IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto l'art. 11 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre  1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole
dirette ai fini speciali e le proposte di  istituzioni  ex  novo  dei
diplomi universitari;
  Visto   il   decreto   ministeriale  31  gennaio  1992  concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo  alla  nuova
tabella XLI-ter dell'ordinamento didattico universitario;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della facolta' di medicina e chirurgia del 20 luglio 1993;
del  senato  accademico  del  27  ottobre  1993;  del  consiglio   di
amministrazione del 17 dicembre 1993;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 14 luglio 1994;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli da 1296 a 1302, relativi alla scuola diretta  ai  fini
speciali in dietologia e dietetica applicata, sono soppressi.