AVVERTENZA:
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Il comma 2 dell'art. 1 della  legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1993, n. 503,
4  febbraio  1994,  n.  90,  e  31  marzo  1994, n. 222". I DD.LL. n.
503/1993, n. 90/1994 e n. 222/1994, di contenuto  pressoche'  analogo
al   presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge  per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 29 del 5 febbraio 1994, n. 80 del 7 aprile  1994  e  n.
126 del 1 giugno 1994).
 
                               Art. 1.
                      Dichiarazione dei redditi
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  il  terzo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione
delle persone fisiche e' unica per i redditi propri  del  soggetto  e
per  quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  deve
comprendere  anche  i  redditi  sui  quali   l'imposta   si   applica
separatamente  a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-
bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere  a
),  b ) e c) del comma 1 dell'art. 16 del predetto testo unico devono
essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non  obbligati  per
legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.";
    2)  nel  quarto  comma, lettera d), le parole: "corrisposti da un
unico  sostituto  di  imposta"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"certificati  dall'ultimo sostituto di imposta"; nella stessa lettera
d), secondo periodo, le parole da:  "destinazione dell'8  per  mille"
fino   alla   fine   del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n.  222,  e
dalle  leggi  che approvano le intese con le confessioni religiose di
cui all'art. 8,  terzo  comma,  della  Costituzione.";  nello  stesso
quarto  comma e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: " e-bis ) le
persone fisiche, diverse da  quelle  di  cui  alla  lettera  c),  non
obbligate  alla  tenuta  di  scritture  contabili  che  possiedono un
reddito  complessivo  al  quale  corrisponde  un'imposta  lorda   non
superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  condizione
che  non  sia  dovuta  l'imposta  locale  sui  redditi.  In  tal caso
l'esonero spetta anche se la differenza tra  l'imposta  dovuta  e  le
predette  detrazioni  risulta  non superiore a lire 20 mila. Tuttavia
detti contribuenti, ai fini della scelta  della  destinazione  dell'8
per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche prevista
dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e  dalle  leggi  che
approvano  le  intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8,
terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito  modello
approvato  con  il  decreto  di  cui  all'art.  8, primo comma, primo
periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis,
con le modalita' previste dall'art. 12 ed entro il termine  stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei redditi.";
    3)  dopo  il quinto comma e' inserito il seguente: "Nelle ipotesi
di esonero previste nel quarto comma il  contribuente  ha,  tuttavia,
facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.";
    b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 ( Contenuto della
dichiarazione  delle  persone  fisiche ). - 1. La dichiarazione delle
persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo  comma  dell'art.
1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione
del  contribuente,  per la determinazione dei redditi e delle imposte
dovute,  nonche'  per  l'effettuazione  dei  controlli  e  gli  altri
elementi,  esclusi  quelli  che  l'Amministrazione  finanziaria e' in
grado  di  acquisire   direttamente,   richiesti   nel   modello   di
dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo.";
    c) all'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma e' abrogato;
    2)  il  quarto  comma e' sostituito dal seguente: "I contribuenti
devono  conservare,  per  la  durata  prevista   dall'art.   43,   le
certificazioni   dei   sostituti  di  imposta,  nonche'  i  documenti
probatori  dei  crediti  di  imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con
riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili.  Dai  documenti  relativi  alle spese di cui all'art. 10,
comma 1, lettera b), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve  risultare  chi  ha  sostenuto  effettivamente  la
spesa,   la  persona  da  assistere  ed  i  dati  identificativi  del
percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il  decreto  del
Ministro delle finanze di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo,
puo'  essere  disposta,  anche  limitatamente  a  determinati  oneri,
l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei  relativi  documenti
probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione
stessa  e'  prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la  facolta'  del
contribuente  di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui
al primo periodo e quella  non  richiesta  con  il  predetto  decreto
ministeriale.";
    d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 ( Contenuto della
dichiarazione  dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
giuridiche ). - 1. La  dichiarazione  dei  soggetti  all'imposta  sul
reddito  delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo
comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari  per
l'individuazione  del contribuente e di almeno un rappresentante, per
la determinazione dei redditi e delle  imposte  dovute,  nonche'  per
l'effettuazione  dei  controlli  e gli altri elementi, esclusi quelli
che  l'Amministrazione  finanziaria  e'   in   grado   di   acquisire
direttamente,  richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art.
8, primo comma, primo periodo.
   2.  Le  societa'  o  enti  che  non  hanno  la   sede   legale   o
amministrativa  nel  territorio  dello  Stato devono inoltre indicare
l'indirizzo della stabile organizzazione nel  territorio  stesso,  in
quanto  vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in Italia
di un rappresentante per i rapporti tributari.";
    e) all'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;
    2)  dopo  il  quarto  comma  e'   aggiunto   il   seguente:   "Le
certificazioni  dei  sostituti di imposta e i documenti probatori dei
versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi  e
degli  oneri  di cui agli articoli 110, 110- bis, 113 e 114 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono  essere  conservati
per  la durata prevista dall'art. 43. Le certificazioni e i documenti
devono  essere  esibiti  o  trasmessi,  su   richiesta,   all'ufficio
competente.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 8, primo comma, primo
periodo, puo' essere  disposta,  anche  limitatamente  a  determinati
oneri,  l'allegazione  alla  dichiarazione  dei  redditi dei relativi
documenti probatori, nonche' di altra  documentazione  per  la  quale
l'allegazione  stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta  salva  la
facolta'   del   contribuente   di  allegare  alla  dichiarazione  la
documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con  il
predetto decreto ministeriale.";
    f)   all'art.  6,  secondo  comma,  le  parole:  "e  terzo"  sono
soppresse;
    g) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli  estremi
dei  relativi  versamenti"  sono sostituite dalle seguenti: "relativi
agli emolumenti erogati nell'anno";
    2) il terzo comma e' abrogato;
    3) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione
delle societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' coop-
erative e le societa' di mutua assicurazione le cui quote  non  siano
rappresentate  da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci
con  l'indicazione,  per  ciascuno  di  essi, del comune di residenza
anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.";
    4) l'ottavo comma e' sostituito dal  seguente:  "Le  attestazioni
comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per
la  durata prevista dall'art. 43 e devono essere esibite o trasmesse,
su richiesta, all'ufficio competente.";
    h)  dopo  l'art.  7  e'  aggiunto  il  seguente:  "Art.  7-   bis
(Certificazioni dei sostituti di imposta ). - 1. I soggetti tenuti ad
operare  le  ritenute  a  titolo  di  acconto  devono  rilasciare  un
certificato  attestante  l'ammontare  delle  somme   e   dei   valori
corrisposti,  con  l'indicazione  della relativa causale, l'ammontare
delle ritenute operate e  delle  detrazioni  di  imposta  effettuate.
Nelle   ipotesi  di  cui  all'art.  27  il  certificato  puo'  essere
sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
   2. Il certificato  attestante  la  corresponsione  di  redditi  di
lavoro  dipendente  e di redditi assimilati di cui all'art. 47, comma
1, lettere a ) e d), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica  del
percipiente   e   dell'ammontare   dei   contributi  previdenziali  e
assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonche' delle  somme
corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal
precedente  datore  di  lavoro  di cui e' stato tenuto conto ai sensi
dell'art. 23, settimo comma. Il certificato relativo alle  indennita'
di  cui  all'art.  16,  comma 1, lettera a), dello stesso testo unico
delle imposte sui redditi  deve  contenere  anche  l'indicazione  dei
periodi  di  tempo  presi  a  base  per  la  commisurazione di esse e
dell'aliquota applicata.
   3. I certificati concernenti i redditi di cui  al  comma  2  e  le
pensioni   erogate   dallo   Stato,   dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti  in
conformita'  ad  appositi  modelli approvati con decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31
ottobre   dell'anno   precedente   a  quello  in  cui  devono  essere
utilizzati.
   4.  La  sottoscrizione  dei  certificati  rilasciati  puo'  essere
effettuata  anche  mediante  sistemi di elaborazione automatica se la
dichiarazione di cui all'art. 7 e gli elenchi  di  cui  all'art.  20,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.
   5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di
febbraio  dell'anno  successivo  a  quello in cui le somme e i valori
sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di  lavoro
nel  corso  dell'anno  i  certificati  sono consegnati entro sessanta
giorni dalla data di cessazione.";
    i) all'art. 8, i  commi  primo  e  secondo  sono  sostituiti  dai
seguenti:   "Le  dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena  di
nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con  decreto  del
Ministro  delle  finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il  decreto
ministeriale  di  approvazione  dei  modelli  di dichiarazione di cui
all'art. 78, comma 10, della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
  Gli stampati  possono  essere  ritirati  gratuitamente  presso  gli
uffici  comunali  ovvero  acquistati presso le rivendite autorizzate;
tuttavia per particolari stampati  il  Ministro  delle  finanze  puo'
stabilire  che  la  distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici
dell'Amministrazione  finanziaria  ovvero  mediante   spedizione   al
contribuente.  Il  Ministro  delle finanze stabilisce il prezzo degli
stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.";
    l) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel primo comma, le parole: "tra il 1 maggio e il  10  giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 maggio ed il 30 giugno";
    2)  nel  quinto  comma,  le  parole:  "entro  il 31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio";
    m) all'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"La  spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero, utilizzando
il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.";
    2) i commi quinto e sesto sono abrogati;
    n) all'art. 23, il settimo comma e' sostituito dal seguente:  "Ai
fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle
lettere  a  ) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme
corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel
corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto  dal  dipendente
nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al
comma  2 dell'art. 7- bis che lo stesso dipendente puo' consegnare al
nuovo datore di lavoro.";
    o) all'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel secondo comma, dopo il secondo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente:  "Le  comunicazioni devono essere redatte in conformita' ad
apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze  da
pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale ; la trasmissione puo' avvenire
anche tramite supporto magnetico.";
    2) nel terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro
a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si  applica  la
disposizione dell'art. 23, settimo comma.";
    p) all'art. 36- bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al  primo  comma  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero   sulla   base   dei    dati    dichiarati    o    comunicati
all'Amministrazione  finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le
ritenute.";
    2) al secondo comma, le lettere  b  ),  c  ),  d  )  ed  e)  sono
sostituite dalle seguenti:
      "b)  escludere  in  tutto o in parte lo scomputo delle ritenute
d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta,
dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605, o dalle
certificazioni   richieste   ai   contribuenti   o   allegate    alle
dichiarazioni  ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a
quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
      c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o
non  risultanti  dai  documenti  richiesti ai contribuenti o allegati
alle dichiarazioni o dagli elenchi di  cui  all'art.  78,  comma  25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
      d)  ridurre  le detrazioni esposte in misura superiore a quella
spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti  o  allegati
alle  dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero
a quella spettante in base ai dati e agli  elementi  contenuti  nelle
dichiarazioni;
      e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone
fisiche  degli  oneri  non  previsti dalla legge o non risultanti dai
documenti richiesti ai contribuenti  o  allegati  alle  dichiarazioni
ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);
      f)  ridurre  la deduzione dal reddito complessivo delle persone
fisiche degli oneri esposti in misura superiore a  quella  risultante
dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni
ovvero  dagli  elenchi  menzionati  nella lettera c) ovvero in misura
eccedente i limiti fissati dalla legge;
      g) controllare i crediti di imposta spettanti  e  i  versamenti
delle somme dovute in base alle dichiarazioni.";
    3)  il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente: "Ai fini dei
precedenti commi il contribuente e' invitato, anche a mezzo  telefono
o  a  mezzo  posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti
nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento
e altri  documenti  indicati  nella  dichiarazione  ma  ad  essa  non
allegati o difformi dai dati forniti da terzi.";
    q)  all'art.  38,  quarto  comma, secondo periodo, le parole: "in
relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva  di  cui
al secondo e terzo comma dell'art. 2" sono sostituite dalle seguenti:
"in  relazione  ad  elementi  indicativi  di  capacita'  contributiva
individuati con lo stesso decreto".
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 16, comma 1,  dopo  la  lettera  n)  e'  aggiunta  la
seguente:  " n-bis ) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte
o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito
della detrazione  in  periodi  di  imposta  precedenti.  La  presente
disposizione  non  si  applica  alle spese rimborsate di cui all'art.
13-bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo";
    b) all'art. 16, comma 3, le parole: "Per i redditi indicati  alle
lettere  da  a ) a f) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere
da g ) a n)" sono sostituite dalle seguenti: "Per i redditi  indicati
alle  lettere  da  d  )  a  f) del comma 1 e per quelli indicati alle
lettere da g ) a n-bis )"; nello stesso comma e' aggiunto,  in  fine,
il  seguente periodo: "Per i redditi indicati alle lettere a ), b ) e
c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le  maggiori
imposte  dovute  con  le  modalita'  stabilite negli articoli 17 e 18
ovvero facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla  formazione  del
reddito  complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta
piu' favorevole per il contribuente.";
    c) all'art. 18, comma 1, primo periodo, le parole: "per i redditi
indicati alla lettera b)" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i
redditi  e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b ) e n-
bis)"; nello stesso comma e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Se  per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera
n-bis ) del comma 1 dell'art. 16 e' stata riconosciuta la detrazione,
l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore  al  27
per cento.".
  3.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 28, primo comma, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente:  "Tra  il  1  febbraio  ed  il  15 marzo di ciascun anno il
contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la  dichiarazione
relativa  all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
conformita' al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.";
    b) all'art. 30, primo comma, e all'art. 33, primo comma,  lettera
b),   le  parole:  "termine  stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "5  marzo  di  ciascun
anno".
    c)  all'art.  34, terzo comma, le parole: "entro il 5 marzo" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  termine  stabilito  per  la
presentazione della dichiarazione";
    d)  all'art.  48,  il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il
contribuente puo' sanare, senza applicazione delle sanzioni  previste
in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  le  omissioni  e le
irregolarita' relative ad operazioni imponibili, ivi comprese  quelle
di  cui  all'art. 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in
aumento,   provvedendo   ad   effettuare   l'adempimento   omesso   o
irregolarmente  eseguito e contestualmente a versare una soprattassa,
proporzionale   all'imposta   relativa   all'operazione   omessa    o
irregolare,  stabilita  nella  misura  del  5  per  cento, qualora la
regolarizzazione avvenga  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine  relativo  alla  liquidazione  di  cui agli articoli 27 e 33,
nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20
per cento, qualora la regolarizzazione avvenga  entro  trenta  giorni
dalla  scadenza  del termine per la presentazione della dichiarazione
annuale; nella misura del 40 per cento, qualora  la  regolarizzazione
avvenga  entro  il  termine  di presentazione della dichiarazione per
l'anno successivo; e nella  misura  del  60  per  cento,  qualora  la
regolarizzazione  avvenga  entro  il  termine  di presentazione della
dichiarazione  per  il  secondo  anno  successivo.  L'ammontare   dei
versamenti  a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita' di cui
all'art. 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro  di  cui
all'art.  23  o  all'art.  24  ovvero  in  quello di cui all'art. 39,
secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad
accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad  un  quinto,  se
gli   adempimenti   omessi   o   irregolarmente   eseguiti  risultino
regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine  di  scadenza;
alla  meta',  se  gli  adempimenti  omessi  o irregolarmente eseguiti
risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai
due  terzi,  se  gli  adempimenti  omessi  o  irregolarmente eseguiti
risultino regolarizzati  entro  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione   per   l'anno   successivo;  ai  tre  quarti,  se  gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino  regolarizzati
entro  il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo
anno  successivo.  Se  i   corrispettivi   non   registrati   vengono
specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per
la  violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione,
nonche' in materia di bolla  di  accompagnamento  e  di  scontrino  e
ricevuta  fiscale,  qualora  anteriormente  alla  presentazione della
dichiarazione sia stata versata  all'ufficio  una  somma  pari  a  un
decimo  dei  corrispettivi  non registrati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano sempreche' la violazione  non  sia  stata
gia'  constatata  e  comunque  non  siano  iniziate  le  ispezioni  e
verifiche di cui all'art. 52; nei limiti delle integrazioni  e  delle
regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e' esclusa la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto.";
    e) all'art.  60,  terzo  comma,  le  parole:  "stabilito  per  la
presentazione  della  dichiarazione annuale relativa all'anno solare"
sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare".
(( 3-bis. E' soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio         ))
(( dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al    ))
(( decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato  ))
(( nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E'    ))
(( altresi' soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre    ))
(( all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99- ))
(( bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, ))
(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo    ))
(( 1984.                                                           ))
((    3-ter.    In applicazione delle disposizioni di cui al comma ))
(( 3- bis del presente articolo, al decreto-legge 29 dicembre      ))
(( 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27     ))
(( febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, sono          ))
(( apportate le seguenti modificazioni:                            ))
(( a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) e' abrogata;          ))
(( b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "entro  ))
(( il 5 settembre e" sono soppresse.                               ))
  4. Nell'art. 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le
parole:  "entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
annuale IVA relativa all'anno precedente a  quello"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il termine del 5 marzo dell'anno solare".
  5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del  Ministro  delle  finanze  20  agosto
1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  106 alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'art.  88,  come
sostituito  dall'art.  61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n.   427,   le   parole:   "stabilito   per  la  presentazione  della
dichiarazione  IVA  relativa   all'anno   solare   precedente"   sono
sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare per il quale
la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta".
  6.  Per  l'anno  1993,  il  termine di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione  dei
modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, primo periodo,
della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre
1993.
  7. Il termine per la consegna agli interessati del  certificato  di
cui  al  comma  3  dell'art.  7- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  relativo  agli  emolumenti
erogati  nell'anno 1993 resta fissato al 20 aprile 1994, a condizione
che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia stata  consegnata
una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la
compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'art. 78, comma
10,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformita' ad
apposito modello  approvato  con  il  decreto  indicato  al  comma  3
dell'art. 7- bis del citato decreto n. 600 del 1973.
  8.  L'art.  16,  terzo  comma,  della legge 13 aprile 1977, n. 114,
l'art. 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
l'art. 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione
del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.
  9. Le disposizioni del  comma  1,  lettera  a),  numero  2),  primo
periodo,  si  applicano  a  decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma  1,  lettera
g), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere
dall'8  dicembre  1993.  Le  disposizioni del comma 1, lettera p), si
applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni
presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni
del comma 1, lettera q), si applicano a  partire  dagli  accertamenti
relativi  al  periodo  di  imposta in corso alla data dell'8 dicembre
1993. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a
partire dal periodo di imposta in corso  alla  data  dell'8  dicembre
1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
(( 9- bis. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per      ))
(( l'esercizio 1993, nonche' quelli relativi all'imposta comunale  ))
(( sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di  ))
(( imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e ))
(( giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici    ))
(( del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e ))
(( Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei   ))
(( Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta          ))
(( Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano          ))
(( effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti   ))
(( entro il 30 settembre 1994.                                     ))
(( 9- ter. Al secondo comma dell'art. 55 del decreto del           ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e          ))
(( successive modificazioni, dopo le parole: "Le disposizioni del  ))
(( precedente comma si applicano anche se la dichiarazione         ))
(( presentata e' priva di sottoscrizione" sono inserite le         ))
(( seguenti: "e il contribuente non ha provveduto, entro trenta    ))
(( giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio        ))
(( dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione".         ))
(( 9-quater. Al terzo comma dell'art. 8 del decreto del    ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'       ))
(( aggiunto, infine, il seguente periodo: "la nullita' puo' essere ))
(( sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro    ))
(( trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio ))
(( delle entrate territorialmente competente".                     ))
 
 
 
 
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riportano gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 23,
          29, 36- bis, 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600/1973, in materia di accertamento delle  imposte  sul
          reddito, come modificati dal presente provvedimento:
             "Art.  1  (Dichiarazione  dei  soggetti passivi). - Ogni
          soggetto passivo  deve  dichiarare  annualmente  i  redditi
          posseduti  anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
          I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di
          cui  al  successivo   art.   13,   devono   presentare   la
          dichiarazione anche in mancanza di redditi.
            La  dichiarazione  e' unica agli effetti dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche o sul reddito  delle  persone
          giuridiche   e  dell'imposta  locale  sui  redditi  e  deve
          contenere l'indicazione degli  elementi  attivi  e  passivi
          necessari per la determinazione degli imponibili secondo le
          norme  che  disciplinano le imposte stesse. I redditi per i
          quali manca tale indicazione si considerano non  dichiarati
          ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
            La  dichiarazione  delle  persone  fisiche e' unica per i
          redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a
          lui imputabili a norma dell'art. 4 del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e   deve
          comprendere  anche i redditi sui quali l'imposta si applica
          separatamente a norma degli articoli 16, comma  1,  lettere
          da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di
          cui  alle  lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 16 del
          predetto testo  unico  devono  essere  dichiarati  solo  se
          corrisposti  da  soggetti  non  obbligati  per  legge  alla
          effettuazione delle ritenute di acconto.
             Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
               a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito
          sempre che non siano obbligate  alla  tenuta  di  scritture
          contabili:
               b)  le  persone  fisiche  non obbligate alla tenuta di
          scritture contabili che possiedono soltanto redditi  esenti
          e  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a titolo di
          imposta   nonche'   redditi   fondiari   per   un   importo
          complessivo,  al  lordo della deduzione di cui all'art. 34,
          comma 4-  quater  ,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  non  superiore  a  L.
          360.000 annue;
               b-  bis ) le persone fisiche non obbligate alla tenuta
          di scritture  contabili  che  possiedono  soltanto  redditi
          esenti,  redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
          imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e
          sue  pertinenze  purche'  di importo non superiore a quello
          della deduzione di cui all'art. 34, comma 4- quater  ,  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi;
               c)  le persone fisiche che possiedono soltanto redditi
          di lavoro dipendente  per  ammontare  complessivamente  non
          superiore  ad  annue  L.    1.380.000, a condizione che non
          possiedano  altri  redditi  diversi  da  quelli  esenti   o
          soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
               d)  i  possessori  di  redditi  di lavoro dipendente e
          assimilati, indicati  agli  articoli  46  e  47,  comma  1,
          lettere  a)  e d), del citato testo unico delle imposte sui
          redditi, compresi quelli soggetti  a  tassazione  separata,
          certificati  dall'ultimo  sostituto  di imposta, che, oltre
          tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e  redditi
          soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello
          derivante   dall'abitazione  principale  e  sue  pertinenze
          purche' di importo non  superiore  alla  deduzione  di  cui
          all'art.  34,  comma  4-  quater, dello stesso testo unico.
          Tuttavia detti contribuenti possono presentare  o  spedire,
          con   le  modalita'  previste  dall'art.  12  del  presente
          decreto, entro il termine stabilito  per  la  presentazione
          della  dichiarazione,  il certificato di cui al primo comma
          dell'art. 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad
          apposito modello approvato e pubblicato ai sensi  dell'art.
          8  del  presente  decreto,  ai soli fini della scelta della
          destinazione dell'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20
          maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le  intese
          con  le  confessioni  religiose  di  cui  all'art. 8, terzo
          comma, della Costituzione.
               e) i soggetti diversi dalle persone  fisiche  che  non
          possiedono  alcun  reddito  o  possiedono  soltanto redditi
          esenti e redditi soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo
          d'imposta,  sempre  che  non siano obbligati alla tenuta di
          scritture contabili.
            e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui  alla
          lettera   c),   non  obbligate  alla  tenuta  di  scritture
          contabili che possiedono un reddito  complessivo  al  quale
          corrisponde  un'imposta  lorda  non superiore all'ammontare
          delle detrazioni di cui agli articoli 12  e  13  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi.
          In  tal  caso  l'esonero  spetta anche se la differenza tra
          l'imposta dovuta  e  le  predette  detrazioni  risulta  non
          superiore  a  lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai
          fini della  scelta  della  destinazione  dell'8  per  mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche prevista
          dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n.  222,  e  dalle
          leggi  che approvano le intese con le confessioni religiose
          di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono
          presentare apposito modello approvato con il decreto di cui
          all'art.  8,  primo  comma,  primo   periodo,   ovvero   il
          certificato  di cui ai commi 2 e 3 dell'art.  7-bis, con le
          modalita'  previste  dall'art.  12  ed  entro  il   termine
          stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione dei
          redditi.
            Ai fini  della  lettera  c)  del  comma  precedente  sono
          assimilati  ai  redditi  di  lavoro  dipendente  soltanto i
          compensi dei lavoratori soci  di  cooperative  e  le  somme
          indicati  rispettivamente  alle lettere a) e c) del comma 1
          dell'art. 47 del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi.
           Nelle  ipotesi  di  esonero  previste  nel quarto comma il
          contribuente  ha,  tuttavia,  facolta'  di  presentare   la
          dichiarazione dei redditi.
             Se    piu'   soggetti   sono   obbligati   alla   stessa
          dichiarazione,  la  dichiarazione  fatta  da  uno  di  essi
          esonera gli altri.
             Per  le  persone  fisiche  legalmente incapaci l'obbligo
          della dichiarazione spetta al rappresentante legale.".
             "Art.  3  (Allegati  alla  dichiarazione  delle  persone
          fisiche).  - Primo comma (abrogato).
             Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
          sensi  dell'art.  51  del  decreto  indicato nel precedente
          comma devono  allegare  alla  dichiarazione  la  copia  del
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto
          a  norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei
          profitti e delle perdite non risultano i ricavi,  i  costi,
          le   rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari  per  la
          determinazione   del   reddito   d'impresa    secondo    le
          disposizioni   del  titolo  V  del  predetto  decreto,  gli
          elementi  stessi  devono  essere   indicati   in   apposito
          prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e
          delle  perdite  e il prospetto devono essere sottoscritti a
          norma del successivo art. 8.
             Le disposizioni del precedente comma si applicano  anche
          se  il  contribuente non e' tenuto secondo il codice civile
          alla redazione del bilancio e  del  conto  dei  profitti  e
          delle  perdite.  Le disposizioni stesse non si applicano ai
          soggetti   ammessi   alla   tenuta    della    contabilita'
          semplificata  ai  sensi dell'art. 18 che non abbiano optato
          per il regime ordinario.
          I contribuenti devono conservare, per  la  durata  prevista
          dall'art.  43,  le certificazioni dei sostituti di imposta,
          nonche' i documenti probatori dei crediti di  imposta,  dei
          versamenti  eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei
          redditi  e  degli  oneri  deducibili  o   detraibili.   Dai
          documenti  relativi alle spese di cui all'art. 10, comma 1,
          lettera b), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n.   917, deve risultare  chi  ha  sostenuto
          effettivamente  la spesa, la persona da assistere ed i dati
          identificativi del  percipiente.  Le  certificazioni  ed  i
          documenti  devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
          all'ufficio competente. Con il decreto del  Ministro  delle
          finanze di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, puo'
          essere  disposta,  anche limitatamente a determinati oneri,
          l'allegazione alla dichiarazione dei redditi  dei  relativi
          documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la
          quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni leg-
          islative  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Resta salva la facolta' del  contribuente
          di  allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al
          primo periodo  e  quella  non  richiesta  con  il  predetto
          decreto ministeriale.".
             Il  primo  comma,  ora abrogato, del surriportato art. 3
          riguardava l'obbligo di allegare,  alla  dichiarazione  dei
          redditi,  il certificato del sostituto d'imposta attestante
          le somme corrisposte e le ritenute operate.
             "Art.  5  (Allegati  alla  dichiarazione  dei   soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche) . - I
          soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          devono allegare alla dichiarazione:
              1)  l'elenco  nominativo  degli  amministratori  o,  in
          mancanza, l'elenco di coloro che  rispondono  personalmente
          delle  obbligazioni  del  soggetto,  con  l'indicazione del
          comune  di  residenza  anagrafica   e   dell'indirizzo   di
          ciascuno;
              1-  bis)  l'elenco  nominativo  dei  soci di societa' a
          responsabilita' limitata con l'indicazione del  periodo  di
          partecipazione se inferiore all'esercizio sociale.
              2)  la  copia, sottoscritta a norma del successivo art.
          8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o
          del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli
          amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di
          approvazione;
              3) le distinte delle azioni acquistate e vendute  e  di
          quelle  date  e  prese  a  riporto nel corso del periodo di
          imposta. Nelle distinte presentate dalle  aziende  e  dagli
          istituti  di  credito  non  devono essere incluse le azioni
          acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione  nei
          trasferimenti   ne'   quelle   date   e   prese  a  riporto
          nell'esercizio del credito;
              4) (abrogato) ;
              5) (abrogato) .
             Il  bilancio  o  rendiconto  deve   essere   redatto   e
          presentato  anche  dai  soggetti che non vi sono tenuti per
          legge o per statuto. Se dal  conto  dei  profitti  e  delle
          perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli
          altri    elementi    necessari    per   la   determinazione
          dell'imponibile secondo le disposizioni di cui  al  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
          gli elementi stessi  devono  essere  indicati  in  apposito
          prospetto.
             Gli  enti  indicati  alla  lettera  c)  dell'art.  2 del
          decreto del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione,
          ai  sensi  del  n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio
          relativo   alle   attivita'    commerciali    eventualmente
          esercitate.  Il  bilancio  non deve essere presentato dagli
          enti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai
          sensi degli articoli 18 e 20, che non abbiano optato per il
          regime ordinario.
             Le   societa'  e  gli  enti  indicati  alla  lettera  d)
          dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione,
          ai  sensi  del  n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio
          relativo alle attivita'  esercitate  nel  territorio  dello
          Stato  mediante  stabili organizzazioni. Non sono obbligati
          alla presentazione del bilancio le societa' semplici  e  le
          societa'   o  associazioni  equiparate  ne'  gli  enti  non
          commerciali che non esercitano nel territorio  dello  Stato
          attivita'  commerciali o che sono ammessi alla tenuta della
          contabilita' semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20 e
          non abbiano optato per il regime ordinario.
          Le certificazioni dei sostituti di imposta  e  i  documenti
          probatori  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento alle
          dichiarazioni  dei  redditi  e  degli  oneri  di  cui  agli
          articoli  110,  110-  bis,  113 e 114 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, devono essere
          conservati  per  la  durata  prevista  dall'art.   43.   Le
          certificazioni  e  i  documenti  devono  essere  esibiti  o
          trasmessi, su richiesta,  all'ufficio  competente.  Con  il
          decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, puo'
          essere  disposta,  anche limitatamente a determinati oneri,
          l'allegazione alla dichiarazione dei redditi  dei  relativi
          documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la
          quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni leg-
          islative  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Resta salva la facolta' del  contribuente
          di  allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al
          primo periodo  e  quella  non  richiesta  con  il  predetto
          decreto ministeriale.".
             I  numeri 4) e 5), ora abrogati, del surriportato art. 5
          riguardavano l'obbligo di allegare, alla dichiarazione  dei
          redditi,  le  attestazioni  dei  versamenti  d'imposta ed i
          certificati dei sostituti.
             "Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in  nome
          collettivo ed equiparate) . - Le societa' semplici, in nome
          collettivo  e  in accomandita semplice indicate nell'art. 5
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  597,  e  le  societa'  ed  associazioni  ad esse
          equiparate a norma dello stesso articolo devono  presentare
          la  dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  locale  sui
          redditi da esse dovuta  e  agli  effetti  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche e dell'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche dovute dai soci o associati.
             La   dichiarazione   deve   contenere   le   indicazioni
          prescritte  nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
          dell'art. 4.
             Alla dichiarazione devono essere uniti gli  allegati  di
          cui  al  primo  e  al  secondo comma dell'art. 5 e l'elenco
          nominativo dei soci  o  associati  con  l'indicazione,  per
          ciascuno  di  essi,  del  comune  di  residenza anagrafica,
          dell'indirizzo  e della quota di partecipazione agli utili.
          I soggetti esonerati ai sensi  dell'art.  18  del  presente
          decreto  della tenuta delle scritture contabili di cui agli
          articoli 14 e seguenti nonche' le societa'  semplici  e  le
          societa'  ed  associazioni  equiparate non sono tenute alla
          presentazione del bilancio o rendiconto.".
            "Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti  d'imposta)  .  -  I
          soggetti  indicati  nel titolo III del presente decreto che
          corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
          secondo  le  disposizioni  dello  stesso   titolo,   devono
          presentare  annualmente  apposita  dichiarazione, unica per
          tutti i percipienti.
             Per  i  pagamenti  fatti   ai   prestatori   di   lavoro
          dipendente,  di  cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art.
          24,  deve  essere  indicato  l'ammontare  complessivo   dei
          contributi  obbligatori  a  carico  del  datore  di  lavoro
          relativi agli emolumenti erogati nell'anno e devono  essere
          specificati per ciascun percipiente:
              1) le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e
          l'indirizzo;
              2)  l'ammontare,  al  lordo e al netto dei contributi a
          carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta
          d'acconto;
              3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
          e le indennita' corrisposte in dipendenza della  cessazione
          del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
              4)    l'ammontare    delle    ritenute   eseguite   con
          l'indicazione delle detrazioni effettuate;
              5) l'ammontare di tutte le  altre  somme  pagate  sulle
          quali non e' stata eseguita la ritenuta.
             Terzo comma (Abrogato) .
             Per  i  pagamenti  di  cui  al  primo e al secondo comma
          dell'art. 24 e agli articoli 25, 25- bis e 28  nonche'  per
          quelli  soggetti  a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo
          comma dell'art. 26 devono essere indicati  le  generalita',
          il  comune  di  iscrizione  anagrafica  e  l'indirizzo  dei
          percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno
          di essi, al lordo e al netto della ritenuta,  l'importo  di
          questa  e  la causale del pagamento. Devono essere indicate
          distintamente le somme corrisposte a un  medesimo  soggetto
          per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme
          non assoggettate a ritenuta.
             Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre
          commi  dell'art.  26 e per quelli assoggettati a ritenuta a
          titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo  comma  dello  stesso
          articolo,  nonche' per i premi e le vincite di cui all'art.
          30 devono essere dichiarati, senza indicazioni  nominative,
          l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle
          relative  ritenute,  distinti  a  seconda  della  causale e
          dell'aliquota applicata.
             Per gli utili di cui  all'art.  27  le  societa'  devono
          dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli
          utili  di  cui e' stata deliberata la distribuzione anche a
          titolo  di  acconto  e  l'ammontare  degli   utili   pagati
          ancorche'  non  assoggettati  alla ritenuta.   Nell'ipotesi
          prevista dal secondo comma  dello  stesso  articolo  devono
          essere  specificati  gli elementi in base ai quali e' stato
          determinato  l'utile  soggetto  a  ritenuta  e   la   quota
          imputabile a ciascuna azione o quota.
          La dichiarazione delle societa' a responsabilita' limitata,
          comprese  le  societa'  cooperative  e le societa' di mutua
          assicurazione le  cui  quote  non  siano  rappresentate  da
          azioni,  deve  contenere  l'elenco  nominativo dei soci con
          l'indicazione,  per  ciascuno  di  essi,  del   comune   di
          residenza   anagrafica,   dell'indirizzo   e   degli  utili
          spettanti.
          Le attestazioni comprovanti il  versamento  delle  ritenute
          devono  essere  conservate per la durata prevista dall'art.
          43 e devono  essere  esibite  o  trasmesse,  su  richiesta,
          all'ufficio competente.
             La  dichiarazione  non  deve  essere  presentata  per  i
          compensi e le altre somme  soggetti  a  ritenuta  ai  sensi
          dell'art. 29.".
             Il  terzo  comma,  ora  abrogato  del  suesteso  art.  7
          riguardava l'obbligo di  allegare  alla  dichiarazione  dei
          sostituti  d'imposta, datori di lavoro, tanti differenziati
          elenchi nominativi dei soggetti percipienti, in ragione  di
          quanti  fossero  gli  uffici  delle imposte interessati per
          competenza territoriale.
             "Art.   8.    (Redazione    e    sottoscrizione    delle
          dichiarazioni)  . - Le dichiarazioni devono essere redatte,
          a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
          approvati   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  15  febbraio
          dell'anno  in  cui  devono  essere  utilizzati.  Il decreto
          ministeriale di approvazione dei modelli  di  dichiarazione
          di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991,
          n.  413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          ottobre dell'anno precedente a  quello  in  cui  i  modelli
          stessi  devono  essere  utilizzati.    Gli stampati possono
          essere ritirati gratuitamente presso  gli  uffici  comunali
          ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia
          per  particolari  stampati  il  Ministro delle finanze puo'
          stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli
          uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  ovvero  mediante
          spedizione  al  contribuente.  Il  Ministro  delle  finanze
          stabilisce il prezzo degli  stampati  posti  in  vendita  e
          l'aggio spettante ai rivenditori.
            La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta,  a pena di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale o negoziale.  La nullita' puo' essere sanata  se  il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni dal ricevimento dell'invito  da  parte  dell'ufficio
          delle entrate territorialmente competente.
             La  dichiarazione  dei  soggetti  diversi  dalle persone
          fisiche deve essere sottoscritta, a pena di  nullita',  dal
          rappresentante   legale   e   in  mancanza  da  chi  ne  ha
          l'amministrazione anche di fatto, o  da  un  rappresentante
          negoziale.
             La  dichiarazione  delle  societa' e degli enti soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso  i
          quali   esiste   un   organo   di  controllo,  deve  essere
          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo
          costituiscono  o  dal  presidente  se  si  tratta di organo
          collegiale. La dichiarazione priva di  tale  sottoscrizione
          e'  valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di cui
          all'art. 53.
             Con il decreto previsto dal  primo  comma,  il  Ministro
          delle  finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune
          categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui
          all'art.  7  o  particolari  elenchi  nominativi  in   essa
          inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini
          stabiliti   nello   stesso  decreto,  mediante  l'invio  di
          supporti magnetici  predisposti  sulla  base  di  programmi
          elettronici  forniti  o  prestabiliti  dall'Amministrazione
          finanziaria.".
             La modifica al terzo comma del su riportato  art.  8  e'
          recata dal comma 9- quater del presente articolo.
             "Art.    9   (Termini   per   la   presentazione   delle
          dichiarazioni) .   - Le persone fisiche  e  le  societa'  o
          associazioni   di  cui  all'art.  6  devono  presentare  la
          dichiarazione tra il 1 maggio ed il 30  giugno  di  ciascun
          anno per i redditi dell'anno solare precedente.
             I   soggetti   all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  tenuti  all'approvazione  del  bilancio  o  del
          rendiconto   entro  un  termine  stabilito  dalla  legge  o
          dall'atto costitutivo devono  presentare  la  dichiarazione
          entro  un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto.
          Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito
          la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla
          scadenza del termine stesso.
             Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche devono presentare  la  dichiarazione  entro  sei
          mesi dalla fine del periodo d'imposta.
             I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche,  devono  presentare la
          dichiarazione prescritta dall'art. 7  tra  il  1  e  il  30
          settembre  di  ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno
          solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel  sesto
          comma  dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata
          deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.
             Su   richiesta   motivata   dei   soggetti   interessati
          presentata  entro  il  31 maggio il Ministero delle finanze
          puo' consentire  agli  enti  pubblici  e  privati,  di  cui
          all'art.  2,  lettera  c), del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  598,  una  proroga  del
          termine  di  cui al comma precedente non superiore a trenta
          giorni.
             Nell'ipotesi di cui  al  quinto  comma  dell'art.  7  la
          dichiarazione  deve  essere presentata contestualmente alla
          dichiarazione dei redditi propri.
             Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza
          del  termine  sono valide salvo il disposto del sesto comma
          dell'art. 46.   Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo
          superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti
          ma  costituiscono  titolo  per la riscossione delle imposte
          dovute in base agli imponibili in  esse  indicati  e  delle
          ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
             La  dichiarazione,  diversa  da  quella di cui al quarto
          comma, puo' comunque essere integrata,  salvo  il  disposto
          del  quinto  comma  dell'art.  54,  per correggere errori o
          omissioni mediante  successiva  dichiarazione,  redatta  su
          stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da
          presentare  entro  il  termine  per  la presentazione della
          dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo,
          sempreche'  non  siano  iniziati   accessi,   ispezioni   e
          verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata
          ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste
          di cui all'art. 32.".
             "Art.  12  (Presentazione  delle  dichiarazioni)  . - La
          dichiarazione,  con  i  relativi  allegati,   deve   essere
          presentata  all'ufficio del comune nella cui circoscrizione
          si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il  comune,
          anche   se   non  richiesto,  deve  rilasciare  ricevuta  e
          trasmettere le dichiarazioni al centro  di  servizio  nella
          cui  circoscrizione  il  comune e' compreso non oltre dieci
          giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione  delle
          dichiarazioni.  I dipendenti dello Stato e degli altri enti
          pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di
          appartenenza.
             La dichiarazione con  i  relativi  allegati  puo'  anche
          essere   spedita  al  competente  centro  di  servizio  per
          raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui si
          e' consegnata all'ufficio postale, che deve apporre  su  di
          essa  il  timbro  a  calendario.  La spedizione puo' essere
          effettuata anche dall'estero, utilizzando  il  mezzo  della
          raccomandata  o  altro  equivalente  dal  quale risulti con
          certezza la data di spedizione.
             La prova della presentazione della dichiarazione e' data
          dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta  della
          raccomandata,  o  da  altro  documento dell'amministrazione
          postale comprovante  la  data  della  consegna  all'ufficio
          postale,  o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di
          appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna  altra  prova
          puo'  essere  addotta  in  contrasto  con le risultanze dei
          suddetti documenti.
             La presentazione della dichiarazione ad ufficio  diverso
          da  quelli  sopra indicati si considera avvenuta nel giorno
          in cui la dichiarazione  sia  pervenuta  all'ufficio  delle
          imposte competente.
             Quinto comma (Abrogato) .
             Sesto comma (Abrogato) ".
             Con   l'abrogazione   dei   commi  quinto  e  sesto  del
          surriportato art.   12  e'  stato  eliminato  l'obbligo  di
          allegare  alla  dichiarazione  dei  redditi la copia per il
          comune, nonche' e' stata eliminata la relativa sanzione.
             "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) . -
          Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le
          societa' e associazioni indicate nell'art.  5  del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali  ai
          sensi  dell'art.  51 di detto decreto o imprese agricole, i
          quali corrispondono compensi e altre somme di cui  all'art.
          46   dello   stesso   decreto  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  dovuta  dai  percipienti,  con obbligo di
          rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
               a)  sugli  emolumenti  comunque  denominati,   esclusi
          quelli  indicati  alle  successive  lettere  b) e c), sulle
          pensioni e sulla parte imponibile delle indennita'  di  cui
          al  terzo  comma  dell'art.  48  del  predetto  decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,
          corrisposti  in  ciascun  periodo  di paga, con le aliquote
          dell'imposta   sul   reddito   delle    persone    fisiche,
          ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni
          annui  di  reddito  ed  effettuando  le detrazioni previste
          negli articoli 15 e 16  del  detto  decreto  rapportate  al
          periodo  stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,   n.   597,  sono  effettuate  a  condizione  che  il
          percipiente dichiari di avervi  diritto  e  ne  indichi  la
          misura;
               b)  sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi   ad   anni
          precedenti  con  i  criteri  di cui all'art. 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito  complessivo  netto l'ammontare globale dei redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
               d) sulla parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
            I soggetti indicati nel  primo  comma  devono  effettuare
          entro   due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le ritenute operate sugli  emolumenti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti di cui alla lettera b) dell'art.  47 del decreto
          indicato  nel  secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto delle sole  detrazioni  d'imposta  gia'  applicate  a
          norma della lettera a) del secondo comma.
             Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle persone fisiche che esercitano arti e professioni,  ai
          sensi   dell'art.    49  del  decreto  indicato  nel  comma
          precedente, quando corrispondono per prestazioni di  lavoro
          dipendente  compensi e altre somme deducibili ai fini della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
             Per le pensioni e per le indennita'  di  fine  rapporto,
          corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
          o  per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti, ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione,  la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
          Per   i   rapporti   di  lavoro  dipendente  che  importano
          prestazioni di attivita'  lavorativa  e  corresponsione  di
          emolumenti  per  una sola parte dell'anno, sugli emolumenti
          corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino  a  concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo
          delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          all'importo  delle  detrazioni,  rapportate  al  periodo di
          lavoro nell'anno, previste nell'art.  13 del medesimo testo
          unico, alle  condizioni  stabilite  nella  lettera  a)  del
          secondo  comma del presente articolo; sulla parte eccedente
          la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti  agli
          scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  computando  anche  le  somme  non  assoggettate a
          ritenuta.
          Ai fini dell'applicazione della ritenuta  sugli  emolumenti
          indicati  nelle  lettere a) e b) del secondo comma si tiene
          conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate
          e delle detrazioni  effettuate  nel  corso  del  precedente
          rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso
          periodo  di  imposta  ed indicate nel certificato di cui al
          comma 2 dell'art.   7- bis che lo  stesso  dipendente  puo'
          consegnare al nuovo datore di lavoro.".
             Il  sesto  comma e' stato sostituito con l'art. 3, comma
          2, del presente provvedimento.
             "Art.  29  (Ritenuta  su  compensi   e   altri   redditi
          corrisposti  dallo  Stato)  .  -  Le  amministrazioni dello
          Stato,  comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,   che
          corrispondono  i  compensi e le altre somme di cui all'art.
          23 devono effettuare all'atto del  pagamento  una  ritenuta
          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
              1) sugli stipendi, pensioni,  vitalizi  e  retribuzioni
          aventi  carattere  fisso e continuativo, con i criteri e le
          modalita' di cui al secondo comma,  lettera  a),  dell'art.
          23;
              2)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della
          stessa  natura,  nonche'   su   ogni   altro   compenso   o
          retribuzione  diversi  da  quelli  di  cui al n. 1) e sulla
          parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, terzo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 597,  con  l'aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di stipendio del percipiente all'atto del pagamento  o,  in
          mancanza, con l'aliquota del dieci per cento;
              3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1)
          e 2), con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato
          nel  numero  precedente, intendendo per reddito complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
              4)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre
          indennita'  e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
          decreto indicato nel n. 2), con i criteri di  cui  all'art.
          14 dello stesso decreto.
             Gli  uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti
          di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine
          dell'anno o  dalla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro,  se  questa  e'  anteriore  alla fine dell'anno, il
          conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli  emolumenti
          di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  corrisposti al dipendente e
          l'imposta   dovuta   sull'ammontare    complessivo    degli
          emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni con-
          siderate  nella  lettera  a)  dell'art.  23.  A  tal fine i
          soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi  e
          le  retribuzioni  di  cui  al  n.  2)  devono comunicare ai
          predetti uffici, entro la fine  dell'anno  e  comunque  non
          oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute oper-
          ate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione
          deve  essere  effettuata  con  note  riepilogative annuali;
          entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata  la
          comunicazione  per  gli  arretrati  di  cui  al  n.  3). Le
          comunicazioni  devono  essere  redatte  in  conformita'  ad
          apposito  modello  approvato con decreto del Ministro delle
          finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  ;   la
          trasmissione   puo'   avvenire   anche   tramite   supporto
          magnetico.  Qualora, alla data di cessazione  del  rapporto
          di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta
          l'integrale  applicazione  della ritenuta di conguaglio, la
          differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
          di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
          in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
             Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo  determinato
          di  durata  inferiore all'anno si applicano le disposizioni
          del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in
          cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato  nello  stesso  periodo  di
          imposta  si  applica  la disposizione dell'art. 23, settimo
          comma.
             Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato
          e della Corte costituzionale per  i  compensi  e  le  altre
          somme   di   cui  al  primo  comma  corrisposti  ai  propri
          dipendenti effettuano all'atto del pagamento  una  ritenuta
          in  acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando  le
          disposizioni  di  cui al secondo e terzo comma. Le medesime
          amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di
          cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  applicano  una
          ritenuta   a   titolo   di   acconto   dell'imposta  stessa
          commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al
          netto dei contributi previdenziali, con le aliquote  deter-
          minate  secondo  i criteri indicati nel primo comma. Per le
          pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti  in  dipendenza
          della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta
          deve  essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni
          e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
             Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui
          al quarto comma che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme  di  cui  agli articoli 24, primo comma, 25, 25- bis,
          26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento  le
          ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.".
             "Art. 36- bis (Liquidazione delle imposte dovute in base
          alle   dichiarazioni)   .   -  Gli  uffici  delle  imposte,
          avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  sulla  base  di
          programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze,
          procedono  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo a
          quello di presentazione  alla  liquidazione  delle  imposte
          dovute,   nonche'   ad  effettuare  rimborsi  eventualmente
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti  e  dai  sostituti d'imposta, sulla scorta dei
          dati  e  degli  elementi  direttamente   desumibili   dalle
          dichiarazioni  stesse  e dai relativi allegati ovvero sulla
          base dei dati dichiarati o  comunicati  all'Amministrazione
          finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.
             Ai  fini della liquidazione delle imposte, anche in sede
          di  rettifica  delle  dichiarazioni  e  senza   pregiudizio
          dell'azione  accertatrice  a  norma  degli  articoli  38  e
          seguenti, gli uffici possono:
               a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili e delle imposte e quelli commessi dai  sostituti
          d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
               b)  escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni richieste ai contribuenti  o  allegate  alle
          dichiarazioni  ovvero  delle  ritenute risultanti in misura
          inferiore  a  quella  indicata  nelle   dichiarazioni   dei
          contribuenti stessi;
               c)  escludere  le  detrazioni  d'imposta  non previste
          dalla legge o non risultanti  dai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti  o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi
          di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991,
          n. 413;
                d)  ridurre le detrazioni esposte in misura superiore
          a quella  spettante  in  base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti  o  allegati alle dichiarazioni o agli elenchi
          menzionati nella lettera c) ovvero a  quella  spettante  in
          base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
                e)  escludere  la  deduzione  dal reddito complessivo
          delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla  legge
          o  non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o
          allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
          nella lettera c);
                f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle
          persone fisiche degli oneri esposti in misura  superiore  a
          quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o
          allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
          nella  lettera  c)  ovvero  in  misura  eccedente  i limiti
          fissati dalla legge;
                g) controllare i crediti di  imposta  spettanti  e  i
          versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.
          Ai  fini  dei precedenti commi il contribuente e' invitato,
          anche  a  mezzo  telefono  o  a  mezzo  posta,  a   fornire
          chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione
          e  ad  esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri
          documenti indicati  nella  dichiarazione  ma  ad  essa  non
          allegati o difformi dai dati forniti da terzi.".
             "Art.  38  (Rettifica  delle dichiarazioni delle persone
          fisiche).  - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello  effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
          o in parte,  le  deduzioni  dal  reddito  o  le  detrazioni
          d'imposta indicate nella dichiarazione.
             La  rettifica  deve  essere  fatta  con unico atto, agli
          effetti dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta   locale   sui  redditi,  ma  con  riferimento
          analitico ai redditi delle varie categorie di cui  all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
             L'incompletezza, la falsita' e  l'inesattezza  dei  dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art. 39, possono essere  desunte  dalla  dichiarazione
          stessa  e  dai  relativi  allegati  dal  confronto  con  le
          dichiarazioni relative ad anni  precedenti  e  dai  dati  e
          dalle  notizie  di  cui all'articolo precedente anche sulla
          base di presunzioni semplici, purche' queste  siano  gravi,
          precise e concordanti.
             L'ufficio,  indipendentemente  dalle disposizioni recate
          dai commi precedenti  e  dall'art.  39,  puo'  in  base  ad
          elementi   e   circostanze   di  fatto  certi,  determinare
          sinteticamente   il   reddito   complessivo    netto    del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi e circostanze quando il reddito complessivo  netto
          accertabile  si  discosta  per  almeno  un quarto da quello
          dichiarato.  A  tal  fine  con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare induttivamente il reddito o il maggior  reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva individuati con lo stesso decreto,  quando  il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
 
 
          Riferimenti normativi:
             Qualora l'ufficio determini  sinteticamente  il  reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali, la stessa si presume sostenuta,  salvo  prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno  in  cui  e'  stata  effettuata  e   nei   cinque
          precedenti.
             Il  contribuente  ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della  notificazione  dell'accertamento,  che  il   maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito in tutto o in  parte  da  redditi  esenti  o  da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita' di tali redditi e la  durata  del  loro  possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
             Dal  reddito  complessivo determinato sinteticamente non
          sono deducibili gli oneri di cui all'art.  10  del  decreto
          indicato  nel  secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo-
          cale   sui   redditi   il   maggior    reddito    accertato
          sinteticamente  e' considerato reddito di capitale salva la
          facolta' del contribuente  di  provarne  l'appartenenza  ad
          altre categorie di redditi.
             -  Si  riportano  gli  articoli  16 e 18 del testo unico
          delle imposte sui redditi,  come  modificati  dal  presente
          provvedimento:
             "Art.  16  (Tassazione  separata)  .  -  1. L'imposta si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
               a) trattamento di fine rapporto di cui  all'art.  2120
          del  codice  civile e indennita' equipollenti, comunque de-
          nominate, commisurate alla durata dei  rapporti  di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile;
               b)  emolumenti  arretrati  relativi ad anni precedenti
          percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi  i
          compensi  e  le  indennita' di cui alle lettere a) e g) del
          comma 1 dell'art. 47 e le pensioni e gli assegni di cui  al
          comma 2 dell'art. 46;
               c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di cui al
          comma 2 dell'art.  49, se il diritto all'indennita' risulta
          da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
               d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia
          delle persone fisiche;
               e)  indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
               f) indennita' percepite da sportivi professionisti  al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'art. 4 della legge  23  marzo  1981,  n.  91,  se  non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
               g)  plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
               g-bis)  plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  81 realizzate a seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione;
               h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al
          conduttore   in  caso  di  cessazione  della  locazione  di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
               i) indennita'  spettanti  a  titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
               l) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate nell'art. 5 nei  casi  di  recesso,  esclusione  e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,  e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza   di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il periodo di tempo intercorso tra  la  costituzione  della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la deliberazione di riduzione del capitale,  la  morte  del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
               m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione della societa' e la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
               n)  redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo  di  rimborso
          di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per
          i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate di cui all'art. 13- bis, comma 1, lettera
          c), terzo e quarto periodo.
             2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del  comma
          1  sono  esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da
          societa' in nome collettivo o in accomandita  semplice;  se
          conseguiti  da  persone  fisiche  nell'esercizio di imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia  fatta  richiesta  nella  dichiarazione   dei   redditi
          relativa   al   periodo   di  imposta  al  quale  sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
             3. Per i redditi indicati alle lettere da d)  a  f)  del
          comma  1  e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
          non conseguiti nell'esercizio  di  imprese  commerciali  il
          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i
          redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma  1  gli
          uffici  provvedono  a iscrivere a ruolo le maggiori imposte
          dovute con le modalita' stabilite negli articoli  17  e  18
          ovvero  facendo concorrere i redditi stessi alla formazione
          del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se
          cio' risulta piu' favorevole per il contribuente.".
             "Art. 18  (Determinazione  dell'imposta  per  gli  altri
          redditi  tassati  separatamente)  . - Per gli altri redditi
          tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui  alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai
          soci  in  dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di
          cui alla lettera l) del  medesimo  comma  1  dell'art.  16,
          l'imposta    e'    determinata   applicando   all'ammontare
          percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
          complessivo netto del contribuente  nel  biennio  anteriore
          all'anno  in  cui  e' sorto il diritto alla loro percezione
          ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente,
          nelle lettere  b)  e  n-bis)  del  comma  1  dell'art.  16,
          all'anno  in cui sono percepiti.  Per i redditi di cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e per  quelli  imputati
          ai  soci  in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
          di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art.   16,
          l'imposta    e'    determinata   applicando   all'ammontare
          conseguito o imputato, al  netto  dell'imposta  locale  sui
          redditi  in  quanto  dovuta, l'aliquota corrispondente alla
          meta' del reddito complessivo netto  del  contribuente  nel
          biennio  anteriore  all'anno  in  cui  i redditi sono stati
          rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui
          alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede
          di liquidazione il diritto  alla  percezione  si  considera
          sorto  nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se
          per le somme conseguite a titolo di rimborso  di  cui  alla
          lettera   n-bis)   del   comma  1  dell'art.  16  e'  stata
          riconosciuta  la  detrazione,  l'imposta   e'   determinata
          applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.
             2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si procede
          alla  tassazione  separata  nei confronti degli eredi e dei
          legatari;  l'imposta  dovuta  da  ciascuno   di   essi   e'
          determinata  applicando  all'ammontare percepito, diminuito
          della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
          credito indicato nella relativa  dichiarazione,  l'aliquota
          corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
          nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  si e' aperta la
          successione.
             3. Se in uno dei due anni  anteriori  non  vi  e'  stato
          reddito  imponibile  si  applica  l'aliquota corrispondente
          alla meta' del reddito complessivo netto  dell'altro  anno;
          se  non  vi  e'  stato reddito imponibile in alcuno dei due
          anni si applica l'aliquota stabilita  all'art.  11  per  il
          primo scaglione di reddito.
             4.  Per  gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
          precedenti commi e' ridotta di un  importo  pari  a  quello
          delle  detrazioni  previste  nell'art. 12 e nei commi 1 e 2
          dell'art. 13 se e nella  misura  in  cui  non  siano  state
          fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli  arretrati  si
          riferiscono.  Gli  aventi  diritto  agli  arretrati  devono
          dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
          detrazioni   fruite   per   ciascuno   degli  anni  cui  si
          riferiscono.
             5. Per i periodi indicati alle lettere c), d), e) ed  f)
          del  comma  1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle
          eventuali anticipazioni salvo conguaglio.".
             - Si riportano gli articoli 28, 30, 34, 48, 55 e 60  del
          D.P.R.    n.  633/1972,  recante  istituzione  e disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  come  modificati  dal
          presente provvedimento.
             "Art.  28  (Dichiarazione annuale) . - Tra il 1 febbraio
          ed il  15  marzo  di  ciascun  anno  il  contribuente  deve
          presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa
          all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
          conformita'  al  modello approvato con decreto del Ministro
          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro
          il  20  dicembre  dell'anno precedente a quello in cui deve
          essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della
          dichiarazione   i   contribuenti   che   nell'anno   solare
          precedente   hanno   registrato  esclusivamente  operazioni
          esenti dall'imposta di cui all'art. 10 salvo quelli  tenuti
          alla  effettuazione della rettifica della detrazione di cui
          all'art. 19 -bis .
             Dalla dichiarazione devono risultare:
              1) l'ammontare imponibile  delle  cessioni  di  beni  e
          delle   prestazioni   di   servizi   registrate   nell'anno
          precedente,  distinto  secondo  l'aliquota  applicabile,  e
          l'ammontare  delle  relative  imposte.    I commercianti al
          minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.  22  devono
          indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi
          registrati  nell'anno  precedente  ai  sensi  dell'art. 24,
          diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;
              2)  l'ammontare  delle operazioni non imponibili di cui
          al sesto comma  dell'art.  21  e  quello  delle  operazioni
          esenti  ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23
          e 24 nell'anno precedente;
              3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni  per
          i  quali  e'  ammessa  la detrazione prevista nell'art. 19,
          risultante  dalle  fatture  e   dalle   bollette   doganali
          registrate  nell'anno  precedente  a  norma  dell'art.  25,
          distinto   secondo    l'aliquota    applicabile,    nonche'
          l'ammontare   delle   relative   imposte   e  quello  delle
          rettifiche di cui all'art. 19- bis;
              4) la  differenza  fra  l'ammontare  complessivo  delle
          imposte  di  cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili
          di cui al n.  3),  tenendo  conto  anche  delle  variazioni
          registrate a norma dell'art. 26;
              5)  l'ammontare  delle somme versate ai sensi dell'art.
          27 e gli estremi delle relative attestazioni.
             Il Ministro delle finanze, con  il  decreto  di  cui  al
          primo  comma,  puo'  includere  nel modello la richiesta di
          dati e notizie per i quali la legge  autorizza  l'invio  di
          questionari.
             Il  contribuente  perde  il  diritto alle detrazioni non
          computate  per  i  mesi  di  competenza  ne'  in  sede   di
          dichiarazione annuale.
             La  dichiarazione  annuale  deve essere presentata anche
          dai  contribuenti  che  non  hanno  effettuato   operazioni
          imponibili.".
             "Art.   30   (Versamento   di   conguaglio   e  rimborso
          dell'eccedenza).     -  La   differenza   tra   l'ammontare
          dell'imposta  dovuta  in  base alla dichiarazione annuale e
          l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente  ai  sensi
          dell'art.  27  deve essere versata in unica soluzione entro
          il 5 marzo di ciascun anno.
             Se dalla dichiarazione annuale risulta  che  l'ammontare
          detraibile  di  cui  al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle
          somme  versate   mensilmente,   e'   superiore   a   quello
          dell'imposta  relativa alle operazioni imponibili di cui al
          n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto  di
          computare  l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno
          successivo annotandolo nel registro indicato nell'art.  25,
          ovvero  di  chiedere  il  rimborso  nelle ipotesi di cui ai
          commi  successivi  e  comunque  in   caso   di   cessazione
          dell'attivita'.
             Il  contribuente  puo'  chiedere  in tutto o in parte il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a lire cinque milioni, all'atto della  presentazione  della
          dichiarazione:
               a)  quando  esercita  esclusivamente o prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette   ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a  quelle
          dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
               b) quando effettua operazioni non  imponibili  di  cui
          agli  articoli  8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al
          25  per  cento  dell'ammontare  complessivo  di  tutte   le
          operazioni effettuate;
               c)  limitatamente  all'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni  e
          servizi per studi e ricerche;
               d)  quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non
          soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
               e) quando  si  trova  nelle  condizioni  previste  dal
          secondo comma dell'art. 17.
             Il  contribuente  anche  fuori  dei  casi  previsti  nel
          precedente  terzo   comma   puo'   chiedere   il   rimborso
          dell'eccedenza  detraibile,  risultante dalla dichiarazione
          annuale, se dalle dichiarazioni  dei  due  anni  precedenti
          risultano  eccedenze  detraibili;  in  tal caso il rimborso
          puo'  essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque   non
          superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
             Con  decreto  del  Ministro  delle finanze da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
          indicare nella dichiarazione o in apposito  allegato,  che,
          in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
          verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
             Agli  effetti  della  norma  di  cui all'art. 73, ultimo
          comma, le disposizioni del secondo, terzo  e  quarto  comma
          del  presente  articolo  si  intendono  applicabili  per  i
          rimborsi   richiesti   dagli   enti   e   dalle    societa'
          controllanti.".
             "Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori rel-
          ative  alle  liquidazioni  ed  ai  versamenti)  .  -  1.  I
          contribuenti  che   nell'anno   solare   precedente   hanno
          realizzato    un    volume   d'affari   non   superiore   a
          trecentosessantamilioni di lire per le imprese  aventi  per
          oggetto  prestazioni  di servizi e per gli esercenti arti e
          professioni, ovvero di lire  un  miliardo  per  le  imprese
          aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone
          comunicazione  all'ufficio  competente  nella dichiarazione
          relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
          inizio attivita':
               a) per l'annotazione delle liquidazioni  periodiche  e
          dei  relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese
          successivo a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri  solari;
          qualora   l'imposta   non   superi   il   limite   di  lire
          cinquantamila  il  versamento  dovra'   essere   effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
               b)  per  il  versamento dell'imposta dovuta entro il 5
          marzo di ciascun anno.
             2.  Nei  confronti  dei  contribuenti   che   esercitano
          contemporaneamente   prestazioni   di   servizi   ed  altre
          attivita' e non provvedono alla  distinta  annotazione  dei
          corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di
          trecentosessantamilioni di lire relativamente  a  tutte  le
          attivita' esercitate.
             3.  Per  i  soggetti  che esercitano l'opzione di cui al
          comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
          interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
          annotazione nei registri di cui  agli  articoli  23  e  24.
          L'opzione   ha  effetto  a  partire  dall'anno  in  cui  e'
          esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve
          essere comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale
          ed ha effetto dall'anno in corso.".
             "Art.  34  (Regime  speciale  per l'agricoltura e per la
          pesca).  - Per le cessioni di prodotti  agricoli  e  ittici
          compresi   nella   prima  parte  dell'allegata  tabella  A,
          effettuate da produttori agricoli, la  detrazione  prevista
          nell'art.  19 e' forfettizzata in misura pari all'importo o
          risultante  dall'applicazione,   all'ammontare   imponibile
          delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle  finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura
          e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e
          l'imposta si applica con le  aliquote  corrispondenti  alle
          percentuali  stesse. La detrazione non e' forfettizzata per
          le  cessioni  degli  animali  vivi  della  specie   bovina,
          compresi  gli  animali  del  genere  bufalo, e suina il cui
          acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA  detraibile
          nei  modi  ordinari.  Si  considerano produttori agricoli i
          soggetti che esercitano  le  attivita'  indicate  nell'art.
          2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
          pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
          ostricoltura  e  di allevamento di rane e altri molluschi e
          crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli
          anche le cessioni di  prodotti  effettuate  per  conto  dei
          produttori  soci o associati, nello stato originario o pre-
          via manipolazione o trasformazione, da cooperative  e  loro
          consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e
          riconosciute  ai  sensi della legislazione vigente, nonche'
          quelle effettuate da enti che provvedono per  legge,  anche
          previa   manipolazione   o   trasformazione,  alla  vendita
          collettiva per conto dei produttori.
             Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se  il  contribuente,
          nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato  anche
          operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel  primo
          comma,  queste  devono  essere  registrate distintamente ed
          essere  indicate  separatamente  in  sede  di  liquidazione
          periodica   e   di  dichiarazione  annuale.    Dall'imposta
          relativa a tali operazioni si detrae quella  relativa  agli
          acquisti  e  alle importazioni di beni non ammortizzabili e
          ai servizi utilizzati per la  produzione  dei  beni  e  dei
          servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
             I  produttori  agricoli,  se nell'anno solare precedente
          hanno realizzato un volume di affari non superiore a  dieci
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,
          salvo che entro il termine stabilito per  la  presentazione
          della  dichiarazione  non abbiano dichiarato all'ufficio di
          rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e  dagli  obblighi
          di  fatturazione,  registrazione,  liquidazione periodica e
          dichiarazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  numerare  e
          conservare  le fatture e le bollette doganali relative agli
          acquisti  e  alle importazioni. I cessionari o committenti,
          se acquistano i beni o utilizzano i servizi  nell'esercizio
          di  imprese,  debbono  emettere fattura, con le modalita' e
          nei termini  di  cui  all'art.  21,  indicandovi  l'imposta
          relativa  alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma,
          e registrarla a norma dell'art.  25;  copia  della  fattura
          deve  essere  consegnata  al  produttore agricolo, che deve
          numerarla  e  conservarla  a  norma   dell'art.   39.   Con
          decorrenza  1  settembre 1993, i cessionari e i committenti
          devono indicare nella dichiarazione  annuale  separatamente
          l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali
          hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del
          presente  comma  e  devono  annotare  nel  registro  di cui
          all'art.  25  distintamente   le   predette   fatture.   Le
          disposizioni  di questo comma cessano di avere applicazione
          a partire dall'anno solare successivo a quello in  cui  sia
          stato superato il limite di dieci milioni.
              (Omissis) .".
          "Art.  48  (Circostanze  attenuanti  ed  esimenti)  .  - Il
          contribuente puo' sanare, senza applicazione delle sanzioni
          previste in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto,  le
          omissioni   e   le  irregolarita'  relative  ad  operazioni
          imponibili, ivi comprese quelle di cui all'art. 26, primo e
          quarto   comma,   comportanti   variazioni   in    aumento,
          provvedendo    ad   effettuare   l'adempimento   omesso   o
          irregolarmente eseguito e  contestualmente  a  versare  una
          soprattassa,     proporzionale     all'imposta     relativa
          all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella  misura
          del  5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro
          trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  relativo  alla
          liquidazione  di  cui  agli  articoli  27 e 33, nella quale
          l'operazione doveva essere computata; nella misura  del  20
          per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per la presentazione
          della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
          qualora la regolarizzazione avvenga  entro  il  termine  di
          presentazione  della dichiarazione per l'anno successivo; e
          nella misura del 60 per cento, qualora la  regolarizzazione
          avvenga   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione per il secondo anno  successivo.  L'ammontare
          dei  versamenti  a  titolo  di soprattassa, eseguiti con le
          modalita' di cui all'art. 38,  quarto  comma,  deve  essere
          annotato  nel  registro  di  cui  all'art. 23 o all'art. 24
          ovvero in quello di cui all'art.  39, secondo comma. Per le
          violazioni  che  non  danno  luogo   a   rettifica   o   ad
          accertamento  di  imposta  le  sanzioni sono ridotte: ad un
          quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
          risultino regolarizzati entro trenta  giorni  dal  relativo
          termine  di scadenza; alla meta', se gli adempimenti omessi
          o irregolarmente  eseguiti  risultino  regolarizzati  entro
          trenta  giorni  successivi a quello di scadenza del termine
          di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi,
          se  gli  adempimenti  omessi  o   irregolarmente   eseguiti
          risultino  regolarizzati  entro il termine di presentazione
          della  dichiarazione  per l'anno successivo; ai tre quarti,
          se  gli  adempimenti  omessi  o   irregolarmente   eseguiti
          risultino  regolarizzati  entro il termine di presentazione
          della dichiarazione per il secondo anno  successivo.  Se  i
          corrispettivi   non   registrati  vengono  specificatamente
          indicati  nella  dichiarazione  annuale  non  si  fa  luogo
          all'applicazione  delle soprattasse e delle pene pecuniarie
          dovute  per  la  violazione  dei   relativi   obblighi   di
          fatturazione  e  registrazione, nonche' in materia di bolla
          di accompagnamento  e  di  scontrino  e  ricevuta  fiscale,
          qualora     anteriormente    alla    presentazione    della
          dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma  pari
          a   un   decimo   dei   corrispettivi  non  registrati.  Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma   si   applicano
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui
          all'art.  52;  nei  limiti  delle  integrazioni   e   delle
          regolarizzazioni  effettuate ai sensi del presente comma e'
          esclusa la punibilita' per i reati  previsti  dal  decreto-
          legge   10   luglio   1982,   n.   429,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,  e  dalle
          altre  disposizioni  legislative  in materia di imposta sul
          valore aggiunto.
             Se in relazione ad  una  stessa  operazione  sono  state
          commesse  piu'  violazioni punite con la pena pecuniaria si
          applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per  la  piu'
          grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'.
             Le  sanzioni  stabilite negli articoli da 41 a 45 non si
          applicano quando gli obblighi ai quali si  riferiscono  non
          sono  stati  osservati  in relazione al volume d'affari del
          soggetto, secondo  le  disposizioni  degli  articoli  31  e
          seguenti,  a  meno  che  il  volume  d'affari  non  risulti
          superiore  di  oltre  il  cinquanta  per  cento  al  limite
          stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
             Le  sanzioni  previste  negli  articoli  43  e 44 non si
          applicano  qualora,   entro   i   termini   rispettivamente
          stabiliti,  la  dichiarazione  sia  stata  presentata  o il
          versamento sia stato  eseguito  a  un  ufficio  diverso  da
          quello indicato nel primo comma dell'art. 40.
             La  sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma
          dell'art.  46 non si applica qualora la  differenza  tra  i
          dati  indicati  nella  comunicazione  prevista  nel secondo
          comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia  superiore  al
          10 per cento.
             Nei  casi  in  cui l'imposta deve essere calcolata sulla
          base  del  valore  normale  le  sanzioni  previste  non  si
          applicano  qualora  il valore accertato non superi di oltre
          il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
             Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare
          non dovute le  pene  pecuniarie  quando  la  violazione  e'
          giustificata  da  obiettive  condizioni di incertezza sulla
          portata e sull'ambito di  applicazione  delle  disposizioni
          alle quali si riferisce.".
            "Art.  55  (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
          non  ha  presentato  la  dichiarazione  annuale   l'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo' procedere in ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla previa ispezione  della  contabilita'.  In  tal  caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio e sono  computati  in  detrazione  soltanto  i
          versamenti  eventualmente  eseguiti  dal  contribuente e le
          imposte detraibili ai sensi dell'art. 19  risultanti  dalle
          liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.
             Le  disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e
          il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni  dal
          ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  alla  sottoscrizione  o   reca   le
          indicazioni  di  cui  ai  nn. 1) e 3) dell'art. 28 senza le
          distinzioni e specificazioni ivi richieste,  sempreche'  le
          indicazioni  stesse  non siano state regolarizzate entro il
          mese   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione.  Le  disposizioni  stesse  si  applicano, in
          deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti
          ipotesi:
              1) quando risulta, attraverso il verbale  di  ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto, ha rifiutato di esibire  o  ha  comunque  sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma dell'art. 2214 del cod. civ. e delle leggi in materia
          di imposte sui redditi, o anche  soltanto  alcuni  di  tali
          registri e scritture;
              2)  quando  dal  verbale  di  ispezione  risulta che il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
              3)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
          ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle  altre
          scritture  contabili  risultanti  dal verbale di ispezione,
          sono  cosi'  gravi,  numerose   e   ripetute   da   rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
             Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione  dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione di anno solare gia' decorsa,  senza  attendere  la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e  con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt.
          27 e 33".
            "Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). - L'imposta
          o la maggiore imposta accertata  dall'ufficio  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  deve  essere pagata dal contribuente
          entro sessanta giorni dalla  notificazione  dell'avviso  di
          accertamento o di rettifica.
             Se    il    contribuente    propone    ricorso    contro
          l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della  maggiore
          imposta deve essere eseguito:
              1)  per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio,
          nel termine stabilito nel primo comma;
              2) fino alla  concorrenza  della  meta'  dell'ammontare
          accertato  dalla  commissione  tributaria  di  primo grado,
          entro sessanta giorni  dalla  notificazione,  a  norma  del
          primo   comma   dell'art.   56,  della  liquidazione  fatta
          dall'ufficio;
              3) fino alla concorrenza di  due  terzi  dell'ammontare
          accertato  dalla  commissione  tributaria di secondo grado,
          entro   sessanta   giorni   dalla    notificazione    della
          liquidazione fatta dall'ufficio;
              4)  per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in
          base alla  decisione  della  commissione  centrale  o  alla
          sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla
          notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.
             Sulle  somme  dovute  a  norma  dei  precedenti commi si
          applicano  gli  interessi  calcolati  al  saggio   indicato
          nell'art.  38-  bis  con decorrenza dal sessantesimo giorno
          successivo alla scadenza del termine del 5 marzo  dell'anno
          solare  cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli
          interessi   sono   liquidati   dall'ufficio   e    indicati
          nell'avviso  di  accertamento o di rettifica o negli avvisi
          relativi alle liquidazioni da notificare a norma del  comma
          precedente  e  ricominciano  a decorrere in caso di ritardo
          nei pagamenti.
             Se l'imposta o la maggiore imposta  accertata  ai  sensi
          dei nn. 2), 3)
          o  4)  del secondo comma e' inferiore a quella gia' pagata,
          il contribuente ha diritto  al  rimborso  della  differenza
          entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o
          della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta
          del  contribuente.  Sulle somme rimborsate si applicano gli
          interessi calcolati al saggio indicato nell'art.  38-  bis,
          con   decorrenza   dalla   data  del  pagamento  fatto  dal
          contribuente.
             I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere
          fatti all'ufficio imposta  sul  valore  aggiunto  nei  modi
          indicati nel quarto comma dell'art. 38.
             Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta
          o    della   maggiore   imposta   pagata   in   conseguenza
          dell'accertamento  o  della  rettifica  nei  confronti  dei
          cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.".
             -  Il  testo  dell'art.  1 del D.L. n. 746/1983, come da
          ultimo  modificato  col  presente  provvedimento,   e'   il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Le  disposizioni  di cui alla lett. c) del
          primo e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26  ottobre
          1972  n.  633,  e  successive modificazioni, si applicano a
          condizione:
               a) che l'ammontare dei  corrispettivi  delle  cessioni
          all'esportazione  di  cui alle lettere a) e b) dello stesso
          articolo effettuate, registrate  nell'anno  precedente  sia
          superiore   al   dieci   per   cento  del  volume  d'affari
          determinato  a  norma  dell'art. 20 dello stesso decreto ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati  nei  luoghi  soggetti  a  vigilanza doganale. I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita'  da  un  periodo inferiore a dodici mesi, hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun  mese,  quello dei corrispettivi delle esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi  la  predetta percentuale del volume di affari, come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
               b) (abrogata);
               c)  che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'  di
          effettuare   acquisti  o  importazioni  senza  applicazione
          dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta  in
          conformita'  al  modello approvato con decreto del Ministro
          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di
          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
          dell'ufficio competente nei suoi  confronti,  consegnata  o
          spedita  al  fornitore  o  prestatore, ovvero presentata in
          dogana,  prima   dell'effettuazione   dell'operazione;   la
          dichiarazione  puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
          stesse parti.
            La dichiarazione di cui alla lett. b) deve essere redatta
          in tre esemplari,  dei  quali,  dopo  l'accertamento  della
          conformita'  degli  stessi  e  l'apposizione  del  timbro a
          calendario, uno  e'  inviato  dall'ufficio  alla  direzione
          compartimentale delle dogane competente per territorio e un
          altro  viene  consegnato  al  dichiarante;  le modalita' di
          accertamento e di verifica, saranno stabilite  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze. La dichiarazione di cui alla
          lett.  c),  redatta  in  duplice  esemplare,  deve   essere
          progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o
          prestatore,  annotata  entro i quindici giorni successivi a
          quello di emissione  o  ricevimento  in  apposito  registro
          tenuto  a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello
          stesso articolo; gli  estremi  della  dichiarazione  devono
          essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
             I  contribuenti  che  si  avvalgono  della  facolta'  di
          acquistare o  importare  beni  e  servizi  senza  pagamento
          dell'imposta  ai  sensi del primo comma devono annotare, in
          ciascun mese, nei registri di cui agli artt. 23,  24  o  al
          secondo  comma dell'art. 39 del decreto ivi indicato ovvero
          nel registro di cui al  precedente  comma,  l'ammontare  di
          riferimento  delle esportazioni utilizzabile all'inizio del
          secondo mese precedente e quello degli acquisti  effettuati
          e   delle   importazioni  fatte  nel  medesimo  mese  senza
          pagamento dell'imposta ai  sensi  dell'art.  8,  lett.  c),
          dello  stesso  decreto  risultante dalle relative fatture e
          bollette doganali. Gli stessi contribuenti  devono  inviare
          all'ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto in allegato
          alla dichiarazione annuale, un prospetto delle  annotazioni
          eseguite  rispettivamente  nel primo e nel secondo semestre
          solare  redatto  in  conformita'  al  modello approvato con
          decreto del Ministro delle finanze.
             I contribuenti indicati nel comma  precedente  e  quelli
          che   hanno   effettuato   le  operazioni  senza  pagamento
          dell'imposta  devono  in  ogni  caso,   a   partire   dalla
          dichiarazione   relativa   all'anno   1984,  allegare  alla
          dichiarazione   annuale   l'elenco   rispettivamente    dei
          fornitori  e  dei  clienti con i quali le operazioni stesse
          sono state effettuate.".
             - Il testo dell'art. 36 del D.L.  n.  69/1989,  come  da
          ultimo  modificato  con  il  presente  provvedimento, e' il
          seguente: "Art. 36. - 1. Per l'attribuzione del  numero  di
          partita IVA, e' dovuta, dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  la  tassa di concessione governativa di
          rilascio di lire centomila. Per le  societa'  non  iscritte
          nel   registro  delle  imprese,  per  le  associazioni  tra
          professionisti  e  per  gli  enti  che  hanno  per  oggetto
          esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
          o  agricole  la  misura  della  tassa  di rilascio e' stata
          stabilita in lire duecentocinquantamila.
             2. La tassa e' altresi' dovuta, a partire dalla medesima
          data di cui al comma 1, per ciascun anno solare  successivo
          a  quello  in  cui e' stato attribuito il numero di partita
          IVA. la disposizione si  applica  anche  se  il  numero  di
          partita IVA e' stato attribuito anteriormente alla predetta
          data.
             3.  La  tassa  di  rilascio  e  quella  annuale  non  si
          applicano  alle  societa'   soggette   all'iscrizione   nel
          registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta
          la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19
          dell'articolo  3  del  D.L.  19  dicembre  1984,  n.   853,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          1985, n.  17, e successive modificazioni.
             3- bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non e' dovuta
          dai  soggetti  dichiarati  falliti e da quelli ammessi alla
          procedura di concordato preventivo e dagli enti  dei  quali
          sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a
          partire  dall'esercizio finanziario successivo a quello nel
          quale e' stata  adottato  il  provvedimento  giudiziale  di
          dichiarazione  di  fallimento o di ammissione al concordato
          preventivo o il provvedimento amministrativo  di  messa  in
          liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non e'
          neppure  dovuta  dai  soggetti  posti  in  liquidazione,  a
          partire dall'esercizio finanziario successivo a  quello  in
          cui il soggetto e' stato posto in liquidazione.
             4.  La  data  di  rilascio deve essere corrisposta prima
          della  presentazione  della  dichiarazione  di  inizio   di
          attivita';  quella  annuale  entro  il  termine del 5 marzo
          dell'anno solare per  il  quale  la  tassa  di  concessione
          governativa  deve  essere  corrisposta.   Gli estremi delle
          attestazioni di versamento della tassa  per  l'attribuzione
          del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere
          riportati nelle rispettive dichiarazioni.
             5.  Coloro  che ai sensi delle vigenti disposizioni sono
          esonerati  dall'obbligo  della  dichiarazione  annuale  IVA
          devono  corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale
          rispettivamente entro il  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione  di  inizio  di  attivita',  ovvero  entro il
          termine stabilito per la presentazione della  dichiarazione
          annuale;  l'attestazione  di versamento relativa alla tassa
          annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il
          termine stabilito per la presentazione della  dichiarazione
          annuale IVA.
             6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2
          cessa  a  decorrere dall'anno successivo a quello in cui e'
          cessata l'attivita', sempre che la  relativa  dichiarazione
          sia  stata  presentata  entro  il 31 dicembre dell'anno nel
          quale e' avvenuta la cessazione, salvo il caso  in  cui  il
          termine  stabilito  dall'art.  35,  comma  3  del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio  successivo
          all'anno  di cessazione di attivita'. Alle dichiarazioni di
          cessazione di attivita' sono equiparate le dichiarazioni di
          variazione previste dal citato art. 35, comma 3, del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633, quando  comportano  cessazione  di
          attivita'.
             7.   Per  la  mancata  indicazione  o  produzione  delle
          attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica
          una pena pecuniaria di misura pari  alla  tassa  dovuta  ai
          sensi del comma 1.
             8. - 10. (Omissis) .".
             -  Il testo dell'art. 88 della tariffa delle tasse sulle
          concessioni governative, annessa  al  D.P.R.  n.  641/1972,
          come da ultimo modificato con il presente provvedimento, e'
          il seguente:
             "Art.  88.  -  1. Attribuzione del numero di partita IVA
          (art. 35 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633):
               a)  alle  societa' di ogni tipo e agli enti pubblici e
          privati con o senza personalita' giuridica,  diversi  dalle
          societa',   aventi   per  oggetto  esclusivo  o  principale
          attivita' commerciali o agricole nonche' alle  associazioni
          costituite  da  persone  fisiche  per  l'esercizio in forma
          associata di arti e professioni: tassa per l'attribuzione e
          annuale L. 250.000;
               b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera
          a): tassa per l'attribuzione e annuale L. 100.000.
          Note
             1. La tassa non e' dovuta, per l'attribuzione del numero
          di partita IVA ai soggetti non residenti  e  senza  stabile
          organizzazione  nel  territorio  dello  Stato  e agli enti,
          associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  in   relazione   agli
          acquisti intracomunitari effettuati.
             2.  La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima
          della   presentazione   della   dichiarazione   di   inizio
          dell'attivita';  quella  annuale  nel  termine  del 5 marzo
          dell'anno solare per  il  quale  la  tassa  di  concessione
          governativa   deve   essere   corrisposta.   Gli   esstremi
          dell'attestazione   di   versamento   della    tassa    per
          l'attribuzione  e  di quella annuale devono essere indicati
          nelle  rispettive  dichiarazioni:  in   caso   di   esonero
          dall'obbligo  di  presentazione della dichiarazione annuale
          deve  essere  prodotta  all'ufficio  IVA  competente  anche
          mediante   raccomandata   nel   termine  stabilito  per  la
          presentazione della dichiarazione stessa.  Per  la  mancata
          indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e
          per  la mancata o tardiva produzione della stessa si aplica
          la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
             3. La  tassa  annuale  non  e'  piu'  dovuta  a  partire
          dall'anno  solare  successivo  a  quello  in cui e' cessata
          l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione  sia
          stata  presentata  entro  il  31  dicembre  ovvero,  se  la
          cessazione e' avvenuta in tale mese, entro  il  31  gennaio
          successivo.
             4.  Gli  imprenditori,  le  societa'  e  gli  enti  sono
          esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale,  a
          partire  dall'anno  solare  successivo  a  quello in cui e'
          stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale  o
          amministrativo,  durante  la  procedura  di  fallimento, di
          concordato    preventivo,    di     liquidazione     coatta
          amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al
          decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95;  per  le
          societa'  e  gli  enti  l'esonero  compete anche durante la
          liquidazione  ordinaria,   a   partire   dall'anno   solare
          successivo a quello di nomina dei liquidatori.".
             -  I  modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma
          10, primo periodo, della legge n.  413/1991,  sono  i  c.d.
          modd. 730, da presentare da parte dei lavoratori dipendenti
          e   assimilati   che  intendono  avvalersi  dell'assistenza
          fiscale dei sostituti d'imposta, ai fini dell'IRPEF nonche'
          del contributo al Servizio sanitario nazionale.
             L'art. 7- bis del D.P.R. n. 600/1973 e'  stato  aggiunto
          dall'art.      1,   comma   1,  lettera  h),  del  presente
          provvedimento.
             - Per opportuna conoscenza si  riporta  il  testo  delle
          disposizioni    abrogate   dal   comma   8   del   presente
          provvedimento:
              Art. 16, terzo  comma,  della  legge  n.  114/1977:  "I
          certificati  di  cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600, redatti in conformita' ad  apposito
          modello  approvato con decreto del Ministro per le finanze,
          e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di
          acconto  a  qualsiasi  titolo  corrisposti,  devono  essere
          consegnati  agli  interessati entro il 20 aprile di ciascun
          anno.";
              Art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 119/1981:
          "Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre
          1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
          e gli altri enti pubblici di  cui  all'articolo  precedente
          rilasciano   ai   pensionati   un   certificato  attestante
          l'ammontare della pensione erogata  e  degli  arretrati  di
          pensione  pagati,  le  detrazioni d'imposta effettuate e le
          eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto
          in conformita' ad apposito modello  approvato  con  decreto
          del  Ministro delle finanze; e' rilasciato agli interessati
          entro il termine previsto dall'art. 16, ultimo comma, della
          legge 13 aprile  1977,  n.    114.  La  sottoscrizione  del
          certificato   puo'   essere   effettuata   con  sistemi  di
          elaborazione automatica.
             Il certificato di cui al comma  precedente  sostuisce  a
          tutti   gli   effetti   il   modello   101  ai  fini  della
          documentazione da allegare alla dichiarazione  dei  redditi
          cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi".
              Art.  2,  comma  1, della legge n. 267/1989: "I decreti
          ministeriali di approvazione dei modelli  di  dichiarazione
          devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre
          il  15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono
          essere utilizzati,  relativamente  all'imposta  sul  valore
          aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono
          essere   utilizzati,   relativamente   alle   imposte   sui
          redditi.".