AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( Modifica della definizione di natante                           ))
  1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n.  51,
e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  della  presente  legge,  le  costruzioni  destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
    a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
    b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche  se
con  motore  ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente
lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
    c)  imbarcazione  da  diporto:   ogni   unita'   destinata   alla
navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri
7,50  se  a  motore  o  a  metri  10  se  a vela, anche se con motore
ausiliario;
    d) natante da diporto: ogni unita' da  diporto  avente  lunghezza
fuori  tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a
vela, anche se con motore ausiliario.".
  2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1  della  legge  11  febbraio
1971,  n.  50,  come  modificato  dalla  legge 6 marzo 1976, n. 51, e
sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile  1986,  n.  193,  e'
inserito il seguente:
  "E'  motoveliero l'unita' da diporto a propulsione mista, meccanica
e a vela, in cui il rapporto tra  superficie  in  metri  quadrati  di
tutte  le  vele  che  possono  essere  bordate  contemporaneamente in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco
genoa e le vele di strallo e con esclusione  dello  spinnaker,  e  la
potenza   del   motore   in  cv  o  in  kw  sia  superiore  o  uguale
rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.".
  3.  Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  dell'applicazione   delle   norme   del   codice   della
navigazione,  dei  relativi  regolamenti  di esecuzione e delle altre
leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate,  ad  ogni
effetto,  alle  navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore
alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica  ed  alle  25  in  ogni
altro  caso,  anche  se  l'imbarcazione  supera detta stazza, fino al
limite di 24 metri.".
  4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n.  51,
e  dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito
dal seguente:
  "Sono natanti:
    a) le unita' da diporto a remi;
    b)  le  unita'  da  diporto  aventi  lunghezza  fuori  tutto  non
superiore  a  metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se
con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori  tutto
non superiore a metri 10.".
(( 5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge             ))
(( 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della  ))
(( legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26    ))
(( aprile 1986, n. 193, e' inserito il seguente:                   ))
(( "La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea     ))
(( retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto    ))
(( estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come ))
(( le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le        ))
(( falchette e similari".                                          ))
  6.  Dopo  il  quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "La  navigazione  e  l'utilizzazione  delle   unita'   da   diporto
denominate  acquascooters  o  moto  d'acqua  e  mezzi  similari  sono
disciplinate con ordinanze delle  competenti  autorita'  marittime  o
della navigazione interna.".
  7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  cosi'  come  introdotto  dall'articolo  12 della legge 26 aprile
1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
  "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono
stabilite le norme tecniche per determinare il numero  massimo  delle
persone  trasportabili,  il  numero  minimo  delle persone componenti
l'equipaggio dei natanti di cui  al  presente  articolo,  nonche'  la
potenza  minima  e  massima  dei motori installabili a bordo di detti
natanti, in base al loro dislocamento ed alle  altre  caratteristiche
strutturali.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo degli articoli 1 e 13 della legge n. 50/1971,
          come da ultimo modificati dal presente provvedimento, e' il
          seguente:
             "Art.  1  (come  modificato  dall'art.  1 della legge n.
          51/1976, dall'art. 1 della legge n. 193/1986 e dal presente
          articolo).  -  Le  disposizioni  della  presente  legge  si
          applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime
          ed in quelle interne.
             E'  navigazione  da  diporto  quella  effettuata a scopi
          sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
             In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che
          non sia espressamente previsto  dalla  presente  legge,  si
          applicano   le  disposizioni  contenute  nel  codice  della
          navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle
          altre leggi speciali.
            Ai fini della presente legge,  le  costruzioni  destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate:
           a)  unita'  da  diporto:  ogni  costruzione destinata alla
          navigazione da diporto;
           b) nave da diporto: ogni costruzione a motore  o  a  vela,
          anche  se con motore ausiliario, destinata alla navigazione
          da diporto avente lunghezza  fuori  tutto  superiore  a  24
          metri;
           c)  imbarcazione  da  diporto:  ogni unita' destinata alla
          navigazione  da  diporto  avente  lunghezza   fuori   tutto
          superiore  a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela,
          anche se con motore ausiliario;
           d) natante da  diporto:  ogni  unita'  da  diporto  avente
          lunghezza  fuori  tutto  non  superiore  a  metri 7,50 se a
          motore o a  metri  10  se  a  vela,  anche  se  con  motore
          ausiliario.
           E'  unita'  da diporto a vela con motore ausiliario quella
          in cui il rapporto tra  superficie  in  metri  quadrati  di
          tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente
          in  navigazione  su  idonee  attrezzature  fisse,  compresi
          l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo  (escluso  lo
          spinnaker)  e  la  potenza del motore in cavalli o in kw e'
          superiore rispettivamente a 2 o 2,72.
