IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale n. 100263 del 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993, n. 74, con il quale il Tesoro e' stato autorizzato a contrarre con la Comunita' economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise, da erogarsi in piu' tranches, ed, in particolare, l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di ammontare pari a 500 milioni di ECU (triennale) e 2.900 milioni di marchi tedeschi (settennale); Visti i decreti ministeriali n. 101252 del 15 ottobre 1993, n. 101269 del 19 ottobre 1993 e n. 101386 del 10 novembre 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1993, con i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche del suddetto prestito, suddivisa in tre quote, di ammontare pari a 1.000 milioni di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi (quinquennale), e 475 milioni di ECU (quinquennale), su cui sono intervenuti contratti di swap; Visti i decreti ministeriali n. 397186 del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1994, n. 44, e n. 397777 del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1994, n. 118, con cui sono stati regolati i rapporti tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito; Considerato che sulla quota di 2.900 milioni di marchi tedeschi della prima tranche del suddetto prestito e' intervenuto un contratto di "interest rate swap" per DM 500.000.000, con il Credit Suisse Financial Products; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Ritenuto di doversi provvedere in merito; Decreta: Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 397186 del 3 febbraio 1994, citato nelle premesse, vengono modificati come segue: Art. 2. - Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle suddette Banche estere nel giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1 nelle rispettive valute, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia gli importi provvisori in lire almeno dieci giorni prima delle singole date di pagamento previste nei "contratti di provvista" del prestito e con le modalita' indicate nel successivo art. 4. Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuali e del rapporto di cambio disponibile al momento della definizione. L'ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi. Per i versamenti relativi alle quote di DM 2.900 milioni (di cui DM 500 milioni swappati) 6,50% 10 marzo 1995/2000, di ECU 1.000 milioni 6% 3 novembre 1993/2000, di DM 1.000 milioni 5,625% 10 novembre 1993/1998 e di ECU 475 milioni 5,50% 25 novembre 1993/2000, la Banca d'Italia utilizzera' gli importi nelle rispettive valute che saranno rimessi sotto le stesse "date di pagamento" dalle singole controparti firmatarie dei contratti "Interest rate swap", stipulati con il Ministero del tesoro. Art. 3. - Inoltre in relazione ai citati accordi di "swap", la Banca d'Italia, con le modalita' indicate nel successivo art. 4, rimettera' fino alla scadenza delle singole quote: al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 10 settembre 1994, un importo pari al Libor a 6 mesi, aumentato dello 0,25% applicato su 500.000.000 di marchi tedeschi; al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 3 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi aumentato di 0,03875% applicato su 1.000 milioni di ECU; alla Morgan Guaranty Trust Co., trimestralmente, a partire dal 10 febbraio 1994, un importo pari al Libor a tre mesi aumentato di 0,255% applicato su 1.000 milioni di marchi tedeschi; alla CEE, semestralmente, a partire dal 25 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi diminuito di 0,31% applicato su 475 milioni di ECU. Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e le singole controparti, ai sensi dei ripetuti contratti di "swap", avverranno esclusivamente per il saldo netto. Il presente decreto sara' inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 1994 Il Ministro: DINI