulla base del regime prescelto per la propria azienda dal coltivatore cessionario; - un obbligo di ritiro integralmente trasferito puo' essere adempiuto al massimo da altri due produttori; - nel caso di un trasferimento parziale, l'adempiamento dell'obbligo trasferito e' limitato ad un solo altro produttore; - in caso di trasferimento di un obbligo di ritiro conformemente all'art.7, paragrafo 7 del regolamento CEE n.1765/92, la superficie totale ritirata nell'azienda alla quale l'obbligo di ritiro e' stato trasferito non puo' essere superiore al limite indicato all'art.7, paragrafo 6, primo comma del precitato regolamento (CEE); - in caso di trasferimento, ai produttori sono erogate le pertinenti compensazioni per le superfici investite a "seminativo" e per le superfici ritirate dalla produzione nelle rispettive aziende; - in caso di trasferimento parziale, la parte dell'obbligo di ritiro non trasferita e' soggetta alle norme sul ritiro non basato sulla rotazione; - in questo ambito, i produttori interessati non possono, in relazione ad una stessa campagna, trasferire il loro obbligo ed allo stesso tempo adempiere all'obbligo di un altro produttore; - un produttore puo' adempiere ad un obbligo di ritiro relativo ad un solo altro produttore; - i produttori che operano nell'ambito del regime semplificato non possono adempiere l'obbligo di ritiro per conto di un altro produttore. Le modalita' di accesso a tale misura sono le seguenti: - il produttore che trasferisce la totalita' o una parte del suo obbligo ad un altro produttore deve barrare l'apposita casella riportata nella domanda di compensazione e deve indicare, nell'apposito modello di cui all'allegato VIII, le generalita' del produttore che provvede effettivamente al ritiro, precisando la motivazione in base alla quale tale trasferimento viene realizzato; - il produttore cui viene trasferito l'obbligo del ritiro e' tenuto ad indicare nel surrichiamato modello (allegato VIII), le generalita' del coltivatore per conto del quale procede al ritiro. Le condizioni e le modalita' del trasferimento precedentemente definite trovano la loro giustificazione nelle esigenze di non rendere eccessivamente complessa la gestione amministrativa del regime, la cui efficacia non deve essere compromessa in relazione all'obiettivo del contenimento della produzione. Di conseguenza, ferme restando le condizioni e modalita' di accesso sopra illustrate, risulta necessario subordinarne l'ammissibilita' alle sole aziende i cui appezzamenti di terreno risultano territorialmente ubicate nella medesima "regione" di rendimento e/o in "regioni" contigue. E' appena il caso di precisare che resta impregiudicata la possibilita' di trasferire il proprio obbligo di messa a riposo ad altro produttore che opera nell'ambito del regime generale, qualora la normativa nazionale di tutela dell'ambiente imponga un carico di UBA/ha in modo da non pregiudicare l'allevamento dell'azienda in causa proprio per effetto del riposo delle terre. Capitolo 8.VII - Pratiche agronomiche e tutela dell'ambiente Paragrafo 1 (8.VII) Le superfici ritirate dalla produzione, ai sensi dell'art. 7, del regolamento (CEE) n. 1765/92, modificato dai regolamenti (CE) nn. 1541/93 e n.231/94 devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quale la fresatura, l'erpicatura, la falciatura o altre operazioni equivalenti, anche se le stesse rientrano nel regime "non rotazionale" o assimilato (misto). Fra queste ultime puo' essere incluso il diserbo, a condizione che i prodotti impiegati: - risultino ammessi dalla legislazione nazionale vigente in materia; - siano adottate tutte le misure necessarie intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente. L'utilizzazione di liquami zootecnici sulle superfici in causa e' subordinata al rispetto delle leggi vigenti in materia, la cui applicazione e' demandata agli Uffici "sanitari" competenti per territorio (Legge 21 gennaio 1994, n. 61). E' ammessa la copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1165/92. Le superfici interessate devono essere arate entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine e' prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale e' effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Nel caso in cui, dopo l'aratura (15 maggio) si ricostituisca una vegetazione spontanea, la relativa copertura vegetale non deve dar luogo al conseguimento di qualsiasi produzione (in grani e/o foraggi) prima del 31 agosto. La produzione ottenuta dopo tale data non puo' formare oggetto di commercializzazione, fino al 15 gennaio dell'anno successivo. L'autoconsumo aziendale della copertura vegetale "spontanea", ottenuta dopo il 31 agosto, e' consentito unicamente nell'ipotesi di ritiro "rotazionale" e a condizione che siano state effettuate le operazioni di lavorazione entro i termini sopra specificati. Limitatamente al regime "rotazionale" e' consentita la coltivazione di specie diverse da quelle previste nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92, a condizione che la semina dei prodotti in causa avvenga dopo il 31 agosto e che il relativo raccolto sia ottenuto dopo il 15 gennaio dell'anno successivo. Nel caso di riposo delle terre basato sulla ""non rotazione", e' ovvio che le date di cui sopra devono intendersi riferite all'intero ciclo di non coltivazione fissato dalla normativa comunitaria in sessanta mesi. Anche in questo ambito, non e' data al produttore interessato la possibilita' di ottenere dalla copertura vegetale produzioni che possano, prima della scadenza dell'ultimo anno dell'obbligo della messa a riposo, essere utilizzate per la coltivazione prima del 31 agosto, ne' dar luogo fino al 15 gennaio successivo, a produzione vegetale destinata ad essere commercializzata. Al fine di ridurre al massimo l'impatto dell'utilizzazione dei diserbanti sull'ambiente, i produttori possono esercitare la pratica in questione a condizione che seguano le indicazioni tecniche dei competenti organi regionali, i quali sono pregati di voler fornire il proprio ausilio professionale relativamente alle dosi di diserbanti da impiegare per l'ottimale utilizzazione degli stessi, sia sotto il profilo ecologico, sia sotto l'aspetto tecnico-agronomico. Paragrafo 2 (8.VII) - Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 I produttori, per motivi di ordine fito-sanitario, possono destinare i terreni ritirati dalla produzione alla coltivazione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalita'. Per ragioni di tutela della fauna ornitologica, i produttori interessati possono costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio di ogni anno. Successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 agosto, il terreno in causa deve costituire oggetto di una delle pratiche agronomiche (fresatura, erpicatura, sfalciatura, diserbo o altre operazioni equivalenti) di cui al precedente paragrafo. Il produttore deve mantenere i terreni messi a riposo, in relazione alle disposizioni sopra riportate, nelle migliori condizioni, nel senso che deve adottare, a prescindere dalle disposizioni previste nella presente circolare, tutte quelle tecniche agronomiche che consentono di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno in questione. Il produttore interessato e' tenuto, ai fini dei controlli relativi, a segnalare la specifica destinazione dei terreni in questione al momento della presentazione della domanda di compensazione, barrando l'apposita casella prevista nel modello di domanda. Nell'ipotesi di parziale o totale inosservanza dell'obbligo delle pratiche agronomiche di cui al paragrafo precedente, si applicano le penalita' previste al titolo X, capitolo 1, par. 4) della presente circolare. TITOLO VIII Capitolo 1.VIII - Utilizzo delle superfici messe a riposo per la produzione di materie prime da trasformare in prodotti non destinati ad usi alimentari L'art. 7, comma 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/94, prevede la possibilita' di destinare le superfici, messe a riposo ai sensi dello stesso regolamento, alla produzione di materie prime per l'ottenimento, nella Comunita', di prodotti non utilizzabili per il consumo umano o animale. Gli allegati IX e X riportano, rispettivamente, l'elenco delle materie prime che possono essere ottenute sulle precitate superfici soggette all'obbligo del ritiro e i prodotti che da esse possono essere ottenuti. La coltivazione della barbabietola da zucchero e', al pari delle altre produzioni di cui all'allegato IX, ugualmente ammissibile alla misura, ma senza diritto ad alcuna compensazione e purche' da essa non sia ottenuto zucchero, ne' come prodotto intermedio, ne' come coprodotto o sottoprodotto. Ai fini del riconoscimento di tale possibilita' devono sussistere le seguenti condizioni: - la somma dei valori di mercato dei prodotti non alimentari ottenuti dalla materia prima, di cui all'allegato IX, dovra essere superiore a quella di tutti i co-prodotti (prodotti collaterali, sottoprodotti, ecc.), derivanti dallo stesso processo di trasformazione, destinati all'alimentazione umana e animale; - le materie prime elencate nell'allegato IX devono essere utilizzate, in primo luogo, per la produzione di merci di cui all' allegato XI; - l'avvenuta stipula, prima delle semine, di un contratto di coltivazione tra il produttore agricolo ed il primo trasformatore o l'acquirente collettore; - il prodotto intermedio ottenuto dalla lavorazione della materia prima "agricola" deve essere destinato, per identita', alla fabbricazione di uno dei prodotti finiti di cui all'allegato XI della presente circolare. I produttori che si avvalgono di tale possibilita' devono provvedere ad indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, allegato I, la superficie interessata alla coltivazione delle materie prime di cui trattasi. Le disposizioni concernenti criteri, termini e modalita' di accesso generale alla misura, prevista nel titolo IV della presente circolare, devono essere osservate anche in caso di coltivazione di materie prime che, come nell'ipotesi della barbabietola, non danno luogo a compensazione. Le modalita' e le condizioni di accesso al regime sono contenute nei regolamenti di applicazione della Commissione CE n.334/93, modificato dal reg.to (CE) n.608/94 del 18 marzo 1994 e dal reg. (CE) n. 762/94 del 6.4.1994. Paragrafo 1 (1.VIII) - Soggetti destinatari della misura Essi sono: - il "richiedente", e cioe' il titolare della domanda di pagamento della compensazione spettante per il ritiro obbligatorio dei "seminativi" della produzione; - il "primo trasformatore", e cioe' l'utilizzatore delle materie prime da impiegare per la produzione di merci non destinate al consumo alimentare; - l'"acquirente collettore", e cioe' colui che acquista le materie prime in causa ai fini della cessione al primo trasformatore. In via generale, i soggetti sopra identificati pervengono alla stipula di un contratto di coltivazione e di trasformazione il cui contenuto e' precisato in appresso. Paragrafo 2 (1.VIII) Contratto di coltivazione. L'agricoltore, ai fini dell'acquisizione della compensazione spettante per le superfici messe a riposo, deve presentare all'EIMA, in duplice copia, la relativa domanda di compensazione, indicando, per ciascuna specie e varieta', le superfici coltivate, nonche' le singole rese unitarie previste. Nel caso in cui una azienda coltivi la stessa specie o varieta' su terreni non assoggettati al ritiro dalla produzione, questa specie o varieta' deve essere indicata in modo separato nella domanda, sia in termini di quantita' raccolta, sia con riferimento alle particelle investite di cui occorre precisare la localizzazione, offrendo elementi certi di identificazione. La domanda deve inoltre essere corredata dal contratto originale stipulato con il primo trasformatore o l'acquirente collettore che deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo delle parti contraenti; b) la durata del contratto; c) gli appezzamenti considerati (loro superficie, localizzazione e identificazione); d) la specie e la varieta' della materia prima considerata in ciascuna particella; e) la quantita' prevedibile di materia prima, per ciascuna specie e varieta', nonche' le condizioni di consegna. Ai fini della verifica della quantita' prodotta, l'EIMA si riferisce ai rendimenti agronomici risultanti dal piano di regionalizzazione di cui all'allegato III alla presente circolare. Per i prodotti non considerati da detto piano, il suddetto Ente fara' riferimento ai rendimenti rilevati dall'ISTAT per la "regione" in causa, o, in mancanza, a quelli disponibili per la "regione" piu' vicina che presenta le stesse caratteristiche orografiche. Per i semi oleosi, l'EIMA utilizzera' le rese medie risultanti dalle dichiarazioni di raccolta presentate per le campagne precedenti. Nel caso di nuovi produttori, e' presa a riferimento la resa della zona agricola di appartenenza; f) l'impegno del richiedente di consegnare tutta la quantita' di materia prima raccolta; g) l'impegno del primo trasformatore o dell'acquirente collettore a ritirare la materia prima raccolta e di garantirne l'utilizzazione nella Comunita' per una quantita' equivalente in termini di uno o piu' prodotti finiti di cui all'allegato XI; h) le previste utilizzazioni finali della materia prima; per ciascuna di queste utilizzazioni occorre rispettare il principio, in precedenza richiamato, secondo il quale il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione della materia prima di cui trattasi deve essere superiore al valore di tutti gli altri prodotti, compresi i coprodotti e i sottoprodotti, destinati al consumo umano o animale, derivanti dalla stessa trasformazione (art. 3, par. 1 e art. 8, par. 3 regolamento (CEE) n. 334/93). Il controllo degli elementi costitutivi del contratto si basera' sulle informazioni ricevute dal primo trasformatore, il quale e' obbligato a fornire, relativamente al processo di trasformazione, i costi e i coefficienti tecnici (generalmente ammessi dall'industria), occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti ottenuti. Per la determinazione di detti coefficienti, si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 11, paragrafo 2 del citato regolamento (CEE) n. 334/93 e successive modifiche od integrazioni, alle quali l'EIMA deve, altresi', riferirsi. La verifica del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e' affidata all'EIMA che avra' cura di conformare la relativa attivita' di controllo alla normativa comunitaria. In applicazione di quanto disposto dal par. 3 dell'art. 6 del gia' citato regolamento n.334/93, l'agricoltore deve stipulare uno specifico contratto di fornitura per ciascuna materia prima coltivata. Si precisa, al riguardo, che, ai sensi della normativa comunitaria, l'acquirente collettore o il primo trasformatore e' tenuto a depositare una copia del contratto in questione presso l'Autorita' nazionale nel cui territorio viene esercitata l'attivita' commerciale e ha sede l'impianto di trasformazione, nel termine di venti giorni lavorativi a partire dalla data della stipula del contratto medesimo. L'organo competente a ricevere il contratto di coltivazione, nel caso di impresa di trasformazione con sede nel territorio nazionale, e' l'EIMA. Le comunicazioni effettuate in materia da parte dell'agricoltore, dell'acquirente collettore o del primo trasformatore devono sempre menzionare i dati di riferimento del contratto. Tale contratto puo' essere stipulato anche da gruppi di produttori; in questo caso nel contratto dovranno essere indicate le informazioni suddette relativamente a tutti i componenti del gruppo. Paragrafo 3 (1.VIII) - Riconoscimento del primo trasformatore e del primo acquirente. Ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo e' stata istituita una apposita procedura di riconoscimento, da parte dell'EIMA, del primo trasformatore e dell'acquirente collettore. Sono considerati "primo trasformatore" e "acquirente collettore" riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione o commerciale che abbiano concluso con un produttore contratti di coltivazione e vendita. Essi sono, comunque, obbligati a rispettare le seguenti condizioni: - depositare presso l'EIMA i contratti di coltivazione entro la data limite fissata al precedente paragrafo 2 antecedente ciascuna campagna; - tenere una specifica contabilita' (registri di carico e scarico), sulla base delle istruzioni impartite dall'EIMA e da esibire in sede di controllo; - consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo; - tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonche' una copia dei contratti di coltivazione e della documentazione comprovante le consegne della materia prima effettuate dal produttore; - immagazzinare la materia prima oggetto di contratto in locali diversi da quelli destinati alla conservazione di altri eventuali prodotti non oggetto dei medesimi contratti. Il riconoscimento dell'acquirente collettore e' inoltre subordinato alla sussistenza dei requisiti sottoelencati: - adeguate garanzie sul piano finanziario inerenti alla capacita' di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa: a questo fine sara' necessario esibire dichiarazioni di solvibilita' da parte di un Istituto di credito riconosciuto dall'EIMA; - capacita' minima di magazzinaggio, necessaria per ricevere i quantitativi di semi che saranno consegnati nell'ambito dei contratti conclusi, calcolati secondo la formula seguente: S = 2,00 x "X" dove: ----------- 3 S = la capacita' di stoccaggio ; "X" = il numero degli ettari. In sostanza detta capacita' deve essere pari ad un terzo dei semi che il primo acquirente non trasformatore prevede di ottenere in base ad una resa di 2,00 tonn./ha nelle superfici messe a coltura e relative ai contratti di coltivazione. Per quanto riguarda la stipula dei contratti di coltivazione, nonche' del riconoscimento del primo trasformatore o dell'acquirente collettore, l'EIMA potra', al fine di una migliore organizzazione del controllo, prevedere ulteriori condizioni di accesso alla misura. Ai fini del riconoscimento di cui sopra, il primo trasformatore o l'acquirente dovra' presentare all'EIMA apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista, su modello conforme all'allegato XII della presente circolare, entro il 30 settembre antecedente al raccolto. I primi acquirenti gia' in possesso di riconoscimento dovranno, entro la predetta data, inoltrare all'EIMA una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti e degli impegni sottoscritti al riguardo nella domanda iniziale. L'EIMA avra' cura di provvedere al riconoscimento previo accertamento in loco dei requisiti dichiarati e del rispetto delle condizioni previste. Il predetto Ente e' tenuto, altresi', a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento gli operatori nel riguardi dei quali, in sede di controllo, siano stati accertati comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime in causa. Paragrafo 4 (1.VIII) - Cauzione Il primo trasformatore o l'acquirente collettore, al fini della corretta esecuzione del contratto, deve costituire presso l'EIMA una cauzione pari al 120% dell'importo della compensazione spettante al produttore per ciascuna particella considerata nel contratto medesimo, osservando le seguenti disposizioni: - entro venti giorni lavorativi dalla firma del contratto, deve fornire la prova dell'avvenuta costituzione di almeno il 50% del valore dell'intera cauzione; - entro venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della materia prima sotto contratto, e' tenuto a provare l'avvenuta costituzione della restante parte della cauzione. La predetta cauzione deve essere costituita anche nel caso di terreni posti a riposo e coltivati a barbabietola da zucchero, nonostante che relativamente a tale coltura non e' prevista alcuna compensazione. Il deposito cauzionale in parola deve essere costituito presso uno degli istituti di credito prescelti dall'EIMA. La cauzione e' svincolata proporzionalmente alle quantita' trasformate nel prodotto finito non alimentare indicato nel contratto stesso. La trasformazione deve essere effettuata entro tre anni dalla data di consegna della materia prima al primo trasformatore o acquirente collettore. Nel caso in cui la superficie coltivata, oggetto del contratto, risulti inferiore a quella dichiarata, il contratto medesimo, a richiesta di una delle parti, viene adeguato o risolto. In tale ipotesi, l'EIMA, previamente informata, dispone che la cauzione costituita sia, rispettivamente, ridotta in misura proporzionale o annullata totalmente. Infine, se la trasformazione ha luogo in Stati membri diversi da quello di produzione, l'Autorita' competente comunica agli organismi di controllo presso i quali e' stata costituita la cauzione, le quantita' ed i prezzi franco stabilimento di ogni prodotto intermedio e/o finito, precisando se esso sia destinato ad usi non alimentari o all'alimentazione umana o animale. La garanzia viene liberata quando l'Autorita' competente accerta che le quantita' di materia prima sotto contratto sono state trasformate nel prodotto finale indicato nel contratto stesso. Il pagamento della compensazione di cui trattasi avviene dopo che le Autorita' competenti abbiano accertato che la quantita' di materia prima sotto contratto sia stata consegnata al primo trasformatore o a un suo mandatario. Paragrafo 5 (1.VIII) - Dichiarazione di consegna e ritiro. Il produttore dichiara all'EIMA la quantita' totale di materia raccolta, per ciascuna specie e varieta', e conferma di averla consegnata al primo trasformatore o acquirente collettore, il quale e' tenuto a comunicare a sua volta al suddetto Ente, di aver ricevuto, entro venti giorni lavorativi dalla data di consegna, la stessa quantita' di materia prima. A questo fine, e' stato predisposto, da parte dell'EIMA, un modello unico di dichiarazione di consegna e ritiro, di cui all'allegato XIII, che deve essere firmato dalle parti in causa e, di volta in volta, rimesso al predetto Ente. La stessa dichiarazione, in forma ricapitolativa e relativa a tutta la campagna di commercializzazione, deve essere resa dall'acquirente collettore o dal primo trasformatore, e deve precisare, altresi', la conformita' o meno delle consegne e dei ritiri agli impegni assunti con i contratti stipulati. Se il richiedente non e' in grado di fornire in parte o totalmente la materia prima indicata nel contratto, lo stesso contratto e' rispettivamente adattato o annullato, previa comunicazione all'EIMA nella quale vengono riportate le ragioni che hanno determinato tale situazione. Nel caso in cui una delle parti operi nel territorio di un altro Paese membro, la preventiva notifica di cui sopra deve essere effettuata contestualmente anche all'Autorita' competente di quest'ultimo. In detta ipotesi, per mantenere il suo diritto alla compensazione, il richiedente deve rimettere a riposo le terre arabili in causa senza poter ne' vendere, ne' altrimenti cedere, ne' utilizzare la materia prima non piu' contemplata dal contratto. Per le materie prime previste negli allegati IX e X della presente circolare, che beneficiano, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto all'intervento, la quantita' raccolta non puo' essere inferiore a quella prevista alla lettera e) del paragrafo 2 del presente titolo. Tuttavia, in presenza di particolari condizioni climatiche, debitamente documentate, e' consentita, a titolo eccezionale, la consegna di una quantita' di materia prima al massimo inferiore al 5% di quella prevista. Prima della trasformazione della materia prima, l'EIMA dispone il pagamento della compensazione spettante al produttore sempre che, oltre all'avvenuta consegna della materia prima all'acquirente collettore o al primo trasformatore, risultino rispettate anche le seguenti condizioni: - avvenuto deposito presso l'EIMA del contratto di coltivazione e vendita conforme alle disposizioni precedentemente elencate, sia da parte del richiedente stesso che da parte del primo trasformatore o acquirente collettore, secondo i termini stabiliti; - avvenuto rilascio della dichiarazione di consegna e ritiro della materia prima da parte di entrambi i contraenti; - avvenuta costituzione dell'intera cauzione da parte del primo trasformatore o acquirente collettore; - avvenuto rispetto delle disposizioni previste all'art. 8, par. 2, e 4, lettera a) del regolamento n. 334/93 e successive modifiche od integrazioni. Paragrafo 6 (1.VIII) - Domanda di compensazione La domanda di compensazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato I e deve pervenire all'EIMA, in duplice copia, secondo le medesime modalita' di trasmissione di cui al titolo VI. Paragrafo 7 (1.VIII) - Determinazione del valore dei prodotti sottodrodotti o coprodotti. Ai fini della verifica del rispetto della valorizzazione economica dei prodotti, prevista dall'art. 3, par. 1 del regolamento (CEE) n. 334/93, l'EIMA provvede a comparare, sulla base delle informazioni disponibili e di quelle fornite dal trasformatore, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con quella dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e animale ottenuti dalla trasformazione. Ciascun valore e' determinato moltiplicando la quantita' del prodotto in questione per la media dei prezzi, franco fabbrica, rilevati durante la campagna cerealicola precedente. Nel caso in cui per taluni prodotti i prezzi non siano disponibili, si fa riferimento, ai fini della determinazione di prezzi appropriati, agli elementi di valutazione forniti dal primo trasformatore. Nell'ipotesi che anche su questa base non si possa pervenire ad una valutazione ragionevolmente fondata, la fattispecie in causa deve essere notificata al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Ufficio cereali - che avra' cura, se del caso, di sottoporla alla competente Autorita' comunitaria ai fini del seguito da dare. Paragrafo 8 (1.VIII) - Controlli Ai fini dei controlli concernenti il rispetto degli obblighi assunti, l'acquirente collettore o il primo trasformatore, e' tenuto ad osservare le disposizioni a suo tempo impartite dall'EIMA per la tenuta dei registri contabili, i quali devono contenere almeno i dati riportati nel modello di cui all'allegato XIV alla presente circolare (art. 11, par. 1-2-3, lettera b) del reg. (CEE) n.334/93). Le imprese di trasformazione sono tenute ad aggiornare la registrazione contabile delle partite entrate nello stabilimento secondo la frequenza determinata dall'EIMA, in relazione alle esigenze di regolare e corretto riscontro delle partite stesse. In ogni caso, la frequenza di cui trattasi deve essere almeno settimanale. I controlli vertono inoltre: - sull'esame dei documenti commerciali per accertare, per quanto riguarda l'acquirente collettore, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le relative consegne ad un trasformatore, per il primo trasformatore, la corrispondenza tra le materie prime, ricevute dal produttore o dall'acquirente collettore, e i prodotti finiti, i coprodotti ed i sottoprodotti ottenuti. Tale corrispondenza viene verificata, mediante i coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessante. Se previsti dalla normativa comunitaria, sono applicati i coefficienti tecnici di trasformazione, utilizzati per il calcolo della restituzione all'esportazione, o altri coefficienti; altrimenti i controlli si riferiscono a quelli generalmente adottati dall'industria di trasformazione interessata; - sull'utilizzazione finale della materia prima, nonche' sulla destinazione dei prodotti finiti, dei coprodotti e sottoprodotti; - sul rispetto del principio della valorizzazione economica che, come gia' detto, per i prodotti non alimentari deve essere superiore a quella relativa agli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti dallo stesso processo di trasformazione, nonche' sull'osservanza della disposizione secondo la quale i prodotti elencati negli allegati IX e X e nell'allegato XI della presente circolare, ai quali vanno aggiunti i prodotti trasformati in Italia provenienti da altri Stati membri, non possono beneficiare delle misure previste all'art. 1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio. Allo stesso regime sono sottoposti i prodotti intermedi, i coprodotti e i sottoprodotti ottenuti a partire dalle materie prime coltivate nei terreni ritirati dalla produzione. Ai fini del rispetto di detta disposizione, l'EIMA avra' cura di comunicare al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette - Direzione Centrale Servizi Doganali - Div. XI S.D. - Via Mario Carucci, 71 - Edificio C - ROMA, l'elenco delle Ditte operanti in tale settore e gli eventuali aggiornamenti. La predetta Amministrazione finanziaria, ai fini dell'erogazione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa, avra' cura di richiedere alla Ditta interessata, documentazione che attesti la non provenienza del prodotto esportato dalle trasformazioni effettuate nell'ambito del regime di coltivazione di terreni posti a riposo per l'ottenimento di materie non destinate ad usi alimentari. Paragrafo 9 (1.VIII) - Disposizioni concernenti la consegna verso l'area comunitaria e l'esportazione dei prodotti considerati nel presente titolo. Relativamente all'applicazione dell'art.10 del precitato regolamento (CEE) n. 334/93, concernente gli adempimenti da osservare in caso di consegna dei prodotti considerati dal presente titolo verso l'area comunitaria o di esportazione degli stessi verso i Paesi terzi, gli operatori interessati sono tenuti a rispettare le disposizioni nazionali emanate dall'EIMA. A tal riguardo, si richiamano le circolari, emanate dal predetto Ente, n. 18 del 26 giugno 1993 e n. 24 del 26 luglio 1993 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993 e n. 177 del 30 luglio 1993. Paragrafo 10 (1.VIII) - Operazioni di trasformazione in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata prodotta la materia prima. La materia risulta compiutamente disciplinata dalla normativa comunitaria ed in particolare dagli artt. 8, parr. d), e), f), 9, punto 3 e 10 del regolamento n. 334/93 del 15.2.1993 e dalle successive disposizioni introdotte dai regolamento (CE) n. 608/94. Tuttavia, si ritiene utile richiamare la particolare attenzione degli interessati sulle seguenti disposizioni la cui osservanza e' determinante ai fini del pagamento della compensazione in esame: 1) l'agricoltore comunica alla competente autorita' nazionale, entro il termine di venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna della materia prima all'acquirente collettore o al primo trasformatore, le generalita' di quest'ultimo e il Paese di destinazione; 2) l'acquirente collettore o il primo trasformatore comunica alla competente autorita' nazionale, entro il termine di venti giorni lavorativi a decorrere dall'avvenuta consegna, la quantita' di materia prima ricevuta, specificando la specie e la varieta', nonche' il nome e l'indirizzo dell'agricoltore e il luogo di consegna; 3) qualora la materia prima, ottenuta nel territorio di un altro Stato Membro, viene trasformata in Italia, l'EIMA provvede, nell'ipotesi di constatato mancato rispetto delle disposizioni previste nel regolamento n.334/93, ad informare l'Autorita' competente di detto Stato. Le Autorita' nazionali competenti in questo contesto sono quelle designate dai singoli Stati membri e di cui l'EIMA dispone l'elenco completo. Il regolamento (CE) n. 608/94 amplia la gamma dei prodotti trasformati che possono essere ottenuti dalle materie prime ammissibili. Esso, infatti, estende la misura al materiale di imballaggio di cui al codice N.C. ex 190410 e 19059090 a condizione che: sia fornita la prova che i prodotti in causa siano stati utilizzati ai fini non alimentari, nonche' a tutti i prodotti menzionati nel regolamento (CEE) n. 1010/86. Questi ultimi prodotti non sono ammissibili al regime qualora provengano da barbabietole da zucchero coltivate su terreni messi a riposo e contengano prodotti ottenuti da barbabietola da zucchero coltivata sui terreni ritirati dalla produzione (allegato XI). Capitolo 2.VIII - Utilizzazione delle terre Poste a riposo per la produzione di materie prime pluriennali utilizzabili per la fabbricazione nella Comunita' di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale Nell'ambito del regime fondato sulla "non rotazione", la commissione CE ha adottato le disposizioni che regolano l'utilizzazione dei terreni in questione per le materie prime pluriennali destinate esclusivamente a fini diversi da quelli dell'alimentazione umana e/o animale. Dal campo di applicazione della normativa in questione sono esclusi gli alberi da bosco con ciclo vegetativo superiore a dieci anni, in conformita' a quanto previsto nell'allegato I del regolamento n. 2595/93. L'agricoltore, interessato a tal fine, deve, contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, impegnarsi per iscritto a destinare i prodotti ottenuti dalla coltivazione di specie di cui all'allegato X, ad esclusiva utilizzazione per fini non alimentari (vedi allegato XV). Inoltre, il richiedente deve riempire l'apposita sezione, prevista nella domanda di compensazione e nella quale sono contenute richieste di informazioni riguardanti, in particolare, l'identificazione della particella ritirata dalla produzione nell'ambito del regime fondato sulla "non-rotazione", le specie pluriennali coltivate, nonche' la durata del ciclo biologico e produttivo delle specie stesse e la periodicita' prevedibile del relativo raccolto. E' bene, altresi', rilevare che i prodotti derivati dalle materie prime coltivate non possono beneficiare di misure finanziate dal FEOGA - Sezione garanzia, come precisato nel paragrafo 8 del capitolo precedente, ne di aiuti comunitari previsti dal regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92. Ai fini del rispetto di detta disposizione, l'EIMA avra' cura di comunicare al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette - Direzione Centrale Servizi Doganali - Div. XI S.D. - Via Mario Carucci, 71 - Edificio C - ROMA, l'elenco delle Ditte operanti in tale settore e gli eventuali aggiornamenti. La predetta Amministrazione finanziaria, ai fini dell'erogazione delle ristituzioni all'esportazione dei prodotti in causa, avra' cura di richiedere alla Ditta interessata, documentazione che attesti la non provenienza del prodotto esportato dalle trasformazioni effettuate nell'ambito del regime di coltivazione di terreni posti a riposo per l'ottenimento di materie non destinate ad usi alimentari. La coltivazione delle materie prime previste nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2595/93, puo' essere sospesa prima della conclusione del periodo di 60 mesi. Tale situazione, che non esime il produttore dall'obbligo di continuare a mantenere a riposo il terreno in causa, deve costituire oggetto di apposita, tempestiva segnalazione all'EIMA. In caso di inosservanza delle disposizioni contemplate nella presente circolare o di irregolarita' rilevate nel corso dei controlli a livello amministrativo e/o in azienda dono applicabili le sanzioni di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni. TITOLO IX AIUTO AI FORAGGI ESSICCATI Come e' noto, in base ai regolamenti (CEE) n. 1117/78 e n. 1417/78 del Consiglio ed al regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione CEE, e' stata prevista l'erogazione di un aiuto alla produzione di foraggi essiccati, il cui importo viene periodicamente determinato dall'Esecutivo comunitario a favore del trasformatore (sia essa impresa agricola o di trasformazione) di prodotti di cui All'allegato XVI. Le modalita' e le condizioni di erogazione di detto aiuto, contenute nel precitato regolamento n. 1528/78, sono state oggetto di specifiche disposizioni applicative sul piano nazionale con il Decreto Ministeriale del 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 luglio 1982. Nel richiamare la particolare attenzione dei produttori non trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria alle imprese di trasformazione e di cui l'agricoltore dovrebbe tener conto in sede di contrattazione, si rileva che taluni prodotti di base, da avviare alla trasformazione (elencati nel precitato allegato XVI), sono stati, a seguito della riforma della Politica Agricola Comune, inseriti nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92. In base all'art. 2, paragr. 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92, la corresponsione dell'importo di compensazione puo' essere legittimamente erogato solo a condizione che nessun altra domanda di aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione. Pertanto, nella medesima campagna, l'impresa agricola che trasforma il prodotto conseguito in azienda, non puo' beneficiare, contestualmente, dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1117/78 e della compensazione di cui al precitato regolamento (CEE) n. 1765/92, con riferimento alla stessa superficie. Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 1173/87 del 28 aprile 1987, non puo' validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla superficie in causa, il trasformatore beneficia di uno specifico aiuto per tonnellata di materia prima trasformata. Pertanto, al produttore e' data una sola opzione: o dichiarare la superficie investita ad uno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell'aiuto al reddito da questo previsto, o cedere il prodotto, senza alcuno incentivo, al trasformatore che, come sopra detto, e' il titolare dell'aiuto alla produzione di foraggi essiccati. E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei produttori interessati che, nel caso di cessione all'industria di trasformazione, devono aver cura, nel loro interesse, di prefissare, nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che tenga conto del beneficio accordato dalla Comunita' ai trasformatori. Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei relativi controlli, l'EIMA avra' cura di istituire apposito schedario delle imprese agricole che, coltivando uno o piu' prodotti di cui all'allegato XVI della presente circolare, hanno presentato domanda di compensazione nell'ambito del regime di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92. Altrettanto dovra' esser fatto per quanto concerne le domande di aiuto presentate dai trasformatori nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1117/78. Cio' in relazione alla necessita' di organizzare un sistema di controllo incrociato delle domande pervenute nell'ambito dei due regimi sopra richiamati. E' bene, comunque, precisare che: - nel caso di un'impresa agricola trasformatrice, che chiede l'erogazione della compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, nonche' dell'aiuto specifico alla produzione di foraggi essiccati, si applica la disposizione secondo la quale nessun aiuto e' concesso; - nel caso in cui il produttore non trasformatore chiede la compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, relativamente a quelle su cui e' stato ottenuto e ceduto il prodotto al trasformatore, in base ad un contratto previsto dall'art. 7 del regolamento (CEE) n.1417/78 modificato dal regolamento (CEE) n. 1173/87 del 28 aprile 1987, e quest'ultimo presenta domanda di aiuto per i foraggi essiccati, si procede alla corresponsione del solo aiuto a favore dell'impresa di trasformazione. Per consentire la migliore e tempestiva organizzazione del servizio di controllo, il trasformatore, sia esso impresa agricola o di trasformazione, e' tenuto a presentare all'EIMA - Via Palestro, 81 - entro il 30 settembre di ogni anno , il piano di utilizzo delle superfici investite a produzioni di foraggere per la trasformazione, secondo lo schema riportato all'allegato XVII della presente circolare. Nel caso di contratto stipulato dopo tale data, il trasformatore e' tenuto ad inviare tempestivamente (entro dieci giorni dalla stipula) il suddetto piano di utilizzo delle superfici foraggere (allegato XVII) all'EIMA, al fine di consentire una verifica incrociata con i dati delle dichiarazioni rese dai produttori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92. Resta inteso che non sara' riconosciuto alcun aiuto in favore del trasformatore relativamente al prodotto ottenuto sulla superficie risultante dal contratto, in ordine alla quale sia stata percepita dall'agricoltore la compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1765/92. Per quanto concerne i prodotti, di cui all'allegato XVI, destinati alla trasformazione in fieni macinati, l'impresa di trasformazione, nel caso abbia stipulato il contratto per quantita', deve inviarne copia dello stesso anche all'EIMA contestualmente alla presentazione del richiamato contratto all'organo regionale di controllo. Nel caso, invece, che il trasformatore di fieni (fieni macinati) stipuli un contratto per superfici, lo stesso e' tenuto a presentare, secondo le modalita' ed i termini previsti per i disidratati, il piano di utilizzo delle superfici foraggere, secondo lo schema riportato all'allegato XVII della presente circolare. Salvo quanto sopra precisato, restano applicabili le disposizioni nazionali concernenti termini, condizioni e modalita' da rispettare ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto comunitario della produzione dei foraggi essiccati (D.M. del 22 giugno 1982). TITOLO X CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA - TOLLERANZE E PENALITA' Capitolo 1. X - Controlli amministrativi Paragrafo 1 (1.X) - "Seminativi" L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di compensazione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la concessione della stessa, assicurandosi, altresi', attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa campagna e per la medesima superficie. In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione: - sia stata debitamente compilata; completata di tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti, nonche' firmata; - sia pervenuta all'EIMA entro il termine fissato, fatte salve le disposizioni di cui al titolo XI della presente circolare; - sia ritenuta attendibile, tenuto conto soprattutto del rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo. A tale proposito, si riporta qui di seguito un prospetto concernente il metodo di calcolo da seguire per la determinazione delle eventuali sanzioni applicabili in sede di verifica amministrativa. Controlli amministrativi ===================================================================== | | | Altri | Semi | Set-as. | Set-as. | Azienda| Superficie|Mais |cereali|oleosi| rotaz. | non | Totale | (ha) | | | | | rotaz. | ===================================================================== | | | | | | | 1 | dichiarata| 30 | 15 | 10 | 9 | -- | 64 | | | | | | | 1 |liquidabile|27,82|13,91 | 9,27 | 9 | -- | 60 | | | | | | | 2 | dichiarata| 30 | 15 | 10 | 19 | -- | 74 | | | | | | | 2 |liquidabile| 30 | 15 | 10 | 13,75 | -- | 68,74 | | | | | | | 3 | dichiarata| 30 | 15 | 10 | 13 | -- | 68 | | | | | | | 3 |liquidabile| 30 | 15 | 10 | 13 | -- | 68 | | | | | | | 4 | dichiarata| 30 | 15 | 10 | -- | 30 | 85 | | | | | | | 4 |liquidabile| 30 | 15 | 10 | -- | 18,33 | 73,33 | | | | | | | 5 | dichiarata| 30 | 15 | 10 | -- | 12 | 67 | | | | | | | 5 |liquidabile|26,18| 13,09 | 8,73| -- | 12 | 60 | | | | | | | 6 | dichiarata| 30 | 15 | 10 | -- | 18 | 73 | | | | | | | 6 |liquidabile| 30 | 15 | 10 | -- | 18 | 73 -------------------------------------------------------------------- (la quota di ritiro dei terreni e' calcolata secondo la seguente formula: ("X" : 85) x 15 o ("X" : 80) x 20 o ("X" : 75) x 25 rispettivamente per il ritiro attuato nell'ambito del regime rotazionale, del regime rotazionale + la quota aggiuntiva a titolo "volontario" (massimo 5%) e del regime non rotazionale + la quota aggiuntiva a titolo "volontario (massimo 5%), dove "X" = totale delle superfici coltivate) Ai fini della verifica di cui sopra, l'Amministrazione utilizza tutti gli strumenti e le possibili informazioni cui ha facolta' di accedere. L'Amministrazione, inoltre, effettua controlli documentali ed ulteriori verifiche, qualora una particella sia oggetto di piu' di una domanda di compensazione nello stesso anno. Paragrafo 2 (1.X) - Controlli amministrativi per la concessione dell'anticipo della compensazione per i semi oleosi. L'EIMA sottopone tutte le relative domande ai controlli amministrativi previsti dall'art. 8, par. 1, del Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni di concessione della compensazione indicate nel titolo II del Reg.(CEE) n. 2294/92 della Commissione, nonche' di evitare l'indebita duplicazione degli aiuti. Con il reg. (CEE) n. 819/93 viene confermato che l'anticipo della compensazione per i semi oleosi deve essere corrisposto "prima possibile e comunque non oltre il 30 settembre di ogni campagna", mentre la corresponsione del saldo deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli importi di riferimento regionali definiti nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' che, come gia' detto, devono essere determinati entro il 30 gennaio di ciascuna campagna. In caso di dubbio in ordine alla validita' o esattezza di una domanda, il pagamento anticipato resta sospeso fino a che tale dubbio non sia risolto. Paragrafo 3 (1.X) - Criteri per la formazione del campione e di disposizioni per i controlli aziendali I sopralluoghi aziendali sono programmati dalla Amministrazione attraverso la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni relativi all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92. Nel programma di controllo dovranno essere, altresi', incluse tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami di carattere amministrativo, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in esse contenuti. In detto programma dovranno essere, altresi', incluse le domande di compensazione che riguardano aziende di nuova costituzione o che hanno subito trasformazione, in ordine alle quali sussistano fondati sospetti di iniziative intese ad eludere palesemente le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative al ritiro dei "seminativi" previsti nel quadro dei regimi di cui all'art. 1 del regolamento n. 3508/92. Sulla base del programma di controllo predisposto dall'Amministrazione, si provvede ai conseguenti adempimenti, effettuando i sopralluoghi sull'insieme degli appezzamenti riportati nella domanda, con un preavviso che non deve essere superiore a quarantotto ore. Le risultanze dell'accertamento in loco sono prese a base dall'EIMA ai fini del pagamento. Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi sono assicurati dall'EIMA d'intesa con il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Ufficio cereali. Paragrafo 4 (1.X) - Tolleranze e penalita' Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative: - all'entita' delle superfici in causa; - alla specie coltivata, si applicano, salvo cause di forza maggiore, le seguenti disposizioni: a) nell'ipotesi di superficie accertata superiore a quella dichiarata, il pagamento della compensazione e' limitato a quest'ultima superficie; b) nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda risulti superiore a quella accertata, la compensazione, calcolata sulla base della superficie accertata, e' ridotta come segue: - di due volte l'eccedenza costatata, se questa supera del 2% o di 2 ha la superficie accertata; in ogni caso l'eccedenza tollerata non puo' essere superiore al 10% della superficie accertata. - del 30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie accertata; in ogni caso tale eccedenza non puo' essere superiore al 20% della superficie accertata. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie accertata, non e' concesso alcuno aiuto riferito alla superficie in causa. Le superfici a riposo, utilizzate per produzioni destinate ad impieghi non alimentari e per le quali il produttore non abbia assolto a tutti gli obblighi cui era tenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano come superfici non riscontrate ai fini dell'adempimento relativo al ritiro delle terre. Le superfici accertate sono utilizzate, nel quadro del ritiro dei seminativi, per il calcolo della superficie massima ammissibile alla compensazione per le coltivazioni contemplate dal regolamento n. 1765/92 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, in caso di riduzione della superficie per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, par. 2 del regolamento n. 3887/92, il calcolo della superficie massima ammissibile per la compensazione prevista a favore dei produttori di vari seminativi si effettua in base alla superficie effettiva oggetto di ritiro. Restano, in ogni caso, applicabili le disposizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 762/94. A maggiore chiarezza di quanto sopra esposto, si riportano qui di seguito alcuni esempi cifrati da utilizzare per la determinazione delle penalita' applicabili alle singole fattispecie riscontrabili. Controlli in "loco" ===================================================================== Superficie | Mais | cereali | oleosi | terreni | (ha) | | | | | ===================================================================== | | | | | dichiarata | 30 | 15 | 10 | 8 | 63 | | | | | accertata | 29,5 | 15 | 9 | 7,5 | 61 | | | | | % scostamento| 1,69 | 0 | 11,11 | 6,67 | ---- | | | | | abbattuta | 29,5 | 15 | 6,3 | 6,5 | 57,3 | | | | | liquidabile | 24,68 | 12,55 | 5,27 | 6,5 | 49 | | | | | dichiarata | 20 | 15 | 10 | 8 | 53 | | | | | accertata | 19 | 15 | 10 | 6,5 | 50,5 | | | | | % scostamento| 5,26 | 0 | 0 | 23,08 | ---- | | | | | abbattuta | 17 | 15 | 10 | 0 | 42 | | | | | liquidabile | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | | | | | dichiarata | 15 | 15 | 10 | 7,5 | 47,5 | | | | | accertata | 13 | 15 | 10 | 7,5 | 45,5 | | | | | % scostamento| 15,38 | 0 | 0 | 0 | ---- | | | | | abbattuta | 9,10 | 15 | 10 | 7,5 | 41,6 | | | | | liquidabile | 9,10 | 15 | 10 | 7,37 | 41,47 | | | | | Le disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richiamati non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione formulata per negligenza grave o deliberatamente, in quanto in tali casi la regolamentazione comunitaria ha inteso sanzionare severamente il comportamento fraudolento del produttore. Infatti: - nell'ipotesi di falsa dichiarazione formulata per negligenza grave, l'imprenditore agricolo e' escluso dal beneficio del regime di compensazione in questione per l'anno considerato; - nel caso, invece, di falsa dichiarazione resa deliberatamente, l'imprenditore e', in aggiunta alla penalita' di cui al trattino precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto e' stata respinta. Qualora il controllo in "loco" non possa essere effettuato per responsabilita' imputabile al titolare della domanda, quest'ultima e' respinta, fatti salvi casi di forza maggiore. Paragrafo 5 (1.X) - Indebita percezione degli importi di compensazione. Nel caso in cui un agricoltore percepisca somme non dovute, lo stesso e' tenuto a rimborsare il relativo importo maggiorato degli interessi di mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data dell'indebita percezione ed il primo giorno del mese in cui ha luogo il rimborso. A tale fine, il tasso di interesse applicabile e' quello legale vigente. Non si applica nessun interesse in caso di pagamento indebito imputabile ad errore dell'Amministrazione. Tuttavia, l'EIMA, in sede di recupero, puo' richiedere all'interessato la corresponsione di un importo che tenga conto, se del caso, della rivalutazione monetaria. Paragrafo 6 (1.X) - Disposizioni particolari concernenti talune piante proteiche non considerate dal regolamento CEE n. 1765/92. Con regolamento (CEE) n. 2064/92 del 30/6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/215 del 30/7/1992, il Consiglio (CEE) ha stabilito di prorogare fino a tutta la campagna di commercializzazione 1995/96 la misura specifica a favore dei seguenti legumi di granella previsti dal regolamento (CEE) n. 762/89: - lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre, - ceci del codice NC 0713 20 90, altri, - vecce delle varieta' Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd del codice NC ex 0713 90 90, altre. Tale regime di proroga, in relazione al disposto di cui all'articolo 2 del precitato regolamento (CEE) n. 2064/92, e' stato confermato dalla Commissione (CEE) con il regolamento n. 3242/92 del 6/11/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/322 del 7/11/1992. Restano, pertanto, applicabili, in tale contesto, le disposizioni comunitarie e nazionali contenute rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 2353/89 del 28.7.1989, e nella circolare in data 29/7/1989 di questo Ministero, di cui, ad ogni buon fine, si allega copia (allegato XVIII). Si ricorda che, con regolamento (CEE) n. 3184/93 del 19 novembre 1993, e' stata estesa, alla misura di sostegno in causa, il regime sanzionatorio, gia' previsto nell'ambito della compensazione al reddito per i coltivatori di taluni "seminativi", concernente il ritardato deposito della domanda di aiuto. Pertanto, anche le domande relative ai prodotti in causa devono essere assoggettate ai controlli secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3. Si precisa che l'importo dell'aiuto, relativamente ai prodotti in esame, per la campagna di commercializzazione 1994/95, e' fissato a 130 ECU/ha. Si fa presente, altresi', che, in caso di superamento della superficie massima garantita comunitaria, stabilita in 300.000 ha, detto importo e' ridotto, per la campagna di commercializzazione successiva, della stessa percentuale del superamento constatato. TITOLO XI CAUSE DI FORZA MAGGIORE La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti dall'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, illustrati nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria. Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forza maggiore: a) il decesso dell'imprenditore; b) l'incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore; c) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda; d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale; I casi di forza maggiore (e la relativa documentazione) devono essere notificati, con comunicazione scritta, all'EIMA, nonche' al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Cereali - Roma, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'imprenditore e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo. Nel caso di cui al punto a) e' chiaro che quest'ultima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'EIMA sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessita' della tempestiva effettuazione dei controlli. Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare l'ampliamento del termine "sine die", trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli. Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentito l'EIMA, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - d'intesa con le Autorita' comunitarie. E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovra' essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal senso gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi: - la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo; - la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, puo' essere considerata come una concretizzazione del principio di proporzionalita', alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee; - le prove, richieste agli interessati che invocano la forza maggiore, devono essere incontestabili. TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E NOTE INTERPRETATIVE Capitolo 1.XII - Disposizioni generali Si ritiene utile dover sottolineare le seguenti disposizioni di carattere comune. L'art. 2, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie intese ad evitare che la trasformazione di aziende agricole esistenti o la costituzione di nuove aziende dopo il 30.6.1992 possano costituire lo strumento per eludere le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi previsti per il settore zootecnico o di condizioni relative al ritiro dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92. A tal fine, nella fase transitoria di applicazione della riforma della Politica Agricola Comune, si e' tenuto conto, in sede di verifica, della situazione risultante dalle domande di compensazione presentate, avendo cura di comparare i dati contenuti nelle richieste acquisite nel primo anno con quelli esposti nell'anno successivo. Tale procedura di accertamento guidera' l'Amministrazione anche nelle prossime campagne. I produttori che non hanno ancora aderito al regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92, devono, con riferimento alla campagna di commercializzazione 1995/96, dichiarare, barrando l'apposita casella prevista nel modello di domanda di cui all'allegato I della presente circolare, le superfici per le quali si richiede la compensazione e che al 31 dicembre 1991 erano destinate a "seminativi". Nel caso, invece, di intervenuta trasformazione dell'azienda o di nuova costituzione, che comporti una riduzione della pregressa superficie aziendale, il produttore interessato deve barrare l'apposita casella prevista nel modello di domanda ed allegare una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da un tecnico-agricolo iscritto ad un ordine o collegio professionale, che giustifichi la necessita' della trasformazione sotto il profilo tecnico-economico. Nel caso di trasformazione intervenuta per effetto di compravendita, successione, matrimonio, fitto (almeno quinquennale) o altra forma di variazione, e' sufficiente la presentazione di idonea documentazione che attesti il mutamento dell'ordinamento giuridico dell'azienda in conseguenza di detti eventi. Nel caso di ampliamento aziendale, non e' necessario allegare alla domanda di compensazione la predetta relazione tecnica. Il produttore deve comunicare all'EIMA eventuali cambi di residenza o di domicilio, intervenuti successivamente alla presentazione della domanda. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio e' stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'EIMA ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente gia' erogati secondo quanto previsto dal titolo X, capitolo 1, par. 5, ed avviando, se del caso, le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, e, dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987. Capitolo 2. XII - Note interpretative Paragrafo 1 (2.XII) - Definizione di azienda agricola. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, per azienda si intende l'insieme delle unita' di produzione gestite dall'imprenditore, quale definito dal primo trattino della medesima disposizione, che si trovano nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, un'azienda puo' avanzare una sola richiesta di compensazione per unita' produttive anche molto distanti fra loro purche' facenti capo all'azienda stessa. E', comunque, da precisare che il produttore che opera nell'ambito del "regime generale" deve rispettare, ai fini dell'obbligo del ritiro delle terre dalla produzione, la prevista proporzionalita' tra la superficie coltivata e quella posta a "riposo" all'interno di ciascuna delle diverse zone agricole per le quali avanza la domanda di compensazione. Paragrafo 2 (2.XII) - Trasferimento titolarita' dei "seminativi" L'interpretazione letterale dell'art. 7, par. 1 e dell'art. 10, par. 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, che concernono l'oggetto, porterebbe alla conclusione che un produttore puo' presentare una valida domanda di compensazione solo a condizione che egli stesso abbia provveduto alla semina sulla restante superficie e che abbia soddisfatto l'obbligo del ritiro. Cio' comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprieta' intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione della domanda di aiuto. Si ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi devono trovare soluzione nello spirito delle disposizioni del Consiglio, evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto per la stessa superficie. Pertanto, in tale contesto, vige il principio generale interpretativo in base al quale nel caso di cambiamento della proprieta' della superficie (in ordine alla quale si chiede l'aiuto), intervenuto tra la semina e la presentazione della domanda ovvero, prima della semina successiva, la destinazione finale della compensazione deve essere disciplinata attraverso convenzione fra le parti in causa, convenzione che deve essere notificata all'EIMA ai fini del pagamento. In difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui trattasi connessi alla presentazione della domanda, sono attribuiti al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa. Paragrafo 3 (2.XII) - Cumulo degli aiuti "seminativi" (sostegno al reddito relativo alla coltivazione dei terreni ammissibili e di quelli ritirati dalla produzione) e di taluni aiuti derivanti dai regolamenti (CEE) nn. 2328/91, 2780/92 e 2078/92 (misure a finalita' strutturali e di accompagnamento). Si precisa che il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate disposizioni comunitarie e' ammissibile nella misura in cui il richiedente rispetta le condizioni di accesso prescritte dalla rispettiva regolamentazione comunitaria. E' comunque da evidenziare che il cumulo in questione non e' possibile in caso di riposo delle terre effettuato in relazione alla disposizione di cui al titolo I del Reg. (CEE) n. 2328/91 e di quello derivante dall'obbligo previsto dall'art. 7 del Reg. (CEE) n. 1765/92. Paragrafo 4 (2.XII) - Importo delle compensazioni in caso di superamento dell'area di base. La disposizione giuridica in causa e' costituita dall'art. 2, par. 6, dall'art. 3, par. 1, II capoverso e dall'art. 3, par. 2, III capoverso del regolamento (CEE) n. 1765/92 e dal regolamento (CEE) n. 2836/93. In caso di superamento dell'area di base si applicano le seguenti disposizioni: - il produttore che aderisce al regime semplificato subisce unicamente la sanzione prevista all'art. 2, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92, e, cioe', solo nel caso in cui la superficie di base totale risulti superata. Di conseguenza, nel caso in cui si verifichi il superamento della superficie di base specifica per il mais o quella delle altre colture arabili (mais escluso), la compensazione spettante al piccolo produttore per le superfici coltivate a mais o altri prodotti, rispettivamente, non subiscono riduzioni; - il produttore che aderisce al regime generale subisce le sanzioni di cui all'art. 2, par. 6, primo e secondo trattino del regolamento n. 1765/92. La riduzione proporzionale delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi e l'obbligo del ritiro speciale dalla produzione vengono calcolate separatamente per il granturco e le altre colture in base al rapporto tra la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto per ciascuna delle colture, secondo il regime generale o quello semplificato. ******************************** Le disposizioni della presente circolare sono applicabili, salvo quanto previsto per la compensazione al reddito a favore dei produttori di lino non tessile che trova applicazione immediata, a partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96, corrispondente alla campagna di semina 1994/95, e sostituiscono quelle adottate con le circolari n. D/1663/92, n.D/349/93, n.D/133/93,n.D/288/93, n.D/258/94 e n.D/68/94, che debbono considerarsi revocate a far data dall'avvio della suddetta campagna di commercializzazione. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia. Relativamente alle campagne di commercializzazione 1993/94 e 1994/95, resta in vigore la normativa nazionale di applicazione di cui alle predette circolari ministeriali. Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare. Il Ministro: POLI BORTONE