AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive 1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che: a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita'; c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) sono portatori di (( handicap )) ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (( d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza )) (( energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o )) (( assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9; )) (( d-ter) iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura )) (( naturale, biologica e biodinamica; )) (( d-quater) iniziano un'attivita' nel campo della raccolta )) (( differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; )) (( d-quinquies) iniziano un'attivita' nel campo del risanamento )) (( idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino )) (( ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per )) (( la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri )) (( storici cittadini; )) (( d-sexies) iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti )) (( ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui )) (( al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del )) (( 23 marzo 1992. )) 2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attivita' commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi (( di reddito )) deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, (( nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere )) d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies ), (( per le quali il limite e' fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni )) ; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso anno il contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata. 3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'. (( 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano )) (( anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata )) (( ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui )) (( redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica )) (( 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle )) (( aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione )) (( che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i )) (( requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva )) (( e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. )) (( Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai )) (( soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico )) (( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 )) (( dicembre 1986, n. 917. )) )) (( 3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta )) (( sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico )) (( agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo )) (( unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 )) (( dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. )) 3-quater. (( Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: )) (( a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita' )) (( produttive gia' esistenti alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto o vi subentrano; )) )) (( b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di )) (( entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato )) (( alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo )) (( unico approvato con decreto del Presidente )) (( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive )) (( modificazioni, nonche' alle aziende coniugali non gestite in )) (( forma societaria. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante. "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro": "Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro) - 1. A decorrere dal l gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio l987, n. 56, purche' rapportate al tempo annuale di lavoro. 2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei diritti dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneita' rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al personale da destinare ad attivita' di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrita' e dell'affidabilita' di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre l977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo' differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento. 5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti; b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6; c) le categorie di lavoratori determinate, anche per le specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7. 6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla me- dia nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento. 7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera. 8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio. 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione. 11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art. 6, comma 1. 12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. E' abrogata ogni disposizione contraria". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate": "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali". - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", e' pubblicata nella (( Gazzetta Ufficiale , supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 1991. - Il regolamento CEE n. 880/92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 47 del 18 giugno 1992. - Si riporta il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230- bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui redditi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". - Si riporta il testo dell'art. 87 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 917/1986: "Art. 87. (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicati nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 12 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 917/1986: "4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 5.300.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico".