IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1991 con il quale l'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma e' stato autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma in data 1 febbraio 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanita' in data 7 settembre 1994; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. L'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma e' autorizzato ad includere nell'equipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1991, il seguente sanitario: Amodeo dott. Antonio, assistente cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma.