AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
                     Regime fiscale sostitutivo
                   per nuove iniziative produttive
 
  1.  Il  regime  fiscale  sostitutivo disposto dal presente articolo
compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:
   a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la  prima  volta
la  dichiarazione  di  inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
   b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se  non  in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
   c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a)
e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
   d) sono portatori di (( handicap )) ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
(( d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza          ))
(( energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o ))
(( assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;              ))
(( d-ter) iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura       ))
(( naturale, biologica e biodinamica;                              ))
(( d-quater) iniziano un'attivita' nel campo della raccolta        ))
(( differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;                    ))
(( d-quinquies) iniziano un'attivita' nel campo del risanamento    ))
(( idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino     ))
(( ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per   ))
(( la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri   ))
(( storici cittadini;                                              ))
(( d-sexies) iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti   ))
(( ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui   ))
(( al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del               ))
(( 23 marzo 1992.                                                  ))
 2.  L'imposta  sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di
inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a  4
milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il
5  marzo  con  le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto,
sostituisce la tassa di concessione governativa per la  partita  IVA,
l'imposta   comunale   per   l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
professioni,  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  la   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle
persone   fisiche   e   l'imposta   locale   sui   redditi,  relative
all'esercizio di attivita' commerciali e di  arti  e  professioni,  e
l'imposta  sul  patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate in  regime  fiscale  sostitutivo
non costituiscono componenti negativi (( di reddito )) deducibili per
le   controparti.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano se il costo  complessivo  dei  beni  materiali  strumentali
acquisiti,  anche  in locazione finanziaria, supera, (( nel corso del
triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo  che
per  le  iniziative  produttive di cui al comma 1, lettere )) d-bis),
d-ter), d-quater) e d-sexies ), (( per le quali il limite e'  fissato
in  lire  500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire
1.000 milioni )) ; in  caso  di  superamento  del  limite  nel  corso
dell'anno,  il  regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a
partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso  anno  il
contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata.
  3.  Possono  avvalersi,  per  una  sola  volta,  del regime fiscale
sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e
1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ))
(( anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata  ))
(( ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui      ))
(( redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle    ))
(( aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione ))
(( che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i      ))
(( requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva  ))
(( e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante.   ))
(( Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai       ))
(( soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico          ))
(( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22        ))
(( dicembre 1986, n. 917. ))                                       ))
(( 3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta        ))
(( sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico    ))
(( agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo      ))
(( unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  ))
(( dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.              ))
   3-quater. (( Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
applicano: ))
(( a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita'    ))
(( produttive gia' esistenti alla data di entrata in vigore del    ))
(( presente decreto o vi subentrano; ))                            ))
(( b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di ))
(( entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato     ))
(( alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo     ))
(( unico approvato con decreto del Presidente                      ))
(( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive         ))
(( modificazioni, nonche' alle aziende coniugali non gestite in    ))
(( forma societaria.                                               ))
 
             Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23 luglio
          1991,  n.    223,  recante.  "Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro":
             "Art. 25  (Riforma  delle  procedure  di  avviamento  al
          lavoro)  -  1.  A decorrere dal l gennaio 1989, i datori di
          lavoro privati, che, ai sensi della legge 29  aprile  1949,
          n.  264  e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono
          tenuti ad assumere  i  lavoratori  facendone  richiesta  ai
          competenti   organi  di  collocamento,  hanno  facolta'  di
          assumere tutti i lavoratori mediante richiesta  nominativa.
          Tali  datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di
          dieci  dipendenti  e  qualora  effettuino  assunzioni,   ad
          eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
          obbligatorio,  a  riservare  il  dodici  per  cento di tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al comma 5, anche quando  siano  assunzioni  a  termine  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio l987, n. 56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro.
             2.  Tra  le suddette assunzioni non rientrano quelle del
          personale  appartenente   alle   qualifiche   appositamente
          individuate  nei  contratti collettivi di categoria, quelle
          relative  alle  categorie  dei   diritti   dei   lavoratori
          destinati  a  svolgere  mansioni di guardia giurata, quando
          questi siano  in  possesso  di  attestazione  di  idoneita'
          rilasciata   dalle   competenti   autorita'   di   pubblica
          sicurezza, quelle relative al  personale  da  destinare  ad
          attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al
          personale  da destinare ad attivita' di produzione ovvero a
          servizi    essenziali    ai    fini    dell'integrita'    e
          dell'affidabilita'  di strutture rilevanti per la sicurezza
          dello Stato, determinate con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   sentiti   il   Comitato
          interministeriale  per  le  informazioni  e  la  sicurezza,
          istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre l977,
          n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori
          di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma
          1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di  cui
          al   comma   2.   Il   datore   di  lavoro  puo'  differire
          l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in
          cui,  nell'ambito  della  Regione  e  delle  circoscrizioni
          contermini  rispetto  a  quella  nella  quale va effettuata
          l'assunzione,  i  lavoratori appartenenti alle categorie di
          cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta
          siano meno di tre. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, sentita la Commissione centrale
          per  l'impiego,  vengono  determinate   le   modalita'   di
          applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo.
             4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni  non
          equivalenti   a   quelle   risultanti  dalla  richiesta  di
          avviamento.
             5. I lavoratori di cui al secondo periodo  del  comma  1
          sono:
               a)  i  lavoratori  iscritti  da piu' di due anni nella
          prima classe delle liste di collocamento  e  che  risultino
          non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
          esercenti  attivita'  commerciali,  degli  artigiani  e dei
          coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
               b)  i  lavoratori  iscritti   nella   lista   di   cui
          all'articolo 6;
               c)  le  categorie di lavoratori determinate, anche per
          le specifiche aree territoriali,  mediante  delibera  della
          Commissione   regionale   per   l'impiego,   approvata  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  ai  sensi
          del comma 7.
            6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra
          iscritti  alla  prima  classe della lista di collocamento e
          popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla me-
          dia  nazionale,  le  Commissioni  regionali  per  l'impiego
          possono,  con  delibera  motivata da assumere a maggioranza
          dei loro componenti, proporre di riservare una quota  delle
          assunzioni  di  cui  al  comma  1 a beneficio esclusivo dei
          lavoratori delle categorie previste  alla  lettera  b)  del
          comma 5.  Nella medesima deliberazione possono proporre una
          elevazione  della percentuale di assunzioni di cui al comma
          1 ad una misura non superiore al venti per cento.
             7. Le delibere di cui al comma  5,  lettera  c),  ed  al
          comma  6,  possono  essere  assunte  anche  limitatamente a
          territori  subregionali;  esse   vengono   sottoposte   dal
          direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro e
          della  previdenza  sociale,  il   quale   adotta   le   sue
          determinazioni  entro  trenta  giorni dal ricevimento della
          delibera.
             8.  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego   emanano
          disposizioni  alle  Commissioni circoscrizionali dirette ad
          agevolare gli  avviamenti  delle  lavoratrici  in  rapporto
          all'iscrizione  alle  liste  di  mobilita' e agli indici di
          disoccupazione nel territorio.
             9.  Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
             10.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
          di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
          finalizzare al finanziamento di azioni formative  riservate
          ai  lavoratori  appartenenti alle categorie di cui al comma
          5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al
          numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
          presenti in ciascuna Regione.
             11. Il  lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta
          formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
          le  modalita'  determinate  dalla Commissione regionale per
          l'impiego,  perde,  per  un   periodo   di   dodici   mesi,
          l'iscrizione  nelle  liste di mobilita', di cui all'art. 6,
          comma 1.
             12. L'iscrizione nelle liste ordinarie  di  collocamento
          produce  effetti  solo  ai fini dell'avviamento al lavoro o
          della  corresponsione  di  prestazioni  previdenziali.   E'
          abrogata ogni disposizione contraria".
             - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio
          1992,  n.    104,  recante: "Legge-quadro per l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate":
             "Art.  3.  (Soggetti  aventi  diritto)  -  1. E' persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
             2. La persona handicappata ha diritto  alle  prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
             3. Qualora la  minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale della sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano  priorita' nei programmi e negli interventi dei
          servizi pubblici.
             4. La presente legge si applica anche agli  stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
             - La legge 9 gennaio 1991, n.  9,  recante:  "Norme  per
          l'attuazione  del nuovo piano energetico nazionale: aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali", e'  pubblicata  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  ,
          supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 1991.
            -  Il  regolamento  CEE n. 880/92, concernente un sistema
          comunitario di  assegnazione  di  un  marchio  di  qualita'
          ecologica,  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n.  47  del
          18 giugno 1992.
             -  Si riporta il testo dell'art. 5 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917:
             "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata).  -  1.  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4. I redditi delle imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-  bis  del codice civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui
          redditi,  i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
          il secondo grado".
             - Si riporta il testo  dell'art.  87  del  citato  testo
          unico approvato con D.P.R. n. 917/1986:
             "Art.   87.  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               d) le societa' e gli enti di ogni tipo,  con  o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
             2. Tra gli enti diversi  dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri  soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali   il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo.  Tra le societa' e gli enti di cui  alla  lettera
          d)  del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa' e le
          associazioni indicati nell'art. 5.
             3. Ai fini delle  imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
             4.   L'oggetto   esclusivo  o  principale  dell'ente  e'
          determinato in base all'atto costitutivo, se  esistente  in
          forma  di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
          e,  in  mancanza,  in  base  all'attivita'   effettivamente
          esercitata".
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 12 del
          citato testo unico approvato con D.P.R. n. 917/1986: "4. Le
          detrazioni per carichi di famiglia  spettano  a  condizione
          che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono  non abbiano
          redditi propri per ammontare complessivamente  superiore  a
          L.  5.300.000,  al  lordo  degli  oneri  deducibili,  e  lo
          attestino nella dichiarazione dei  redditi  o  in  apposito
          allegato;  per  i  figli minori, compresi quelli adottivi e
          gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere  fatta
          dal  contribuente.  Nelle ipotesi cui alle lettere c) ed e)
          del comma 2 la detrazione per  i  figli  spetta  in  misura
          doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli
          sono esclusivamente a suo carico".