IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce
il "Fondo investimenti e occupazione";
  Visto il titolo IV della legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante
"Disposizioni   per   l'utilizzazione   del   Fondo   investimenti  e
occupazione";
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante  "Disposizioni  per
l'accelerazione  degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e
per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia"  ed,  in
particolare,  l'art.  13, che determina le procedure per l'attuazione
dei progetti di risanamento ambientale;
 Vista la propria deliberazione dell'8 maggio  1986,  pubblicata  nel
supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  3  luglio 1986,
concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici  di
rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;
  Viste,  in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di
ammissibilita' dei progetti, tra i quali figurano la  realizzabilita'
degli  interventi  in  un  tempo  massimo  prestabilito e l'immediata
eseguibilita' delle opere comprovata dalla  tempestiva  consegna  dei
lavori;
  Vista  la  propria  delibera  del  12  maggio  1988, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio  1988,  con
la  quale  e'  stato  ammesso  a finanziamento il progetto denominato
"Sistema regionale rifiuti tossici  e  nocivi:  centri  intermedi  di
stoccaggio e trattamento" per l'importo di 15.022 milioni di lire;
  Considerato   che   il   progetto   soprarichiamato   prevedeva  la
realizzazione di cinque centri di stoccaggio  e  trattamento  rifiuti
localizzati a Ferrara, Forli', Parma, Piacenza ed Ozzano Emilia;
  Viste  le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo
per la verifica  degli  investimenti  pubblici  che  ha  rilevato  il
mancato  avvio  dei  lavori  riguardanti  i centri di Parma ed Ozzano
Emilia;
  Ritenuto che tale mancato avvio dei lavori relativi ai  sopracitati
interventi  ad  oltre cinque anni dall'apertura dei cantieri dimostra
inequivocabilmente il sopravvenuto difetto del requisito di immediata
eseguibilita'  delle  opere,  essenziale  per   l'ammissibilita'   ai
finanziamenti FIO;
  Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 8.110
milioni  di  lire,  relativo  complessivamente  agli  interventi  non
realizzati di Parma ed Ozzano Emilia;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  Il  finanziamento di 8.110 milioni di lire relativo agli interventi
richiamati in premessa e' revocato.
  Le risorse resesi  cosi'  disponibili  potranno  essere  riallocate
secondo  le  disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre
1993, n. 493.
   Roma, 24 giugno 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
 Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212