IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 12 aprile 1994, n. 231 e da ultimo con decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo; Visto il decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge sopraindicato; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1994 con il quale sono state determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi conpresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle eccedenze; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, sono state collocate in pensionamento anticipato le 1.000 unita' assegnate a favore della categoria; Ritenuto che le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale va rideterminata per l'anno 1994 sulla base dei piani di esodo posti in essere, tenendo, altresi', conto delle prospettive dei traffici; Considerata, altresi', la necessita' di procedere all'individuazione delle unita' da collocare fuori produzione nel periodo 1 luglio 1994-31 dicembre 1994 nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica; Sentite le autorita' marittime, le organizzazioni portuali, le conpagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie-imprese portuali; Decreta: Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con le relative eccedenze, sono rideterminate per l'anno 1994, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto. Il numero di unita' da collocare in cassa integrazione straordinaria, ammontante per l'intero anno 1994 a 1.570, essendo state utilizzate gia' 230 delle 1.800 previste per la regolazione dell'anno 1993, viene attribuito per il periodo 1 luglio 1994-31 dicembre 1994, nei limiti di 1.406 unita', tenuto conto delle 1.734 unita' assegnate nel corso del primo semestre a favore della categoria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1994 Il Ministro: FIORI