IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzioni ex novo dei diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XLI-ter dell'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 20 luglio 1993; del senato accademico del 27 ottobre 1993; del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 1993; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1994; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 1296 a 1302, relativi alla scuola diretta ai fini speciali in dietologia e dietetica applicata, sono soppressi.