IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il "Fondo investimenti e occupazione"; Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante "Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione"; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia" ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale; Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili; Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilita' dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilita' degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilita' delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori; Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale e' stato ammesso a finanziamento il progetto denominato "Sistema regionale rifiuti tossici e nocivi: centri intermedi di stoccaggio e trattamento" per l'importo di 15.022 milioni di lire; Considerato che il progetto soprarichiamato prevedeva la realizzazione di cinque centri di stoccaggio e trattamento rifiuti localizzati a Ferrara, Forli', Parma, Piacenza ed Ozzano Emilia; Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato il mancato avvio dei lavori riguardanti i centri di Parma ed Ozzano Emilia; Ritenuto che tale mancato avvio dei lavori relativi ai sopracitati interventi ad oltre cinque anni dall'apertura dei cantieri dimostra inequivocabilmente il sopravvenuto difetto del requisito di immediata eseguibilita' delle opere, essenziale per l'ammissibilita' ai finanziamenti FIO; Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 8.110 milioni di lire, relativo complessivamente agli interventi non realizzati di Parma ed Ozzano Emilia; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il finanziamento di 8.110 milioni di lire relativo agli interventi richiamati in premessa e' revocato. Le risorse resesi cosi' disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Roma, 24 giugno 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212