Art. 1. 1. E' istituita presso il Senato, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" nelle aree territoriali dove storicamente il fenomeno stesso si e' manifestato ed in particolare nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, senza escludere la facolta' di acquisire conoscenze sulla situazione in altre regioni attraverso rapporti delle pubbliche autorita'. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il seguente: "Art. 82. - Ciscuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria".