IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento delle docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1986, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita'; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per traduttori e interpreti; Sentita l'Associazione italiana traduttori e interpreti; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella IX-bis del medesimo, la tabella IX-ter, relativa al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario per traduttori e interpreti. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero e la scuola di alti studi islamici possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario per traduttori e interpreti. Dopo la tabella IX-bis, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella IX-ter, relativa al diploma universitario per traduttori e interpreti. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 1993 Il Ministro: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1994 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 140