           E' motoveliero l'unita' di diporto  a  propulsione  mista,
          meccanica  e  a  vela, in cui il rapporto tra superficie in
          metri quadrati di tutte le vele che possono essere  bordate
          contemporaneamente  in  navigazione  su idonee attrezzature
          fisse, compreso l'eventuale  fiocco  genoa  e  le  vele  di
          strallo  e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del
          motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente
          a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
           Ai fini dell'applicazione delle  norme  del  codice  della
          navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle
          altre  leggi  speciali,  le  imbarcazioni  da  diporto sono
          equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed  ai  galleggianti
          di  stazza  lorda  non  superiore  alle  10 tonnellate se a
          propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso,  anche
          se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24
          metri.
           Per  potenza  del motore, ai fini della presente legge, si
          intende la potenza massima di esercizio come  definita  con
          decreto  del  Ministro per la marina mercantile di concerto
          con
           il Ministro per i trasporti.
           Con decreto del Ministro  per  la  marina  mercantile,  di
          concerto  con  il Ministro per i trasporti, sono emanate le
          norme   relative   all'omologazione,   al    collaudo    ed
          all'accertamento  della  potenza  dei  motori.  La fabbrica
          costruttrice  rilascia,  per ciascun esemplare di motore di
          una  serie  il  cui  prototipo  sia  stato  omologato,  una
          dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in
          tutte le sue parti al tipo omologato.
           Di  tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello
          stabilito con il decreto di cui  al  comma  precedente,  la
          fabbrica  che  la  rilascia  assume  piena  responsabilita'
          civile e penale.
           L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha  facolta'
          di   sottoporre  ad  eccertamenti  di  controllo  i  motori
          omologati.
           Gli accertamenti possono essere effettuati sia  presso  le
          fabbriche  costruttrici,  sia  presso  le  sedi  di vendita
          situate nel territorio nazionale.
           Gli accertamenti sono compiuti  da  funzionari  muniti  di
          apposita  delega  ministeriale;  i  funzionari hanno libero
          accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono
          al prelievo di campioni  disponendo  per  la  effettuazione
          delle prove.
           Le    prove    di    accertamento   sono   effettuate   in
          contraddittorio con il  costruttore  o  con  il  venditore,
          oppure  con  persona  munita  dei  poteri di rappresentanza
          dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a  carico  del
          titolare  dell'impianto  di  costruzione  e  del  punto  di
          vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
           L'efficacia  della  omologazione   puo'   essere   sospesa
          dall'autorita'  che  l'ha  rilasciata  in caso di accertata
          difformita', anche parziale, di uno o piu' esemplari  della
          serie rispetto al tipo omologato.
           L'omologazione  puo'  essere  revocata  quando  sia  stato
          adottato piu' di un provvedimento di sospensione".
            "Art. 13 (come sostituito, da ultimo, dall'art. 12  della
          legge  n.  193/1986, poi modificato dal presente articolo).
          -  Sono natanti:
           a) le unita' da diporto a remi;
           b) le unita' da diporto aventi lunghezza fuori  tutto  non
          superiore  a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela,
          anche se con motore ausiliario,  ed  i  motovelieri  aventi
          lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.
           La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea
          retta,  tra  il  punto  estremo  anteriore della prora e il
          punto estremo posteriore  della  poppa,  escluse  tutte  le
          appendici  come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme
          poppiere, le falchette e similari.
             I natanti sono esclusi dall'obbligo  dell'iscrizione  di
          cui all'art. 5 e della relativa licenza.
             I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa,
          salvo quelli indicati nel comma seguente.
             I  natanti  comunemente  denominati    jole   , pattini,
          sandolini, mosconi, tavole a vela,   scooters    acquatici,
          mezzi  similari  e natanti a vela con superficie velica non
          superiore a quattro metri quadrati, possono navigare  entro
          il  limite di un miglio dalla costa.  L'autorita' marittima
          puo'  estendere  o  ridurre  detto  limite  in  relazione a
          particolari condizioni locali.
           La navigazione e l'utilizzazione delle unita'  da  diporto
          denominate  acquascooters  o  moto d'acqua e mezzi similari
          sono disciplinate con ordinanze delle competenti  autorita'
          marittime o della navigazione interna.
             I  natanti  indicati nel presente articolo sono soggetti
          alle determinazioni dell'autorita'  competente  per  quanto
          attiene  i  limiti  di  velocita'  e le zone dello specchio
          acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione.
            Con  decreto  del  Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione   vengono   stabilite  le  norme  tecniche  per
          determinare il numero massimo delle persone  trasportabili,
          il  numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei
          natanti di cui al presente  articolo,  nonche'  la  potenza
          minima  e  massima dei motori installabili a bordo di detti
          natanti,  in  base  al  loro  dislocamento  ed  alle  altre
          caratteristiche strutturali".