IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
30 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la comunicazione della sentenza del tribunale  di  Campobasso
del  27 giugno 1994 dalla quale risulta che il sig. Antonio Di Rocco,
consigliere regionale della regione Molise e' stato condannato per il
reato di cui all'art. 317 cpv del codice penale;
  Vista la comunicazione del commissario del Governo per  la  regione
Molise n. 873/1.09.03 dell'8 luglio 1994;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di consigliere  regionale  del
sig. Antonio Di Rocco;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Antonio Di Rocco e' sospeso  dalla  carica  di  consigliere
della regione Molise a decorrere dal 27 giugno 1994.
   Roma, 27 luglio 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI