La nota (d) all'art. 3 del decreto legislativo citato in epigrafe,
riportata  nel  testo aggiornato di detto decreto, a pag. 10, seconda
colonna, del sopraindicato supplemento ordinario, e' sostituita dalla
seguente:
   "(d) Si trascrive il testo dell'art. 166 del codice  penale,  come
sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19:
   'Art.   166   (Effetti   della   sospensione).  -  La  sospensione
condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
   La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in
alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di  misure  di
prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici
o  privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per
il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni  necessarie
per svolgere attivita' lavorativa'".