IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1993); Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione, in particolare l'art. 3, paragrafo 3; Vista la direttiva 93/17/CEE della Commissione del 30 marzo 1993 che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate. Possono essere classificati in tali classi i tuberi-seme certificabili ufficialmente come "tuberi-seme di base" ai sensi dell'art. 25, punto A), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed aventi i requisiti indicati al successivo paragrafo 2, secondo quanto risulta da un esame ufficiale. 2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) rispetto delle norme fitosanitarie vigenti; b) i tuberi-seme devono essere stati ottenuti da materiali conformi alle condizioni di cui all'allegato I del presente decreto e rispondere alle condizioni supplementari o piu' rigorose di cui all'allegato II del medesimo.