IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale n. 1/1553 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e' stato individuato, per la provincia di Reggio Calabria, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto ministeriale n. 1/6051 del 16 ottobre 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Reggio Calabria, il numero e la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto ministeriale n. 1/7254 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' stata conferita, con decorrenza 1 gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla So.G.E.M. S.p.a., con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), via Andrea Costa n. 5; Visto il decreto ministeriale n. 1/823 del 28 gennaio 1993, con il quale e' stata determinata per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; Visto il decreto ministeriale n. 1/4171 del 15 giugno 1993 con il quale e' stata stabilita per la provincia di Reggio Calabria la misura del compenso per abitante servito di cui al comma 3, lettera d), del predetto art. 61, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; Viste le sentenze del Consiglio di Stato numeri 34 e 35, depositate rispettivamente in data 17 e 20 gennaio 1994 che hanno confermato la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1215 del 1992, con la quale, sui ricorsi proposti dalla Cal.So.C.E.T. S.p.a., era stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/1553 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria, ed era stato altresi' annullato, per illegittimita' derivata, il decreto ministeriale n. 1/7254 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla So.G.E.M. S.p.a.; Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di un unico ambito, sia di quello di conferimento della concessione rendono indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarita' dello svolgimento del servizio d riscossione dei tributi; Ritenuto che tale provvedimento comporta inevitabilmente una revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Reggio Calabria e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni; Considerato che dalla sentenza del Consiglio di Stato si desume che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Calabria avrebbe dovuto tener conto del diritto della Cal.So.C.E.T. S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito territoriale comprendente il territorio dei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione; Visto il parere n. 031, reso dalla comissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 13 aprile 1994, con il quale la commissione stessa ha affermato che nell'emanare un nuovo decreto di determinazione degli ambiti per la provincia di Reggio Calabria, occorrera' procedere nel rispetto delle precise disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sottolineando altresi' la necessita' di uno scrupoloso accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge per il nuovo costituendo ambito, con particolare riguardo alla capacita' della Cal.So.C.E.T. S.p.a. di concretamente dotarsi di tutte le strutture operative indispensabili per assicurare un servizio funzionale, nonostante la brevita' del periodo di gestione; Viste le note n. 7766/94 dell'11 maggio 1994 e n. 7100/7942 del 12 maggio 1994, rispettivamente della direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Reggio Calabria, e del comando nucleo polizia tributaria di Reggio Calabria, concernenti l'esito degli accertamenti richiesti in ordine all'assetto societario, alla capacita' finanziaria e tecnico organizzativa della Cal.So.C.E.T. S.p.a.; Considerato che dagli eseguiti accertamenti e' risultato che la Cal.So.C.E.T. S.p.a. e' in condizione di adeguare, entro i termini di legge previsti per l'avvio del servizio, la propria struttura tecnico organizzativa in modo tale da garantire l'efficienza, l'economicita' e la funzionalita' del servizio; Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Calabria ed alla conseguente revisione degli sportelli; Decreta: Art. 1. I decreti ministeriali n. 1/1553 del 4 ottobre 1989, n. 1/6051, art. 1, del 16 ottobre 1989 e n. 1/7254 del 21 dicembre 1989 sono revocati.