Art. 1.
  1. E' istituita presso il  Senato,  ai  sensi  dell'art.  82  della
Costituzione,  una  commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno
del cosiddetto "caporalato" nelle aree territoriali dove storicamente
il fenomeno stesso si e' manifestato ed in particolare nelle  regioni
Basilicata,  Calabria, Campania e Puglia, senza escludere la facolta'
di acquisire conoscenze sulla situazione in altre regioni  attraverso
rapporti delle pubbliche autorita'.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art.  82.  -  Ciscuna Camera puo' disporre inchieste su
          materie di pubblico interesse.
             A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti   una
          commissione  formata in modo da rispecchiare la proporzione
          dei vari gruppi. La commissione  d'inchiesta  procede  alle
          indagini  e  agli  esami  con gli stessi poteri e le stesse
          limitazioni dell'autorita' giudiziaria".