IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione dell'imposta erariale di trascrizione; Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, che prevede la totale automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico e la sostituzione dei volumi di formalita' con un archivio magnetico centralizzato e consente che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia possano essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1991 che approva la nuova tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti dagli utenti per le richieste di formalita' al pubblico registro automobilistico; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il nuovo codice della strada; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente il regolamento d'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 187; Decreta: E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce le nuove voci di tariffa e determina gli importi degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalita' inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, per il rilascio dei relativi certificati e per le visure ed ispezioni da effettuarsi nel pubblico registro automobilistico. La nuova tabella si applica alle richieste di formalita', di documenti, di visure e ispezioni, presentate agli uffici del pubblico registro automobilistico a partire dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 settembre 1994 Il Ministro delle finanze TREMONTI Il Ministro di grazia e giustizia BIONDI