IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme d'attuazione della predetta legge n. 426 del 1942; Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219; Considerato che occorre rideterminare l'importo dei compensi da corrispondere ai componenti degli organi collegiali di amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 5 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1994, i compensi a favore dei componenti degli organi collegiali di amministrazione del C.O.N.I. sono cosi' determinati: componenti del consiglio nazionale: L. 5.000.000 annui lordi; componenti della giunta esecutiva: L. 7.500.000 annui lordi; gettone di presenza: L. 125.000 lorde per giornata di presenza. Non e' consentito il cumulo di piu' gettoni di presenza per una medesima giornata di sedute. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 113