IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente  la
disciplina   dei  contratti  di  compravendita  degli  autoveicoli  e
l'istituzione del pubblico registro automobilistico  presso  le  sedi
dell'Automobile club d'Italia;
  Visto   il   regio   decreto  29  luglio  1927,  n.  1814,  recante
disposizioni   d'attuazione   e   transitorie   del   citato    regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 18 giugno 1945, n.
399, che approva le nuove tariffe  delle  tasse  e  degli  emolumenti
dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e
successive modificazioni;
  Vista  la legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione
dell'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187,  che  prevede  la
totale automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico
e  la sostituzione dei volumi di formalita' con un archivio magnetico
centralizzato e consente che, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro di  grazia  e  giustizia  possano  essere
apportate  modifiche  ed  aggiunte  alle  voci  di  cui  alla tabella
allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945,  n.
399;
  Visto  il  decreto  ministeriale 1 luglio 1991 che approva la nuova
tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti  dagli  utenti  per  le
richieste di formalita' al pubblico registro automobilistico;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il nuovo codice  della
strada;
  Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente il
regolamento d'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 187;
                              Decreta:
  E'  approvata  l'acclusa  tabella  che  stabilisce le nuove voci di
tariffa e determina gli importi  degli  emolumenti  da  corrispondere
all'Automobile  club  d'Italia per le formalita' inerenti alla tenuta
del pubblico registro automobilistico, per il rilascio  dei  relativi
certificati  e per le visure ed ispezioni da effettuarsi nel pubblico
registro automobilistico.
  La nuova tabella  si  applica  alle  richieste  di  formalita',  di
documenti, di visure e ispezioni, presentate agli uffici del pubblico
registro  automobilistico  a  partire  dal quinto giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 settembre 1994
                                      Il Ministro delle finanze
                                               TREMONTI
Il Ministro di grazia e giustizia
          BIONDI