IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del  Consiglio  del  14  luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari  e,  in
particolare,  l'art.  4  che prevede, nell'ambito del disciplinare di
produzione, una designazione specifica;
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela  delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista  la  legge  5  gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955,  n.
667,  contenente  norme  regolamentari  per l'esecuzione della citata
legge n. 125, in  particolare  l'art.  5  che  prevede  una  apposita
marcatura  o  altri  contrassegni specifici, da apporre sulle forme o
sugli involucri dei formaggi a denominazione di  origine,  dai  quali
risulta  la  relativa  provenienza e gli estremi del provvedimento di
riconoscimento della denominazione di origine medesima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre  1988
con  il  quale  e' stata riconosciuta la denominazione di origine del
formaggio   "Taleggio",   gia'   afferente   alla   categoria   delle
denominazioni  tipiche  in  base  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica numero 1269/1955;
  Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1981 con il quale  e'  stato
affidato  al  Consorzio  volontario  di  produzione  del  formaggio a
denominazione di origine "Taleggio" l'incarico di  vigilanza  per  il
formaggio medesimo;
  Vista  la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa
ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione  con  norme
relative   alla   designazione   e   presentazione  del  formaggio  a
denominazione di origine "Taleggio";
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,   n.   491,   concernente   il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della citata legge che trasferisce al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le  funzioni
in  materia  di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5,  con  la
individuazione  di  uno specifico contrassegno da apporre sulle forme
del formaggio di cui trattasi;
  Considerata altresi' la necessita' di recepire nella disciplina  di
designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine
"Taleggio",  riconosciuta  con  il  citato  decreto  presidenziale 15
settembre 1988,  un  logos  specifico  per  designare  le  produzioni
conformi al relativo disciplinare di produzione;
  Ritenuto  che  tale  adempimento  sia  determinante per la corretta
identificazione  da   parte   del   consumatore   del   formaggio   a
denominazione  di  origine  "Taleggio"  anche ai sensi del richiamato
art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ad   integrazione   di  quanto  disposto  nel  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  settembre  1988,  il  formaggio  a
denominazione  di  origine  "Taleggio"  deve  recare apposto all'atto
della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A
del presente decreto che ne costituisce parte integrante,  nel  quale
risultano  individuati  la  provenienza  e  gli  estremi  del decreto
presidenziale con cui e' stata riconosciuta la denominazione stessa.