IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione; Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si e' proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attivita' formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalita' delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia; Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989; Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale e' stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalita' per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Vista l'istanza prodotta dall'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA, con sede in Roma e Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989; Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA, con sede in Roma e Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989; Decreta: Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA, con sede in Roma e Milano, e' riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma con un massimo di quindici allievi e nella sede di Milano con un massimo di cinque allievi, secondo le modalita' indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 1994 Il Ministro: PODESTA'