IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo,  ed  in  particolare   gli
articoli 16 e 17;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'Universita';
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in  merito  al
riordino  dei  corsi  di  diploma  universitario  della  facolta'  di
ingegneria;
  Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario,  nonche' la tabella XXIX-
bis del medesimo, relativa ai corsi di  diploma  universitario  della
facolta' di ingegneria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti il
diploma universitario in ingegneria dell'automazione  ed  il  diploma
universitario in ingegneria energetica.
  Inoltre   e'  soppresso  il  diploma  universitario  in  ingegneria
informatica ed automatica ed e' aggiunto il diploma universitario  in
ingegneria informatica.