IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto, in particolare, il comma 6, lettera b), dell'art. 42 della predetta legge n. 104/1992, che dispone il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'art. 11 della medesima legge, per un importo pari a un miliardo di lire; Vista la sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 1991, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 14 del 3 aprile 1991, concernente l'inquadramento dei farmacisti di esclusiva provenienza ospedaliera nel profilo professionale dei farmacisti coadiutori; Viste le proposte del Ministro della sanita' in data 18 febbraio 1994, concernenti le assegnazioni, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, della somma di 38 miliardi di lire a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, per la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla sopracitata sentenza n. 123/1991 della Corte costituzionale e di lire 1 miliardo a valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure, ai sensi del predetto art. 42, comma 6, lettera b), della legge n. 104/1992; Visti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 gennaio 1994; Delibera: 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, e' assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 38 miliardi per le motivazioni indicate in premessa. La ripartizione della predetta somma e' riportata nell'allegata tabella A che fa parte integrante della presente deliberazione. 2. A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, e' assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 1 miliardo di lire per le finalita' indicate in premessa. La ripartizione del predetto importo e' riportata nell'allegata tabella B, che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 16 marzo 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218