La nota (d) all'art. 3 del decreto legislativo citato in epigrafe, riportata nel testo aggiornato di detto decreto, a pag. 10, seconda colonna, del sopraindicato supplemento ordinario, e' sostituita dalla seguente: "(d) Si trascrive il testo dell'art. 166 del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19: 'Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa'".