Nella  nota (a) riportata in calce all'art. 1 del testo coordinato
citato  in  epigrafe,  alla  pag.  36  della  gia'  citata   Gazzetta
Ufficiale,  prima  colonna,  il  comma  2  dell'art. 12-quinquies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  7  agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge  17   settembre   1993,   n.   369,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 15 novembre 1993, n. 461, deve intendersi
soppresso perche' erroneamente  richiamato,  in  quanto  il  medesimo
risulta   essere  stato  espunto  dall'ordinamento  in  seguito  alla
declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  intervenuta  con  la
sentenza  della  Corte  costituzionale  9-17  febbraio  1994,  n. 48,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 9 del 23
febbraio 1994.