IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 4 che prevede, nell'ambito del disciplinare di produzione, una designazione specifica; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5 che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulta la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Taleggio", gia' afferente alla categoria delle denominazioni tipiche in base al decreto del Presidente della Repubblica numero 1269/1955; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1981 con il quale e' stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine "Taleggio" l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo; Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine "Taleggio"; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunita' economica europea; Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi; Considerata altresi' la necessita' di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine "Taleggio", riconosciuta con il citato decreto presidenziale 15 settembre 1988, un logos specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione; Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine "Taleggio" anche ai sensi del richiamato art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92; Decreta: Art. 1. Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988, il formaggio a denominazione di origine "Taleggio" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui e' stata riconosciuta la denominazione stessa.