IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, ed in particolare l'art. 2;
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, ed in particolare l'art. 2;
  Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Sentito il parere del  Consiglio  superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 9 febbraio 1994;
  Visto  il  parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 30 marzo 1994;
  Considerato  che  il morbo di Hansen e' una malattia infettiva, che
colpisce solo individui  suscettibili,  che  abbiano  avuto  contatti
prolungati  con  pazienti  che  ospitano  bacilli vitali nella cute e
nelle  mucose  ed  e'  caratterizzata  da   manifestazioni   cliniche
estremamente variabili, che possono regredire spontaneamente, oppure,
in   assenza   di   interventi   adeguati,  assumere  una  evoluzione
progressiva, cronica  ed  invalidante,  causa  di  gravi  conseguenze
sociali   ed   economiche  per  i  malati,  le  loro  famiglie  e  la
collettivita';
  Ritenuto necessario attuare  un  piano  di  controllo  al  fine  di
assicurare  una  maggiore  efficacia  ed  organicita' agli interventi
necessari per la prevenzione del morbo di Hansen e  per  l'assistenza
ed il trattamento dei soggetti ammalati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del  6  settembre  1994,  su  proposta  del  Ministro  della
sanita',  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo  e  coordinamento  delle
attivita'  delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia di protocolli diagnostici e terapeutici,  nonche'
per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen:
                               Art. 1.
                      Presidi sanitari di base
  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, in
relazione a specifiche esigenze sanitarie, provvedono ad  individuare
i  presidi  sanitari  di  base  deputati ad assicurare l'intero ciclo
dell'assistenza ai soggetti  affetti  dal  morbo  di  Hansen  tra  le
strutture dermatologiche del Servizio sanitario nazionale.