IL MINISTERO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio  1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio  lo  abbiano  reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato   1   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle regioni Calabria, Valle d'Aosta, Liguria, Campania e Sicilia  i
quali  hanno certificato che nei propri territori si sono verificate,
per la vendemmia 1994, condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  hanno
chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di
arricchimento anzidette;
  Visto che le regioni Liguria e Valle d'Aosta non hanno richiesto il
provvedimento  che  autorizza  l'arricchimento  di cui all'art. 4 del
regolamento CEE n. 2332/92 dei vini spumanti  definiti  al  punto  15
dell'allegato 1 del regolamento n. 822/87;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1994-95 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
indicate delle premesse.
  2. Le regioni Liguria e  Valle  d'Aosta  non  sono  autorizzate  ad
arricchire i vini spumanti.
  3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  ed  entro  i  limiti  massimi previsti dai regolamenti
comunitari sopracitati.
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
   Roma, 23 settembre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE