LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista la richiesta di stralcio delle aree interessate dalla realizzazione di una nuova seggiovia che congiunga la zona del rifugio Scerscen con la cima Motta e la realizzazione di nuove piste su un'area ubicata nel comune di Lanzada ai mappali 16, 14, 15, 162, 20, foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio 8 (per la sola parte interessata dall'intervento), mappale 13, foglio 7 (esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita) sottoposta a vincolo paesistico di cui alla legge n. 1497/39 in forza dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-ter della citata legge n. 431/1985, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e' stato richiesto alla commissione provinciale per le bellezze naturali di Sondrio di esprimersi in merito alla compatibilita' tra le trasformazioni territoriali conseguenti alla realizzazione delle opere richieste e la qualita' paesistica dei luoghi interessati; Preso atto del richiamato parere espresso dalla commissione provinciale per le bellezze naturali in sede di sopralluogo effettuato in data 15 giugno 1994, nel quale si ammette la realizzazione del nuovo impianto di risalita e del tratto di pista di collegamento (B-C nella planimetria allegata al presente atto deliberativo facente parte integrante della presente delibera) in quanto la realizzazione non comporta modificazioni significative dell'attuale assetto paesistico, escludendo, invece la possibilita' di attuare la nuova pista (tratto A-B nella planimetria allegata facente parte integrante della presente delibera) in quanto la proposta progettuale prevede alterazioni incompatibili con la tutela dei luoghi; Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa, limitatamente alle opere ammesse, non risulti in contrasto con gli elementi di carattere paesistico-ambientale; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica; Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella valorizzazione, dal punto di vista sciistico e turistico, dell'area sciabile esistente; Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, in forza dei disposti della legge regionale 26 settembre 1992, n. 32, con provvedimento autorizzativo ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rilasciato in regime di subdelega dal comune di Lanzada, si procedera' a valutare la compatibilita' dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale, tenendo conto delle indicazioni segnalate dalla commissione, che si riportano sinteticamente: 1) rimozione impianto di risalita esistente (sostegni di linea, fondazioni e le due stazioni terminali) con conseguente ripristino della continuita' vegetale, sia mediante posa a dimora di individui arborei di essenze identiche a quelle delle parti di bosco contigue, al fine di ottenere una ricucitura ambientale; 2) identificazione delle aree degradate conseguenti alla realizzazione di precedenti opere impiantistiche e di piste sciistiche; a questa rilevazione conseguira' un progetto di recupero da attuare con le modalita' di maggiore garanzia di un risultato ottimale; 3) il nuovo impianto di risalita dovra' essere realizzato tenendo presenti le modalita' impartite nel decreto n. 843 del 14 gennaio 1994 dalla comunita' montana Valtellina di Sondrio; inoltre dovra' essere posta attenzione agli aspetti percettivi nella definizione della gamma cromatica per la scelta del colore dei sostegni di linea che dovra' conseguire il minore impatto visivo particolarmente nella stagione estiva. Le stazioni, per quanto possibile dovranno acquisire una configurazione non estranea alla cultura dei manufatti antropici dei luoghi, pur tenendo conto del carattere tecnologico dei manufatti; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 16, 14, 15, 162, 20, foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio 8 (per la sola parte interessata dall'intervento), mappale 13, foglio 7 (esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Milano, 12 luglio 1994 Il presidente: ARRIGONI Il segretario: RAFFAELE