IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 817 del 2 marzo 1994; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Vista la nota ministeriale n. 1856 del 14 luglio 1994, contenente in allegato il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 giugno 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli 17, 18, 19 e 20, relativi rispettivamente agli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-amministrativo, politico-economico, storico-politico e internazionale, politico sociale della facolta' di scienze politiche, sono modificati nel senso che l'insegnamento di lingua inglese viene trasformato da triennale in biennale, con la conseguente eliminazione della dicitura "III corso" della prima lingua straniera (inglese).