IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  settembre  1991  con  il quale
l'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma e' stato  autorizzato  al
trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesu' di Roma in data 1  febbraio  1994  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'inclusione  di  un  sanitario  nell'equipe gia'
autorizzata  all'espletamento  delle  predette   attivita'   con   il
sopracitato decreto ministeriale;
  Sentito   il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  II  del
Consiglio superiore di sanita' in data 7 settembre 1994;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale pediatrico Bambino  Gesu'  di  Roma  e'  autorizzato  ad
includere   nell'equipe   responsabile   del  trapianto  di  cuore  e
cuore-polmone da cadavere a scopo  terapeutico,  di  cui  al  decreto
ministeriale 5 settembre 1991, il seguente sanitario:
   Amodeo   dott.   Antonio,   assistente  cardiochirurgo  presso  il
dipartimento    medico-chirurgico    di    cardiologia     pediatrica
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma.