IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 1994, n.  468,
con il quale si stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministro
delle  finanze  di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro del tesoro sono  regolate  le  modalita'  di  riscossione  e
versamento   all'erario   delle   oblazioni   previste  dal  predetto
decreto-legge per la definizione delle violazioni edilizie;
  Visto l'art. 1, comma 7, del predetto  decreto-legge  n.  468,  che
prevede  il  versamento  a  conguaglio  in  misura tripla della somma
residua eventualmente dovuta risultante dalla  domanda  di  sanatoria
gia' presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.  47;
  Visto  il decreto ministeriale del 16 aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 1985;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il versamento all'erario dell'oblazione  prevista  dall'art.  1,
commi  6  e  7, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, va eseguito
mediante delega  irrevocabile  all'Ente  poste  italiane  utilizzando
l'apposito  bollettino  di  conto  corrente  di  cui  al  decreto del
Ministro delle finanze 16 aprile 1985, predisposto per  la  ricezione
dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale e denominato: mod.
ch  8-quater "Oblazione abusivismo edilizio"; la data di conferimento
della delega e' quella risultante dal timbro postale.
  2. Il versamento dell'oblazione di cui all'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge  n. 468 puo' essere effettuato con rateizzazione del 30
per cento entro il 31 ottobre 1994 e della restante quota del 70  per
cento entro il 30 aprile 1995 ovvero in unica soluzione; il pagamento
dell'eventuale  integrazione  dell'oblazione  dovuta  ai  sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non interamente corrisposta, di  cui
all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge n. 468, va effettuato, in
unica soluzione, entro il 31 ottobre 1994. Sul retro del  bollettino,
nello  spazio  riservato  alla  causale,  oltre  all'indicazione  del
versamento in unica soluzione o rateale va indicato il comune ove  e'
ubicato l'immobile.
  3. L'attestazione di pagamento relativa alla prima od unica rata e'
allegata alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria
da  presentare  dal  soggetto  richiedente  al  comune ove e' ubicato
l'immobile entro la data del 31 ottobre 1994.
  4. Per  ciascuna  domanda  presentata  va  effettuato  un  separato
versamento.