IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 5 della  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1993);
  Vista  la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Vista la legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  il  regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno 1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987,
n. 600;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno  1978,  n.
373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del
Ministro  per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno
apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25  novembre
1971, n. 1096;
  Vista  la  direttiva  66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966,
relativa  alla  commercializzazione  dei   tuberi-seme   di   patate,
modificata  da  ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione, in
particolare l'art. 3, paragrafo 3;
  Vista la direttiva 93/17/CEE della Commissione del  30  marzo  1993
che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate,
nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto determina classi comunitarie di tuberi-seme
di base delle patate. Possono essere classificati in  tali  classi  i
tuberi-seme certificabili ufficialmente come "tuberi-seme di base" ai
sensi  dell'art.  25,  punto  A),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed aventi i requisiti indicati al
successivo paragrafo 2, secondo quanto risulta da un esame ufficiale.
  2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
    a) rispetto delle norme fitosanitarie vigenti;
    b) i  tuberi-seme  devono  essere  stati  ottenuti  da  materiali
conformi alle condizioni di cui all'allegato I del presente decreto e
rispondere  alle  condizioni  supplementari  o  piu'  rigorose di cui
all'allegato II del medesimo.