AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1993, n. 503, 4 febbraio 1994, n. 90, e 31 marzo 1994, n. 222". I DD.LL. n. 503/1993, n. 90/1994 e n. 222/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994, n. 80 del 7 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994). Art. 1. Dichiarazione dei redditi 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n- bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a ), b ) e c) del comma 1 dell'art. 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto."; 2) nel quarto comma, lettera d), le parole: "corrisposti da un unico sostituto di imposta" sono sostituite dalle seguenti: "certificati dall'ultimo sostituto di imposta"; nella stessa lettera d), secondo periodo, le parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione."; nello stesso quarto comma e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: " e-bis ) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalita' previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi."; 3) dopo il quinto comma e' inserito il seguente: "Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi."; b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 ( Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche ). - 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo."; c) all'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma e' abrogato; 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale."; d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 ( Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ). - 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo. 2. Le societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari."; e) all'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati; 2) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110- bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'art. 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale."; f) all'art. 6, secondo comma, le parole: "e terzo" sono soppresse; g) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli emolumenti erogati nell'anno"; 2) il terzo comma e' abrogato; 3) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' coop- erative e le societa' di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti."; 4) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'art. 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente."; h) dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente: "Art. 7- bis (Certificazioni dei sostituti di imposta ). - 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere a ) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonche' delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui e' stato tenuto conto ai sensi dell'art. 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennita' di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata. 3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformita' ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati. 4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'art. 7 e gli elenchi di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico. 5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione."; i) all'art. 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori."; l) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: "tra il 1 maggio e il 10 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 maggio ed il 30 giugno"; 2) nel quinto comma, le parole: "entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio"; m) all'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione."; 2) i commi quinto e sesto sono abrogati; n) all'art. 23, il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a ) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'art. 7- bis che lo stesso dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro."; o) all'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Le comunicazioni devono essere redatte in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ; la trasmissione puo' avvenire anche tramite supporto magnetico."; 2) nel terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'art. 23, settimo comma."; p) all'art. 36- bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute."; 2) al secondo comma, le lettere b ), c ), d ) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge; g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni."; 3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dei precedenti commi il contribuente e' invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi."; q) all'art. 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: "in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto". 2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 16, comma 1, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: " n-bis ) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo"; b) all'art. 16, comma 3, le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a ) a f) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da g ) a n)" sono sostituite dalle seguenti: "Per i redditi indicati alle lettere da d ) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g ) a n-bis )"; nello stesso comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi indicati alle lettere a ), b ) e c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente."; c) all'art. 18, comma 1, primo periodo, le parole: "per i redditi indicati alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b ) e n- bis)"; nello stesso comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis ) del comma 1 dell'art. 16 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.". 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 28, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato."; b) all'art. 30, primo comma, e all'art. 33, primo comma, lettera b), le parole: "termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "5 marzo di ciascun anno". c) all'art. 34, terzo comma, le parole: "entro il 5 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione"; d) all'art. 48, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il contribuente puo' sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarita' relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'art. 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla meta', se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonche' in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e' esclusa la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto."; e) all'art. 60, terzo comma, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare". (( 3-bis. E' soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio )) (( dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al )) (( decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato )) (( nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E' )) (( altresi' soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre )) (( all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99- )) (( bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, )) (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo )) (( 1984. )) (( 3-ter. In applicazione delle disposizioni di cui al comma )) (( 3- bis del presente articolo, al decreto-legge 29 dicembre )) (( 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 )) (( febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, sono )) (( apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) e' abrogata; )) (( b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "entro )) (( il 5 settembre e" sono soppresse. )) 4. Nell'art. 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: "entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 5 marzo dell'anno solare". 5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'art. 88, come sostituito dall'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente" sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta". 6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993. 7. Il termine per la consegna agli interessati del certificato di cui al comma 3 dell'art. 7- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 resta fissato al 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia stata consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'art. 7- bis del citato decreto n. 600 del 1973. 8. L'art. 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'art. 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'art. 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati. 9. Le disposizioni del comma 1, lettera a), numero 2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. (( 9- bis. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per )) (( l'esercizio 1993, nonche' quelli relativi all'imposta comunale )) (( sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di )) (( imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e )) (( giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici )) (( del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e )) (( Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei )) (( Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta )) (( Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano )) (( effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti )) (( entro il 30 settembre 1994. )) (( 9- ter. Al secondo comma dell'art. 55 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e )) (( successive modificazioni, dopo le parole: "Le disposizioni del )) (( precedente comma si applicano anche se la dichiarazione )) (( presentata e' priva di sottoscrizione" sono inserite le )) (( seguenti: "e il contribuente non ha provveduto, entro trenta )) (( giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio )) (( dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione". )) (( 9-quater. Al terzo comma dell'art. 8 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' )) (( aggiunto, infine, il seguente periodo: "la nullita' puo' essere )) (( sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro )) (( trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio )) (( delle entrate territorialmente competente". ))
Riferimenti normativi: - Si riportano gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 23, 29, 36- bis, 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sul reddito, come modificati dal presente provvedimento: "Art. 1 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili: b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'art. 34, comma 4- quater , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a L. 360.000 annue; b- bis ) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'art. 34, comma 4- quater , del citato testo unico delle imposte sui redditi; c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue L. 1.380.000, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore alla deduzione di cui all'art. 34, comma 4- quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalita' previste dall'art. 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione. e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili. e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalita' previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.". "Art. 3 (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - Primo comma (abrogato). Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni leg- islative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.". Il primo comma, ora abrogato, del surriportato art. 3 riguardava l'obbligo di allegare, alla dichiarazione dei redditi, il certificato del sostituto d'imposta attestante le somme corrisposte e le ritenute operate. "Art. 5 (Allegati alla dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) . - I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione: 1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno; 1- bis) l'elenco nominativo dei soci di societa' a responsabilita' limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale. 2) la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione; 3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ne' quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito; 4) (abrogato) ; 5) (abrogato) . Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20 e non abbiano optato per il regime ordinario. Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110- bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'art. 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni leg- islative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.". I numeri 4) e 5), ora abrogati, del surriportato art. 5 riguardavano l'obbligo di allegare, alla dichiarazione dei redditi, le attestazioni dei versamenti d'imposta ed i certificati dei sostituti. "Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo ed equiparate) . - Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le societa' ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4. Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. I soggetti esonerati ai sensi dell'art. 18 del presente decreto della tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto.". "Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta) . - I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro relativi agli emolumenti erogati nell'anno e devono essere specificati per ciascun percipiente: 1) le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo; 2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto; 3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennita' corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni; 4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate; 5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non e' stata eseguita la ritenuta. Terzo comma (Abrogato) . Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25- bis e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a ritenuta. Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata. Per gli utili di cui all'art. 27 le societa' devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorche' non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota. La dichiarazione delle societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'art. 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29.". Il terzo comma, ora abrogato del suesteso art. 7 riguardava l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, datori di lavoro, tanti differenziati elenchi nominativi dei soggetti percipienti, in ragione di quanti fossero gli uffici delle imposte interessati per competenza territoriale. "Art. 8. (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni) . - Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' puo' essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53. Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.". La modifica al terzo comma del su riportato art. 8 e' recata dal comma 9- quater del presente articolo. "Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni) . - Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 maggio ed il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 maggio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32.". "Art. 12 (Presentazione delle dichiarazioni) . - La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni al centro di servizio nella cui circoscrizione il comune e' compreso non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza. La dichiarazione con i relativi allegati puo' anche essere spedita al competente centro di servizio per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui si e' consegnata all'ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti. La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente. Quinto comma (Abrogato) . Sesto comma (Abrogato) ". Con l'abrogazione dei commi quinto e sesto del surriportato art. 12 e' stato eliminato l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi la copia per il comune, nonche' e' stata eliminata la relativa sanzione. "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) . - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'art. 7- bis che lo stesso dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro.". Il sesto comma e' stato sostituito con l'art. 3, comma 2, del presente provvedimento. "Art. 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) . - Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata: 1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 23; 2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del dieci per cento; 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; 4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nel n. 2), con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni con- siderate nella lettera a) dell'art. 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute oper- ate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Le comunicazioni devono essere redatte in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ; la trasmissione puo' avvenire anche tramite supporto magnetico. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'art. 23, settimo comma. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote deter- minate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'. Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25- bis, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.". "Art. 36- bis (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni) . - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge; g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni. Ai fini dei precedenti commi il contribuente e' invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.". "Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, puo' in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta. Riferimenti normativi: Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. - Si riportano gli articoli 16 e 18 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificati dal presente provvedimento: "Art. 16 (Tassazione separata) . - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque de- nominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile; b) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13- bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente.". "Art. 18 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente) . - Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b) e n-bis) del comma 1 dell'art. 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'art. 16 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione. 3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 5. Per i periodi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.". - Si riportano gli articoli 28, 30, 34, 48, 55 e 60 del D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificati dal presente provvedimento. "Art. 28 (Dichiarazione annuale) . - Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'art. 19 -bis . Dalla dichiarazione devono risultare: 1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27; 2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente; 3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali e' ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19- bis; 4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26; 5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative attestazioni. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, puo' includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.". "Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza). - La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il 5 marzo di ciascun anno. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell'attivita'. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7; e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti.". "Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori rel- ative alle liquidazioni ed ai versamenti) . - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita': a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 5 marzo di ciascun anno. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.". "Art. 34 (Regime speciale per l'agricoltura e per la pesca). - Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo o risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o pre- via manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonche' quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni. (Omissis) .". "Art. 48 (Circostanze attenuanti ed esimenti) . - Il contribuente puo' sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarita' relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'art. 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla meta', se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonche' in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e' esclusa la punibilita' per i reati previsti dal decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10 per cento. Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non superi di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.". "Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai nn. 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del cod. civ. e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33". "Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). - L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito: 1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo comma; 2) fino alla concorrenza della meta' dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio; 3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio; 4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38- bis con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma e' inferiore a quella gia' pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38- bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente. I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.". - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 746/1983, come da ultimo modificato col presente provvedimento, e' il seguente: "Art. 1. - Le disposizioni di cui alla lett. c) del primo e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; b) (abrogata); c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione dell'operazione; la dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. La dichiarazione di cui alla lett. b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e' inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalita' di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lett. c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa. I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli artt. 23, 24 o al secondo comma dell'art. 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 8, lett. c), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.". - Il testo dell'art. 36 del D.L. n. 69/1989, come da ultimo modificato con il presente provvedimento, e' il seguente: "Art. 36. - 1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, e' dovuta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le societa' non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio e' stata stabilita in lire duecentocinquantamila. 2. La tassa e' altresi' dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui e' stato attribuito il numero di partita IVA. la disposizione si applica anche se il numero di partita IVA e' stato attribuito anteriormente alla predetta data. 3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle societa' soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. 3- bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non e' dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale e' stata adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non e' neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto e' stato posto in liquidazione. 4. La data di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attivita'; quella annuale entro il termine del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni. 5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attivita', ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA. 6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' cessata l'attivita', sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale e' avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'art. 35, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione di attivita'. Alle dichiarazioni di cessazione di attivita' sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attivita'. 7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1. 8. - 10. (Omissis) .". - Il testo dell'art. 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al D.P.R. n. 641/1972, come da ultimo modificato con il presente provvedimento, e' il seguente: "Art. 88. - 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): a) alle societa' di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica, diversi dalle societa', aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' commerciali o agricole nonche' alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni: tassa per l'attribuzione e annuale L. 250.000; b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): tassa per l'attribuzione e annuale L. 100.000. Note 1. La tassa non e' dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati. 2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attivita'; quella annuale nel termine del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli esstremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si aplica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.". - I modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, primo periodo, della legge n. 413/1991, sono i c.d. modd. 730, da presentare da parte dei lavoratori dipendenti e assimilati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, ai fini dell'IRPEF nonche' del contributo al Servizio sanitario nazionale. L'art. 7- bis del D.P.R. n. 600/1973 e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del presente provvedimento. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo delle disposizioni abrogate dal comma 8 del presente provvedimento: Art. 16, terzo comma, della legge n. 114/1977: "I certificati di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno."; Art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 119/1981: "Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; e' rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione del certificato puo' essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica. Il certificato di cui al comma precedente sostuisce a tutti gli effetti il modello 101 ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi". Art. 2, comma 1, della legge n. 267/1989: "I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.".