IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468,
con il quale si stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro del tesoro sono regolate le modalita' di riscossione e
versamento all'erario delle oblazioni previste dal predetto
decreto-legge per la definizione delle violazioni edilizie;
Visto l'art. 1, comma 7, del predetto decreto-legge n. 468, che
prevede il versamento a conguaglio in misura tripla della somma
residua eventualmente dovuta risultante dalla domanda di sanatoria
gia' presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 1985;
Decreta:
Art. 1.
1. Il versamento all'erario dell'oblazione prevista dall'art. 1,
commi 6 e 7, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, va eseguito
mediante delega irrevocabile all'Ente poste italiane utilizzando
l'apposito bollettino di conto corrente di cui al decreto del
Ministro delle finanze 16 aprile 1985, predisposto per la ricezione
dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale e denominato: mod.
ch 8-quater "Oblazione abusivismo edilizio"; la data di conferimento
della delega e' quella risultante dal timbro postale.
2. Il versamento dell'oblazione di cui all'art. 1, comma 6, del
decreto-legge n. 468 puo' essere effettuato con rateizzazione del 30
per cento entro il 31 ottobre 1994 e della restante quota del 70 per
cento entro il 30 aprile 1995 ovvero in unica soluzione; il pagamento
dell'eventuale integrazione dell'oblazione dovuta ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non interamente corrisposta, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 468, va effettuato, in
unica soluzione, entro il 31 ottobre 1994. Sul retro del bollettino,
nello spazio riservato alla causale, oltre all'indicazione del
versamento in unica soluzione o rateale va indicato il comune ove e'
ubicato l'immobile.
3. L'attestazione di pagamento relativa alla prima od unica rata e'
allegata alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria
da presentare dal soggetto richiedente al comune ove e' ubicato
l'immobile entro la data del 31 ottobre 1994.
4. Per ciascuna domanda presentata va effettuato un separato
versamento.