Nella nota (a) riportata in calce all'art. 1 del testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 36 della gia' citata Gazzetta Ufficiale, prima colonna, il comma 2 dell'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1993, n. 461, deve intendersi soppresso perche' erroneamente richiamato, in quanto il medesimo risulta essere stato espunto dall'ordinamento in seguito alla declaratoria di illegittimita' costituzionale intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale 9-17 febbraio 1994, n. 48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 9 del 23 febbraio 1994.