IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito al riordino dei corsi di diploma universitario della facolta' di ingegneria; Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario, nonche' la tabella XXIX- bis del medesimo, relativa ai corsi di diploma universitario della facolta' di ingegneria; Decreta: Art. 1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti il diploma universitario in ingegneria dell'automazione ed il diploma universitario in ingegneria energetica. Inoltre e' soppresso il diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica ed e' aggiunto il diploma universitario in ingegneria informatica.