IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  relativo  a
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652, relativo a
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario,  e  successive
modificazioni;
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  11  aprile  1953,  n.  312,  relativa alla libera
inclusione di nuovi insegnamenti complementari  negli  statuti  delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia   di   formazione   per  la  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
  Vista la proposta di modifica di  statuto  formulata  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica dalle
autorita' accademiche di questa Universita' con nota  n.  817  del  2
marzo 1994;
  Visti  gli  articoli  6  e  16  della  legge 9 maggio 1989, n. 168,
concernente l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica.
  Vista  la  nota ministeriale n. 1856 del 14 luglio 1994, contenente
in  allegato  il  parere  favorevole  del   Consiglio   universitario
nazionale del 15 giugno 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di approvare le modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo   statuto   dell'Universita'   degli   studi   di  Cagliari,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli  17,  18,  19  e  20,  relativi  rispettivamente  agli
insegnamenti   obbligatori   dell'indirizzo  politico-amministrativo,
politico-economico,  storico-politico  e   internazionale,   politico
sociale  della  facolta'  di  scienze  politiche, sono modificati nel
senso che l'insegnamento  di  lingua  inglese  viene  trasformato  da
triennale in biennale, con la conseguente eliminazione della dicitura
"III corso" della prima lingua straniera (inglese).